Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 105
Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, emanato ai sensi del citato articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 3, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;
Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto, altresi', l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, con il quale le funzioni di coordinamento, di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, sono state assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto, inoltre, l'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI e l'attribuzione delle relative funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, registro 2, foglio 103, con il quale e' stata approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del personale, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico alla data del 14 agosto 2012, adottato ai sensi del citato articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, registro 2, foglio 215, con il quale sono state trasferite le funzioni precedentemente svolte dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nonche' le risorse umane, finanziarie e strumentali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Preso atto che l'allegato 1 al predetto decreto del 31 gennaio 2013 individua, nominativamente, complessive 155 unita' da trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cosi' distinte: n. 5 dirigenti di seconda fascia, n. 82 unita' della terza area ivi comprese 2 unita' appartenenti, secondo il comparto di contrattazione degli Enti pubblici non economici, alle aree medica e dei professionisti e n. 68 unita' della seconda area;
Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 388 del 25 febbraio 2013, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95/2012;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 7 febbraio 2013;
Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
gli incrementati del contingente di personale proveniente dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;
l'esplicita previsione contenuta nel citato articolo 23-quater del decreto-legge n. 95/2012 riguardante «l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia» nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto, pertanto, per la suddetta motivazione, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto, inoltre, che con il presente provvedimento si possa dare attuazione anche al disposto di cui al predetto articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 laddove prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse umane trasferite dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
3. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre
2009, n. 254, supplemento ordinario.
Si trascrive il testo dell'art. 2. comma 1, lettere a)
e b), del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
supplemento ordinario:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 406 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, supplemento
ordinario:
«406. Il termine di cui all'art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
prorogato al 28 febbraio 2013.».
- Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 7, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). -
(Omissis).
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1°
ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'art.
6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune sono svolte dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea per tutte le questioni
relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE)
n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.».
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 3 del
regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21
giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune, pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto 2005,
n. L 209 - Entrato in vigore il 18 agosto 2005:
«Art. 6 (Riconoscimento e revoca del riconoscimento
degli organismi pagatori e degli organismi di
coordinamento). - (Omissis).
3. Qualora siano riconosciuti piu' organismi pagatori,
lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del
servizio o dell'organismo incaricato di:
a) raccogliere le informazioni da mettere a
disposizione della Commissione e trasmettere tali
informazioni alla Commissione;
b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme
comunitarie.
Tale servizio od organismo (di seguito "organismo di
coordinamento") e' oggetto di un riconoscimento specifico
da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle
informazioni finanziarie di cui alla lettera a).».
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interMinisteriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in
ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2012, n. 41 (Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e
8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2012, n. 89.
- Si trascrive il testo dell'art. 23-quater del citato
decreto-legge n. 95 del 2012:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti
previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni riconducibili all'area di attivita'
dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei
compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia
di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento
del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'
facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari,
presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi
ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia
delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
monopoli";
b) all'art. 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'art. 64";
c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le
parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato";
d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio"
sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono
sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono
sostituite dalle seguenti: "delle entrate".
d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le
seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 10-ter, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. I decreti previsti dal presente comma sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere
dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti
cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 dicembre 2011 (Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo
Patroni Griffi) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 febbraio 2012, n. 39.

Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 38 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella G.U.U.E.
9 maggio 2008, n. C 115:
«Art. 38 (ex art. 32 del TCE). - 1. L'Unione definisce
e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e
il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti. I
riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili
anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a
44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.».
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario:
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
Dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento.».
 
Tabella A
(prevista dall'articolo 7, comma 1)

Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura


Ruolo Agricoltura Unita'

