Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 luglio 2013
Definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2013/2014. (Prot. n. 592).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
Visto l'art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, concernente "Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013-2014;
Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'anno accademico 2013-2014;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013-2014, riferito alle predette disposizioni;
Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2013-2014 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero della Salute in data 24 aprile 2013 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;
Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha reso il previsto Accordo formale;
Considerata tuttavia la necessita' di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;
Visto il potenziale formativo cosi' come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;
Valutata la necessita' di contemperare quanto piu' possibile l'offerta formativa delle Universita' con il fabbisogno professionale;
Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;
Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere per ogni singola professione l'offerta formativa definita dalle Universita' qualora risulti a livello nazionale inferiore al fabbisogno professionale; di ridurre la stessa offerta qualora risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione.
Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;
Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2013-2014 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2013-2014, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e' definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.


Classe SNT/1

Corsi di laurea in:

Infermieristica n. 15.940

Ostetricia n. 1.023

Infermieristica pediatrica n. 328

Classe SNT/2

Corsi di laurea in:

Podologia n. 119

Fisioterapia n. 2.262

Logopedia n. 650

Ortottica e Assistenza Oftalmologica n. 252

Terapia della Neuro e Psicomotricita' dell'eta'
evolutiva n. 335

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica n. 320

Terapia occupazionale n. 244

Educazione professionale n. 704

Classe SNT/3

Corsi di laurea in:

Tecniche audiometriche n. 60

Tecniche di laboratorio biomedico n. 1.064

Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia n. 1.140

Tecniche di neurofisiopatologia n. 120

Tecniche ortopediche n. 156

Tecniche audioprotesiche n. 300

Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare n. 198

Igiene Dentale n. 702

Dietistica n. 413

Classe SNT/4

Corsi di laurea in:

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro n. 800

Assistenza sanitaria n. 266


2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 12 giugno 2013, n.449 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni del 18 maggio 2011.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro: Carrozza
 
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