Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 maggio 2013, n. 83
Regolamento recante modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e, in particolare, gli articoli 21 e 22, relativi all'accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota n. 2831 P - del 10 maggio 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio dei ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lett. a) e 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli, nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di cui all'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il numero dei posti a concorso puo' essere ripartito tra diverse specializzazioni.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
Il testo degli articoli 21 e 22 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, e' il seguente:
"Art. 21. Nomina a vice ispettore antincendi.
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore
antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso, per esami,
consistenti in una prova scritta e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto
dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto
titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di
eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di
merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, per titoli di
servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in
possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del
titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera
d).
2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui
al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al
comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti
prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi
conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice
ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i
figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri
per la formazione della graduatoria finale.
Art. 22. Nomina a vice ispettore antincendi per
concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di
preferenza e casi di esclusione.
1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili,
gli istituti giuridici ed economici previsti per il
personale in prova.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
Il decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n.
78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41,
53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:
Per il testo degli articoli 21, comma 1, e 22 del
citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le
note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994:
"Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui
al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste
da leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta' .".
 
Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo
n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 3. Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi.
(Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.".
Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'Interno
n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53, e' il seguente:
"Art. 26.
1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia
di Stato e delle altre forze di polizia indicate
dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e'
richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria.".
 
Art. 3
Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su tutte le materie di cui all'art. 4.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e'
il seguente:
"Art. 7. Concorso per esame.
(Omissis).
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.".
 
Art. 4
Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie, a scelta del candidato:
a) elementi di costruzioni e disegno tecnico;
b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale;
c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
d) elementi di meccanica;
e) elementi di chimica.
3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) matematica e fisica;
b) chimica;
c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
g) conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 5
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 3, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non e' tenuto a parteciparvi.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e' il
seguente:
"Art. 9. Commissioni esaminatrici.
(Omissis).
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.".
 
Art. 6

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando il voto conseguito nella prova scritta al voto conseguito nel colloquio. L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
Note all'art. 6:
Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo
n. 217 2005, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le
note all'articolo 1.
 
Art. 7
Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 6 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. E' facolta' dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonche' da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' in facolta' dell'Amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non e' tenuto a parteciparvi.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
7. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione dalla graduatoria.
Note all'art. 7:
Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'Interno
n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente:
"Art. 51. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti
medici.
(Omissis).
3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile puo' stipulare
particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al
personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
competono il coordinamento e i servizi ispettivi
dell'attivita' affidata in convenzione.".
 
Art. 8
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 2013

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 registro n. 4, Interno foglio n. 288
Note all'art. 8:
Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del
2005, si vedano le note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle
premesse.
 
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