Qualifiche dirigenziali

Dirigente di 1a fascia 7

Dirigente di 2a fascia 33

Totale 40

Aree

Area III 415

Area II 321

Area I 8

Totale aree 744

Totale complessivo 784



 
Art. 2

Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni sono svolte mediante un ufficio non dirigenziale direttamente posto alle dipendenze del Capo Dipartimento.
3. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione della attivita' dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attivita' ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita' di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; adempimenti relativi al DM 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla pluriattivita' in agricoltura; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 2:
- La legge 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi
il 23 novembre 1972) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1977, n. 129, supplemento ordinario.
- La legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione,
la scienza e la cultura - UNESCO) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2004, n. 95.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21
giugno 2005, pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L
209 - Entrato in vigore il 18 agosto 2005:
«Art. 6 (Riconoscimento e revoca del riconoscimento
degli organismi pagatori e degli organismi di
coordinamento). - (Omissis).
3. Qualora siano riconosciuti piu' organismi pagatori,
lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del
servizio o dell'organismo incaricato di:
a) raccogliere le informazioni da mettere a
disposizione della Commissione e trasmettere tali
informazioni alla Commissione;
b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme
comunitarie.
Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di
coordinamento») e' oggetto di un riconoscimento specifico
da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle
informazioni finanziarie di cui alla lettera a).».
- Si trascrive il testo dell'art. 12, commi 9 e 10, del
citato decreto-legge n. 95/2012:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa') (In vigore
dal 1° gennaio 2013). - (Omissis).
9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto
previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA
attualmente esistente e' ridotta del 50 per cento per il
personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento
per il personale dirigenziale di seconda fascia e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto
organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata
apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del
personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali adegua la propria dotazione organica sulla base
delle unita' di personale effettivamente trasferito e la
propria organizzazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo
1958, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
marzo 1958, n. 75:
«Art. 1. - Sono demandati al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi
e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per
provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese
e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei
generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione
delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del
commercio.».
- La legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale
per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
1986, n. 264.
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
(Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 48) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79.
- Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale) convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
febbraio 1995, n. 33.
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104:
«Art. 19 (Trasferimento delle attivita' residue alle
amministrazioni competenti). - (Omissis).
5. Per le opere della gestione separata e per i
progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli
trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art.
19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
provvede mediante un commissario ad acta, riferendo
trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad
acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e
successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i
compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due
consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in
atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di
cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni;
assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.».
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2004, n. 95.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
- Si trascrive il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento
ordinario:
«Art. 49 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il
Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e rappresenta
l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le
materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
Commissione dell'Unione europea, con il Comitato
fitosanitario permanente di cui all'art. 18 della direttiva
2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei
Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei
vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni
internazionali operanti nel settore fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare
l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro
riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato
di cui all'art. 52;
c) la determinazione degli standard tecnici e delle
procedure di controllo, anche in applicazione degli
standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i
Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato
di cui all'art. 52;
c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli
fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari
regionali, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;
d) la determinazione dei requisiti di professionalita'
e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in
funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di
richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 19, previo
parere del Comitato di cui all'art. 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio
nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
interventi obbligatori di cui al presente decreto e la
effettuazione di controlli nell'esercizio del potere
sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti
dall'applicazione del presente decreto e la definizione
delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte
dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi
al recepimento di norme comunitarie in materia
fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'art.
52;
i) la determinazione delle linee generali di
salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la
formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su
proposta del Comitato di cui all'art. 52;
i-bis) la determinazione di linee generali e buone
pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle
misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una
relazione annuale e la relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative
fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni
tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed
internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del
Comitato di cui all'art. 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European
and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO),
alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo
status degli organismi nocivi da quarantena o di recente
introduzione, come previsto dalla Convenzione
