Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 luglio 2013
Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, il capo VI del titolo III e l'art. 112;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, i capi I e II del titolo III;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la direttiva del Consiglio n. 83/92 del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche;
Vista la direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche;
Visto il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza;
Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalita' di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
Vista la determinazione direttoriale 158235/RU del 7 dicembre 2010 dell'Agenzia delle dogane, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con la quale sono state stabilite le modalita' e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'art. 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210;
Visto il decreto ministeriale n. 210 del 25 marzo 1996, regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, per quanto applicabile;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcol metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 23 concernente l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
Visto il decreto interministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, regolamento recante disposizioni nazionali d'attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;
Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 1999, recante documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;
Visto il decreto interdirettoriale 18 dicembre 2001, recante consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 16, comma 6;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l'art. 37;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare, l'art. 5, comma 1;
Considerata la necessita' di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 436/2009 cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 314/2012;
Ritenuto di dover attuare una semplificazione delle richiamate norme nazionali in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, anche procedendo, all'abrogazione e disapplicazione totale o parziale di taluni decreti ministeriali sopra citati;
Considerato che la materia oggetto del presente decreto rientra nella potesta' regolamentare dello Stato in quanto materia di legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione;

Decreta:

Art. 1
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sussidiarie e supplementari cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche per garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'art. 3 che hanno inizio sul territorio nazionale, effettuati o fatti effettuare dalle persone medesime, siano scortati da un documento di accompagnamento, in conformita' con le norme dell'Unione europea richiamate in premessa.
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 436/2009;
b) «prodotti vitivinicoli»: i prodotti elencati all'allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonche' i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse;
c) «speditore»: il soggetto obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, individuato come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto;
d) «organismo competente»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con sede in Roma, via Quintino Sella n. 42, nonche' ciascun Ufficio avente competenza territoriale in cui il Dipartimento e' articolato; laddove non altrimenti specificato, il Dipartimento e' indicato con il termine «Ispettorato» e gli Uffici con il termine «Ufficio territoriale» o «Uffici territoriali»;
e) «piccoli produttori»: i produttori di vino definiti all'art. 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, in riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola;
f) «codice ICQRF»: il codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali;
g) «prodotti vitivinicoli confezionati»: prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale e' presente l'indicazione prevista dall'art. 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
h) «piccoli quantitativi»: ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all'art. 22, lettera c), del regolamento, le vendite di vini contenuti in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantita' superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
 
Art. 3
Documenti di accompagnamento
dei prodotti vitivinicoli

1. Fatte salve le deroghe previste dall'art. 25 del regolamento e fatto salvo l'art. 4, il trasporto dei prodotti vitivinicoli:
a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota e' pari a zero, che circolano esclusivamente all'interno del territorio nazionale;
b) spediti da piccoli produttori;
c) assoggettati ad accisa ma esclusi, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto legislativo n. 504/95, dall'obbligo di essere scortati dal documento di accompagnamento previsto dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
d) esenti ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95;
e) non sottoposti ad accisa, e' scortato da un documento di accompagnamento, che viene emesso in formato cartaceo o elettronico, in particolare secondo le piu' specifiche disposizioni di cui, rispettivamente, ai capi II e III.
2. Il documento di cui al comma 1, contiene, almeno, le informazioni di cui all'allegato VI, parte C, del regolamento nonche' quelle previste ai capi II e III del presente decreto.
3. In vista della semplificazione degli adempimenti, e' consentito che, qualora una disciplina diversa da quella della normativa europea richiamata in premessa preveda l'obbligo di scortare il trasporto con un documento, lo stesso obbligo sia ottemperato, nel caso dei trasporti di cui al comma 1, con l'emissione del documento di cui alla predetta disciplina, purche' la stessa emissione avvenga in conformita' anche con le disposizioni del regolamento e dei capi II e III del presente decreto.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di trasporti congiunti con quelli di altri beni che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, purche' i prodotti vitivinicoli trasportati siano confezionati.
5. Fatto salvo il rispetto delle procedure doganali di esportazione e delle disposizioni comunitarie relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti ad accisa i precedenti commi si applicano anche ai trasporti dei prodotti vitivinicoli destinati ad essere esportati verso un paese terzo o verso uno dei territori di cui all'art. 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE.
6. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli i documenti di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento se emessi nel rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo e nell'art. 26 del regolamento, nonche' delle disposizioni del presente decreto, ove applicabili.
 
