Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 agosto 2013
Applicazione al comune di Isernia della sanzione per violazione del patto di stabilita' interno, relativo all'anno 2010, a seguito di accertamento successivo.


IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 - nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - con il quale sono previste sanzioni a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilita' interno, fra cui una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, con il quale si prevede che il riferimento al gia' citato 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualita' della certificazione al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' dell'anno 2010 il citato 3 per cento e' stato calcolato sul certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2009;
Visto l'art. 31, comma 28, della legge del 12 novembre 2011 n. 183, con il quale si prescrive che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni previste dal predetto art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, si applicano nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 1, comma 384 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in base al quale «Per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentazione di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale»;
Vista la circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato concernente il patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015;
Vista la nota n. 58454 del 19 luglio 2013 con la quale il dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che, a seguito di accertamento successivo da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Molise, il comune di Isernia ha trasmesso una certificazione attestante il mancato rispetto del patto di stabilita' interno dell'anno 2010 per un importo di euro 2.780.000,00;
Dato atto che il 3 per cento delle entrate correnti del certificato al rendiconto di bilancio 2009 del comune di Isernia ammonta a euro 507.179,37;

Decreta:

Art. 1
Determinazione dell'importo della sanzione

1. Il comune di Isernia e' assoggettato ad una sanzione il cui importo e' di euro 507.179,37, pari al 3 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto di bilancio 2009.
 
Art. 2
Applicazione della sanzione

1. L'applicazione della sanzione per il comune indicato all'art. 1 comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, commi 380 e 380-bis della legge n. 228 del 2012, come determinate sulla base di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dallo stesso art. 1, comma 380.
2. Con successivo avviso, che verra' divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, verra' reso noto l'importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarieta' comunale nonche', in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua che il comune di Isernia dovra' versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2.
3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sara' operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2013

Il capo Dipartimento: Postiglione
 
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