internazionale per la protezione dei vegetali.
3. Qualora il Comitato di cui all'art. 52 ritenga che
un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme
di profilassi internazionale previste dal presente decreto
e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia
agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente
l'Amministrazione competente al rispetto della normativa,
fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si
riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli
atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno
adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali
con proprio decreto.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 6, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41:
«Art. 2 (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata) (In vigore dal 6 marzo 2011). - (Omissis).
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede a istituire, al proprio interno, un organismo
tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2006, n. L 368:
«Art. 27. - 1. Ai fini dell'art. 39, paragrafi da 1 a 4
e dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, si
applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente
articolo.
2. L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di
conduzione di forme di allevamento alternative deve
soddisfare almeno le seguenti condizioni:
a) la gestione del pascolo e' mantenuta;
b) e' interamente mantenuta la superficie foraggera per
unita' di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento
eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;
c) la densita' del bestiame e' definita in funzione
dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda
o, in caso di impegno a limitare l'infiltrazione di
sostanze nutritive, della totalita' del patrimonio
zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno
in questione.
3. Gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di
prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono
ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in
modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto
degli impegni stessi.
4. Il sostegno puo' essere concesso per i seguenti
impegni:
a) allevare razze animali locali originarie della zona
e minacciate di abbandono;
b) preservare risorse genetiche vegetali che siano
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e
siano minacciate di erosione genetica.
Le specie animali ammissibili e i criteri per la
determinazione della soglia di abbandono delle razze locali
sono definiti nell'allegato IV.
5. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle
organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno
diretto elencati nell'allegato I, le misure in materia di
salute degli animali e delle piante o le misure di sviluppo
rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere
animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di
benessere animale a favore delle stesse produzioni, purche'
esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con
esse coerente.
E' possibile combinare vari impegni agroambientali e/o
di benessere animale, a condizione che questi siano tra
loro complementari e compatibili.
Ove ricorra una combinazione di misure o di impegni ai
sensi del primo o del secondo comma, l'entita' del sostegno
e' determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei
costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.
6. In caso di sostegno alle zone montane, alle altre
zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000
e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei
bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio , gli impegni
agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni
prescritte per la concessione del sostegno nelle zone
interessate.
7. Qualsiasi impegno in materia di benessere degli
animali di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n.
1698/2005 deve introdurre criteri superiori in almeno uno
dei seguenti aspetti:
a) acqua e mangime piu' adatti al fabbisogno naturale;
b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di
spazio, lettiera, luce naturale;
c) accesso all'aperto;
d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o
di contenzione permanente;
e) prevenzione delle patologie determinate
prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle
condizioni di detenzione degli animali.
8. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato
guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno e'
dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all'art. 39,
paragrafo 3, e all'art. 40, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1698/2005.
9. Se gli impegni sono di regola espressi in unita' di
misura diverse da quelle utilizzate nell'allegato del
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono
calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unita' di
misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che
siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario
indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati
membri hanno la seguente alternativa:
a) limitare il numero di unita' per ettaro dell'azienda
agricola cui si applica l'impegno agroambientale, oppure
b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda
agricola partecipante e garantire che i pagamenti
effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.
10. Gli Stati membri determinano la necessita' di
compensare i costi dell'operazione ai sensi dell'art. 39,
paragrafo 4, e dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1698/2005 in base a criteri oggettivi.
Ai fini dell'art. 39, paragrafo 4, e dell'art. 40,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per "costo
dell'operazione" si intende il costo sostenuto affinche'
l'operazione possa avere luogo e non direttamente
imputabile all'esecuzione dell'impegno a cui si ricollega.
Il costo dell'operazione e' calcolato per tutta la
durata dell'impegno ed e' limitato al 20§ del mancato
guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno.
11. Gli Stati membri possono autorizzare la
trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un
altro impegno, alle seguenti condizioni:
a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi
per l'ambiente o per il benessere degli animali, o per
entrambi;
b) l'impegno esistente deve risultare sostanzialmente
rafforzato;
c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel
programma di sviluppo rurale approvato.
Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e
b), del presente paragrafo, puo' essere autorizzata la
trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno
di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43
del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'impegno agroambientale
cessa senza dar luogo a rimborso.
12. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento
degli impegni agroambientali o di benessere animale in
corso di esecuzione, a condizione che il programma di
sviluppo rurale approvato preveda la possibilita' di un
simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente
giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.
L'adeguamento puo' consistere anche nel prolungamento
della durata dell'impegno. Questa non puo' estendersi oltre
la fine del periodo cui si riferisce la domanda di
pagamento per il 2014.
13. I tassi di conversione degli animali in unita' di
bestiame (UB) sono indicati nell'allegato V. Gli Stati
membri possono differenziare tali tassi entro i limiti
indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla
base di criteri obiettivi.».
- Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 3 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento
ordinario:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - (Omissis).
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.».
 