Art. 4
Disposizioni particolari per altri documenti di accompagnamento che
scortano il trasporto di taluni sottoprodotti della vinificazione

1. Alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali e' stato aggiunto alcool prima della filtrazione, si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.
2. In applicazione dell'art. 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino del regolamento, la bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta e' costituita da un documento redatto utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. La bolletta di consegna e' compilata con le modalita' stabilite dall'allegato VI del regolamento nonche' dall'art. 5, commi 5 e 6 e dall'art. 6, commi da 2 a 6 e 8.
3. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati di cui al comma 2 si applicano le modalita' di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, nonche' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.
 
Art. 5
Modello e composizione
del documento di accompagnamento

1. Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) e' redatto sul modello conforme a quello di cui all'allegato I al presente decreto, denominato modello MVV; e' consentito l'utilizzo di modelli MVV di tipo diverso purche' contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella.
2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli il cui tragitto si svolge esclusivamente sul territorio nazionale, senza attraversamento dei territori di cui all'art. 5, paragrafo 3, lettere e), f) e g), della direttiva 2008/118/CE, e' consentito, inoltre, l'utilizzo di documenti MVV redatti su modelli diversi da quello di cui all'allegato I, purche' contengano almeno le stesse informazioni di cui al comma 1, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare.
3. I documenti MVV di cui al comma 2 possono non contenere l'indicazione "Unione europea" ed il logo dell'Unione europea, l'indicazione "Italia" e l'emblema della Repubblica italiana nonche' il nome e indirizzo dell'autorita' competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza.
4. I documenti MVV di cui ai commi 1 e 2, sono:
a) predisposti dallo speditore e recano la numerazione nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 1, oppure
b) prestampati dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recanti, in deroga all'art. 6, comma 1, il codice alfanumerico progressivo prestampato che costituisce il numero di riferimento univoco destinato ad individuare il documento MVV. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione dei suddetti prestampati, si applicano le modalita' di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 nonche' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.
5. I documenti MVV sono composti da un esemplare che scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, da un esemplare che viene conservato dallo speditore nonche' da un esemplare che viene conservato dal trasportatore.
6. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare del documento MVV scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore.
7. La timbratura preventiva dei documenti MVV di cui al comma 4, lettera a), ove prevista, e' effettuata da parte degli Uffici territoriali o dei Comuni competenti per il luogo ove e' detenuto il prodotto vitivinicolo e da dove inizia il trasporto, secondo le modalita' indicate nei successivi commi da 8 a 11.
8. La timbratura preventiva e' richiesta dallo speditore o da persona da esso delegata.
9. I documenti di cui al comma 4, lettera a), presentati all'Autorita' di cui al comma 7, per la timbratura preventiva sono:
gia' numerati dallo speditore ai sensi dell'art. 6, comma 1, e recano le sue generalita' nella casella 2;
restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della richiesta di timbratura.
10. La timbratura preventiva e' effettuata dalle Autorita' di cui al comma 7:
a) apponendo nella casella n. 10 di ogni esemplare il proprio timbro a secco oppure ad inchiostro;
b) annotando contestualmente su apposito registro:
le generalita' dello speditore che richiede la timbratura, compreso il codice fiscale o la partita I.V.A. della ditta;
il codice del registro di carico e scarico tenuto dallo speditore;
i numeri di riferimento destinati ad individuare i documenti MVV.
11. I Comuni trasmettono ogni trenta giorni agli Uffici territoriali l'elenco dei documenti MVV che hanno timbrato.
12. I documenti privi della timbratura preventiva di cui al comma 7, se prevista, si considerano non emessi.
 
Art. 6
Compilazione del documento di accompagnamento

1. Fatto salvo l'art. 5, comma 4, lettera b), i documenti MVV sono posti in uso in ordine progressivo. Il numero di riferimento e' un codice alfanumerico costituito dalle lettere maiuscole MVV, dal codice ICQRF, se attribuito allo stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo che identifica ogni documento emesso nella contabilita' dello speditore e dall'anno di riferimento.
2. L'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati allo stato sfuso e' effettuata in numeri e, nel caso della compilazione manuale, anche in lettere.
3. E' sempre indicata l'ora di partenza del trasporto da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unita'.
4. Nel caso del modello MVV, di cui all'art. 5, comma 1, l'ora di partenza e' annotata nella casella 18, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unita'. Nel caso dei documenti MVV di cui all'art. 5, comma 2, la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza sono apposte di seguito alle rispettive menzioni "data di inizio del trasporto" e "ora di partenza", facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unita'.
5. Qualora in sede di spedizione la quantita' effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lo stesso dovra' essere annullato e dovra' essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantita' esatta.
6. Qualora sia diverso dallo speditore, il trasportatore appone la propria firma nell'apposita casella del documento MVV al momento della consegna del prodotto.
7. Nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, il trasporto delle uve medesime, una volta raccolte, e' scortato da un documento MVV nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita I.V.A. del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.
8. Ai fini della compilazione del documento MVV, le informazioni richieste ai sensi dell'allegato VI, parte C, del regolamento e del presente capo sono redatte in conformita' con le istruzioni che figurano nell'allegato II del presente decreto.
 
