Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2013, n. 82
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «gli interventi straordinari per fame» a: «beni culturali.», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita' naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi e' assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia.»;
e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.»;
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita' eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse;
h) dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.».
2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.
3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualita' degli interventi.
4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo', anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza dei medesimi. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.
8. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione dei decreto del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 198, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;»
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.
Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore
della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 19, della
legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio
pluriennale per il triennio 1997-1999):
«Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative). - 1-18 (Omissis).
19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le
procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo
6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del d.P.R. 10 marzo
1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 2. (Interventi ammessi). - 1. Sono ammessi alla
ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta
gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari
per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita'
naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la
conservazione di beni culturali. I predetti interventi sono
definiti in coerenza con le priorita' ed i programmi
definiti dalle amministrazioni statali interessate.
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo
sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati
all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in
via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale
locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
di sotto sviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di
emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle
popolazioni ivi residenti.
3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono
diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori,
studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica
incolumita' da fenomeni geo-morfologici, idraulici,
valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici,
nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni
culturali di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime
tipologie di fenomeni.
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono
diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute,
secondo la normativa vigente, forme di protezione
internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la
sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti
dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi e'
assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di
protezione internazionale, purche' privi di mezzi di
sussistenza e ospitalita' in Italia.
5. Gli interventi per la conservazione di beni
culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione,
alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili o
mobili, anche immateriali, che presentano un particolare
interesse, architettonico, artistico, storico,
archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e
archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello
stesso Codice.
5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita'
eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del
Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati,
ai sensi dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono
considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attivita' di
ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non
sono compresi nella programmazione e nella relativa
destinazione delle risorse finanziarie.
6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono
essere eseguiti sul territorio italiano.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137).
«Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse, particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
400 del 1988:
«Art. 9. (Ministri senza portafoglio, incarichi
speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim). -
1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali
svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri,
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con
decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale,
incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, puo' conferire al
Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico
di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e'
data notizia nella Gazzetta Ufficiale.».
 
Allegato A
(previsto dall'articolo 10, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
(previsto dall'articolo 10, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalita' di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonche', nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
g) avere le capacita' finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacita' finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata e' mancante o incompleta.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. n.
76 del 1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 3. (Requisiti soggettivi) - 1. Possono presentare
domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A,
che costituisce parte integrante del presente regolamento,
per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per
mille di cui all'art. 1, le pubbliche amministrazioni, le
persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in
ogni caso esclusi i soggetti aventi finalita' di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma
1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e
dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti
requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni
sociali , nonche', nei casi previsti dalla legge,
all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale,
di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui
all'art. 8-bis, negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le
finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati
all'art. 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da
almeno tre anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi,
salva la riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della
gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e
professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
g) avere le capacita' finanziarie di cui alla
dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorche' non
definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti
non colposi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere
a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale
rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile
tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono
comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f)
ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui
risultino anche i requisiti degli amministratori, la
composizione degli organi della persona giuridica o
dell'ente e le finalita' dello statuto allegato in copia;
quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del
legale rappresentante relativa alle capacita' finanziarie.
Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve
comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h)
con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra
specificate sono redatte a norma dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2
devono essere posseduti e comprovati all'atto della
presentazione della domanda di cui all'art. 6, comma 2,
allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda
non puo' essere accolta, se non e' conforme allo schema di
cui all'Allegato A o se la documentazione allegata e'
mancante o incompleta.».
- Si riporta il testo degli articoli 38, 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 38. (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e
la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo».
«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».
«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'.
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato d.P.R. n.
76 del 1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4. (Requisiti oggettivi). - 1. L'intervento deve
presentare le caratteristiche di cui all'art. 2, deve
consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno
l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve
essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e
finanziario.
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono
risultare da una relazione tecnica redatta secondo
l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e
firmata dal legale rappresentante e dal responsabile
tecnico della gestione dell'intervento.
2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la
relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata
ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a
pena di inammissibilita'.
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis,
su proposta delle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2,
possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della
documentazione presentata, fissando un termine non
superiore a 10 giorni decorrente dalla ricezione della
comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente
tale termine la domanda e' improcedibile.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da quattro apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell' amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato d.P.R. n.