Tabella B
(prevista dall'articolo 7, comma 1)

Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF


Ruolo ICQRF Unita'

Qualifiche dirigenziali

Dirigente di 1a fascia 3

Dirigente di 2a fascia 22

Totale 25

Aree

Area III 372

Area II 410

Area I 9

Totale aree 791

Totale complessivo 816



 
Art. 3

Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilita' delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, della filiera del legno, nonche' della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilita' per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL; attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; Sviluppo del settore ippico e gestione della attivita' di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, tracciabilita' e qualita' dei prodotti ittici; misure tecniche relative all'attivita' di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP); attivita' di controllo e vigilanza di tutte le autorita' di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attivita' ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca; attivita' in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura; attivita' in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; mobilita'; politiche del personale per le pari opportunita'; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attivita' di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Direttore generale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali e' responsabile della prevenzione della corruzione per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94:
«Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli
imprenditori agricoli nei confronti della pubblica
amministrazione, la camera nazionale arbitrale in
agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002,
n. 743, del Ministro delle politiche agricole e forestali,
che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della
valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore
agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1, primo comma, della
legge 6 marzo 1958, n. 199, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1958, n. 75:
«1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi
e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per
provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese
e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei
generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione
delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del
commercio.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2010, n. 96.
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 3, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41:
«Art. 2 (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata). - (Omissis).
3. E' istituito il "Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata", di seguito denominato "Sistema". Il
Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del
prodotto finale significativamente superiore alle norme
commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita'
agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a
norme tecniche di produzione integrata, come definita al
comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e'
eseguita in base a uno specifico piano di controllo da
organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998, n. 125.
- Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 in materia di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96,
(CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e'
stato pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.
- Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25
febbraio 2008 recante istituzione di un quadro comunitario
per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore
della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica
relativa alla politica comune della pesca, e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 5 marzo 2008, n. L 60.
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella
gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi previsti dal programma statistico nazionale
relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in
forma individuale ma non nominativa ai fini della
successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al
Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in
forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le
predette amministrazioni individuano un unico ufficio
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale.
Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'art. 51.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.».
 
Art. 4
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato.
Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del personale dipendente. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale; tenuta della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003:
«Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da tre
rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente
all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il
Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un
rappresentante di ciascuna regione e delle province
autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare
idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu'
efficace operativita' dell'azione istituzionale
dell'Ispettorato.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma
precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.
«Art. 5. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti
di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6,
comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di
rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad
attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore
controllo del territorio.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma
precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 comma 8 bis del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147:
«Art. 1 (Denominazioni di vendita nazionali). -
(Omissis).
8-bis. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi".».
 
Art. 5

Funzioni di supporto strategico al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro attraverso le risorse umane e materiali presenti a legislazione vigente.
 
Art. 6

Organismi operativi

1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.
Note all'art. 6:
- La legge 6 febbraio 2004 n. 36 (Nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136:
«Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1.
Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto
alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca
marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto
interministeriale dei Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
e delle politiche agricole e forestali, e' definita
l'organizzazione del reparto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
 
Art. 7

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, sono rispettivamente ripartite nei due ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso.
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7 e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in 55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione.
4. In corrispondenza delle tre unita' di personale dirigenziale non generale risultanti in soprannumero per effetto del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di cui al comma 11, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sara' ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso. Detto provvedimento sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
7. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
8. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Note all'art. 7:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non
economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto interministeriale del 31 gennaio 2013
(Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI
al Mipaaf e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n.
75.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della citata L. n. 400 del 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
(Omissis).
e) previsione di decreti Ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si trascrive il testo degli articoli 2, comma 1, 12
comma 7 e 23-quater, comma 9, del citato decreto-legge n.
95 del 2012:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.».
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). -
(Omissis).
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1°
ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'art.
6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune sono svolte dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea per tutte le questioni
relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE)
n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.».
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - (Omissis).
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 22 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici
non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2013, n. 87.
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 11, lettera
a), del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal
comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata
del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio,
avviano le procedure di cui all'art. 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 33, le
seguenti procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 10, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 febbraio 1967, n.
44, supplemento ordinario:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.
3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 febbraio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 350
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 303 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle politiche
agricole e forestali) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2001, n. 171.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2012, n. 41 (Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e
8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148), abrogato dal presente
regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 aprile 2012, n. 89.
 
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