Art. 7
Autenticita' del documento di accompagnamento

1. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 33 del regolamento, i documenti MVV sono soggetti a convalida, da apporre su ciascun esemplare che ne compone il modello, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.
2. In deroga al comma 1, l'autenticita' dei documenti MVV che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati, posti in circolazione esclusivamente sul territorio nazionale, si considera comunque assicurata qualora gli stessi documenti siano redatti in conformita' con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6, applicabili ai relativi trasporti, ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, commi da 7 a 12 relative alla timbratura preventiva.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al documento MVV che scorta il trasporto sul territorio nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attivita' commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l'esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purche' nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. Il documento di accompagnamento riporta nella designazione del prodotto la dicitura "destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario".
4. Anche per i trasporti di cui ai commi 2 e 3 e' consentita, tuttavia, la redazione di un documento MVV in conformita' con le disposizioni del comma 1.
 
Art. 8
Convalida tramite
posta elettronica certificata (P.E.C.)

1. La convalida dei documenti MVV e' consentita, a partire dalla data di entrata in applicazione della determinazione di cui al comma 4, nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento.
2. La convalida consiste nell'effettuazione, da parte dello speditore, delle successive operazioni sotto elencate:
a) invio di copia del documento MVV, gia' compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per la data e la firma del responsabile legale o di un suo delegato nonche' per la data di inizio del trasporto, l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16, tramite specifico messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore alla casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, secondo le modalita' e le prescrizioni stabilite ai sensi del comma 4;
b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione:
della marca prescritta dall'autorita' competente, costituita dalla dicitura «Vedasi messaggio P.E.C. sul retro» e, sul retro del documento (casella 18), della stampa completa del messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4;
della data recata dal messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4, della firma del responsabile legale o di un suo delegato, la quale ultima dovra' essere apposta sul documento stampato.
3. L'invio di cui al comma 2, lettera a), deve avvenire non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza.
4. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche dei documenti da convalidare ai sensi del presente articolo, dei messaggi di cui al comma 2 e sono individuate le caselle di posta certificata degli Uffici territoriali.
 
Art. 9
Convalida del documento di accompagnamento
tramite Comune/Ufficio territoriale
Sezione A - Soggetti titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli - convalida tramite Comune.
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione B, la convalida del documento MVV e' consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto i), del regolamento, tramite il Comune territorialmente competente per il luogo di inizio del trasporto.
2. La convalida di cui al comma 1 consiste nell'effettuazione delle successive operazioni sotto elencate:
a) utilizzo di un documento MVV di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera b);
b) presentazione al Comune, da parte dello speditore o della persona da esso delegata, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza, di tutti gli esemplari del documento MVV gia' compilati in ogni loro parte, fatta eccezione per la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16;
c) spunta/trascrizione, nella casella 18, della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i)» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione della firma del segretario comunale o di un funzionario del Comune a cio' delegato nonche' del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV.
3. Il segretario comunale, o il funzionario del Comune a cio' delegato, trattiene fotocopia del documento di accompagnamento convalidato, che dovra' essere conservata agli atti per cinque anni. Sezione B - Soggetti non titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli - convalida tramite Comune o Ufficio territoriale.
1. Coloro che non sono titolari dei registri di carico scarico di cui all'art. 36 del regolamento richiedono, all'Ufficio territoriale o al Comune di cui all'art. 5, comma 7, la preventiva timbratura e la convalida di documenti MVV non prenumerati.
2. All'atto della richiesta i soggetti di cui al comma 1 dichiarano di non essere obbligati alla tenuta dei registri di cui all'art. 36 del regolamento.
3. Per i fini del comma 1 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 7 a 12, per la timbratura preventiva e quelle di cui alla sezione A per quanto concerne la convalida.
4. Ad ogni documento MVV e' attribuito un numero di riferimento, sempre preceduto dalle lettere maiuscole MVV, composto nel modo che segue:
nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dai comuni, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento;
nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dagli Uffici territoriali, dal nome dell'Ufficio territoriale e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.
 
Art. 10
Convalida del documento di accompagnamento mediante apparecchiatura
automatica di microfilmatura

1. La convalida del documento MVV e' consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino, del regolamento e dal presente articolo, mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura.
2. L'uso dell'apparecchiatura automatica di microfilmatura e' soggetto a preventiva espressa autorizzazione da richiedere, mediante istanza in bollo, all'Ufficio territoriale competente per il luogo ove l'apparecchiatura medesima e' installata.
3. L'Ufficio territoriale accerta l'idoneita' dell'apparecchiatura e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa e del materiale memorizzato.
4. L'apparecchiatura dovra' essere utilizzata secondo le modalita' impartite per iscritto dall'Ufficio territoriale, il quale ritirera' in consegna le bobine dei microfilm non appena usate, redigendo apposito verbale.
5. La convalida mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura consiste nell'effettuazione delle seguenti, contestuali operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformita' con le disposizioni del presente articolo, gia' compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore:
a) utilizzo di un documento MVV di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera b);
b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009;
c) stampigliatura sugli esemplari del documento del numero di matricola dell'apparecchiatura, del numero progressivo della microfilmatura, della data e dell'ora della microfilmatura stessa nonche' del quantitativo del prodotto trasportato;
d) memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm.
6. Le operazioni di cui al comma 5 sono effettuate non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza.
 
Art. 11
Modalita' alternative per la convalida del documento di
accompagnamento in determinati casi di circolazione dei prodotti
vitivinicoli confezionati

1. In alternativa alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, la convalida del documento MVV che scorta il trasporto che ha inizio in Italia ed attraversa il territorio dell'Unione europea o di Paesi terzi di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore ovvero di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise, e' consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino e comma 2 del regolamento e dal presente articolo.
2. La convalida consiste nell'effettuazione delle seguenti, successive operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformita' con le disposizioni del presente articolo, gia' compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore:
a) utilizzo di modelli MVV prestampati dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera b);
b) spunta/trascrizione, nella casella 18, della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2» del regolamento (CE) n. 436/2009;
c) apposizione della data e della firma del rappresentante legale o di un suo delegato nella casella 18.
 
Art. 12
Nullita' della convalida

1. La convalida e' nulla ogni volta che le operazioni di convalida siano effettuate in difformita' da quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11 e, in particolare, qualora sia accertata la presenza di errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente all'effettuazione della convalida, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del mezzo di trasporto e del luogo di consegna.
2. La convalida di un modello MVV effettuata ai sensi delle disposizioni dell'art. 8 e' nulla, ancorche' sia generato un messaggio di notifica da parte di una casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, qualora si verifichi:
la mancata apposizione sul retro del documento MVV del messaggio di notifica, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), primo trattino, della data e della firma dello speditore;
l'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata e del documento ad esso allegato in difformita' da quanto previsto dalle disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 4, del presente decreto;
la totale ovvero anche parziale mancanza o non leggibilita' degli elementi indicati sul documento allegato al messaggio inviato dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore.
3. I documenti MVV che non recano la convalida o la cui convalida e' nulla si considerano non emessi.
 
Art. 13
Adempimenti del trasportatore
e del destinatario

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, il trasportatore ovvero il soggetto da lui incaricato e' tenuto a:
sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore;
custodire gli esemplari del documento MVV e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo;
riportare sugli esemplari del documento MVV, utilizzando la casella 16, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore o il luogo di consegna;
conservare l'esemplare del documento di propria spettanza per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data della sua emissione.
2. Qualora trattasi di trasporto eseguito con mezzi propri dello speditore o del destinatario, la sottoscrizione e' apposta dal conducente dell'automezzo.
3. La sottoscrizione deve essere apposta all'atto del ritiro dei beni e spiega sempre effetto soltanto come attestazione delle indicazioni relative all'aspetto esteriore dei beni trasportati, ivi compreso il quantitativo ed il numero dei colli.
4. Limitatamente al trasportatore incaricato del primo trasporto, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al luogo di spedizione, alla data di inizio del trasporto e all'ora di partenza, all'apposizione della firma dello speditore e della convalida nonche', se il trasportatore non cambia, al luogo di consegna, anche laddove variato.
5. Limitatamente ai trasportatori successivi al primo, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al cambio del trasportatore, al luogo di consegna, anche laddove variato, nonche' alla presenza sul documento della data di inizio del trasporto e dell'ora di partenza, della firma dello speditore e della convalida.
6. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore o il conducente iniziera' il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d'accompagnamento regolare.
7. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve:
accertare la regolarita' del trasporto e del documento d'accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica, il quantitativo e la descrizione del prodotto;
verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.
 
Art. 14
Trasmissione di copie dei documenti
ai sensi dell'art. 29 del regolamento

1. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29 del regolamento, la convalida effettuata tramite PEC ai sensi dell'art. 8 assolve all'adempimento di cui all'art. 29, comma 1 del regolamento qualora il tragitto avvenga interamente sul territorio nazionale ed il messaggio di PEC di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) sia inviato ad una o piu' caselle di posta elettronica certificata, secondo le modalita' previste ai sensi dell'art. 8, comma 4.
2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29 del regolamento destinati ad altri Stati membri, in caso di convalida effettuata tramite PEC, lo speditore trasmette all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico la copia in formato immagine del relativo documento di accompagnamento gia' convalidato ai sensi dell'art. 8, comprensivo della marca prescritta dell'Autorita' competente e compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore.
3. La trasmissione di cui al comma 2 avviene al piu' tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, tramite messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore ad una delle caselle di posta elettronica certificata individuate ai sensi dell'art. 8, comma 4.
4. Nel caso di documenti convalidati ai sensi degli articoli 9 e 10, per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29, del regolamento, lo speditore trasmette all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico copia del relativo documento MVV con le modalita' del comma 3 o mediante consegna a mano ovvero tramite fax:
per i trasporti destinati ad altri Stati membri, al piu' tardi al momento della partenza del mezzo;
per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
5. L'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico inoltra, con i mezzi piu' rapidi, la copia dei documenti trasmessi nei casi e nei modi di cui ai commi 2 e 4 all'Autorita' dello Stato membro ovvero all'Ufficio territoriale competenti per il luogo di scarico.
6. L'obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall'allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, si considera assolto qualora la convalida sia effettuata in conformita' con le disposizioni dell'art. 8.
 
Art. 15
Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate
alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

1. Le uve da tavola avviate alla trasformazione sono direttamente ed esclusivamente spedite ai centri d'intermediazione di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1995 presso i quali non sono detenute uve da vino ovvero agli stabilimenti appositamente destinati alla loro trasformazione di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.
2. I trasporti di cui al comma 1 sono scortati dal documento MVV: per essi non si applicano le deroghe e le autorizzazioni rispettivamente previste dall'art. 25, comma 1, lettera a), punti i), ii), e iv) del regolamento.
3. Ai sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2008.
 
Art. 16

1. Il documento MVV e' emesso in formato elettronico, con modalita' telematiche, nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
 
Art. 17
Utilizzo transitorio per la circolazione nazionale dei documenti
previsti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 e
dal decreto direttoriale 14 aprile 1999

1. I documenti previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768. nonche' dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all'entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III per la sola circolazione dei prodotti vitivinicoli sul territorio nazionale e la loro autenticita' si considera comunque assicurata qualora siano redatti in conformita' con le rispettive disposizioni. Tuttavia, nella compilazione dei documenti che scortano le uve acquistate da un centro di intermediazione ancora pendenti sulla pianta si applica, altresi', l'art. 6, comma 7, del presente decreto.
2. I documenti di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati per i trasporti previsti dall'art. 7, comma 3, con le modalita' ivi stabilite.
 
Art. 18
Disposizioni finali

1. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari:
possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto;
e' stabilita la data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III e possono essere stabiliti i casi, le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei di cui al capo II successivamente a tale data.
2. A partire dalla data di entrata in applicazione del presente decreto non sono piu' applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.
3. A partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999, all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e non sono piu' applicabili quelle di cui agli articoli 2, 3, comma 1, nonche' 4, 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.
4. I documenti di accompagnamento preventivamente timbrati ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, nonche' ai sensi dell'art. 5, comma 7 del presente decreto ed inutilizzati a seguito di chiusura di attivita' devono essere presentati per l'annullamento, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attivita', all'Ufficio territoriale, il quale redigera' apposito verbale.
5. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di accompagnamento. E' tuttavia consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarita' dell'impresa con continuazione dell'attivita' dell'azienda, quali le successioni ed i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale e dell'attivita' dell'utilizzatore, purche' tale prosecuzione venga preventivamente comunicata all'Ufficio territoriale.
6. I richiami alle disposizioni abrogate o disapplicate effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013.
Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 223
 
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