76 del 1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 5. (Schema del piano di ripartizione) - 1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
predisposizione dello schema del decreto concernente il
piano di ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla
valutazione delle singole iniziative.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per
le categorie di intervento di cui all'art. 2 da quattro
apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento del
Segretario generale, composte da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di
presidente, da sei rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti
dell'amministrazione statale competente per materia. In
caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali
a un Ministro, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un
rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le
Commissioni sono validamente costituite con la presenza di
almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale
competente per materia e un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati
componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione
alle Commissioni di cui al presente comma non da' luogo
alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime
Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del
decreto di cui all'art. 2-bis, comma 7, attribuiscono a
ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120
giorni dal termine per la presentazione delle domande di
cui all'art. 6, comma 2, verifica la sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le
valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede,
eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta
delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce,
in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione
delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta
gestione statale, redatto secondo i criteri indicati
dall'art. 2-bis.».
- Per il testo dell' dell'art. 9 della citata legge n.
400 del 1988, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda). - 1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformita' al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Cause di esclusione). - 1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;
b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato n. 76 del
1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 6. (Modalita' di presentazione della domanda). -
1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi
di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in
conformita' al modello riportato nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Le
domande devono indicare il soggetto richiedente,
l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del
contributo richiesto e il responsabile tecnico della
gestione dell'intervento. Alle domande devono essere
allegate la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, e la
relazione tecnica di cui all'art. 4, comma 2.
2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al
comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30
settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta
elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A
tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto
sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la
prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica
certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e
seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
- Si riporta il testo degli artt. 65 e 72 del D.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In
tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.
Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono
l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel
settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. abrogato
4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:« 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.»
«Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico di
connettivita'). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di reti informatiche per la
trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto
di dati e di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e
informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema
pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). - 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema e' corredato dalla relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicita' legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato d.P.R. n.
76 del 1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7. (Determinazione preliminare e finale). - 1.
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.
5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri
sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il
parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota
dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto
sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni
tecniche di valutazione di cui all'art. 5, commi 2 e 3. Lo
schema e' corredato dalla relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e comunque
decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti
parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi
entro 15 giorni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di
pubblicita' legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far
data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La
pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i
requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione
nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli
elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle
loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle
amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione
in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici
tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o
i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono
altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo
modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro
associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e
gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui
al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC
alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici,
nonche' nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Erogazione dei fondi). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento dell'importo;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e' corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, e' corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla meta' del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata; i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato d.P.R. n.
76 del 1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 8. (Erogazione dei fondi) - 1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei
fondi dell'otto per mille di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 2, ovvero
indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento
dell'importo;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori
oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'art. 21
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La documentazione completa deve essere inviata a
mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica
certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'art. 65
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve
pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di
cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente
tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal
fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla
domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova
dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata
o dell'invio in via telematica. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e
seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai
destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per
materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione
indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a
30 mila euro, e' corrisposta l'intera somma. In caso di
importo superiore a 30 mila euro, e' corrisposto un importo
pari a 30 mila euro ovvero alla meta' del finanziamento
concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma e'
corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori
di importo pari ad almeno la meta' della quota di
contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una
relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla
documentazione probatoria e fotografica ovvero da
dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal
responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal
responsabile del procedimento.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,
entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una
relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione
dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di
verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di quattro
apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento del
Segretario generale, composte da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di
presidente, da sei rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti
dell'amministrazione statale competente per materia.
Possono essere nominati componenti supplenti per ogni
titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di
monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri
delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'art.
5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con
la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, un rappresentante
dell'amministrazione statale competente per materia e un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente
comma, non da' luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento
delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione
tecnica di cui all'art. 4, comma 2, deve essere presentata
dai beneficiari una relazione finale analitica sugli
interventi realizzati, che ne indichi il costo totale;
suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da
una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal
responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal
responsabile del procedimento. Per gli interventi di
conservazione di beni culturali immobili ovvero per le
opere relative a interventi per calamita' naturali la
relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo
delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente
normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di
regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce
annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi
dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati
ottenuti mediante gli interventi finanziati.».
- Per il testo degli art. 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle
note dell'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137).
«Art. 21. (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
- Per il testo degli artt. 65 e 72 del citato D.lgs. n.
82 del 2005, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. La revoca del contributo e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa per non piu' di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.
4. In caso di revoca, l'importo del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del citato d.P.R.
n. 76 del 1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 8-bis. (Revoca del conferimento). - 1. La revoca
del contributo e' disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto
concreto inizio delle attivita' di realizzazione
dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento
di cui all'art. 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui
all'art. 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine
ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione
dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine
indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in
maniera difforme da quello approvato.
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare
almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stessi.
La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in
relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa
per non piu' di tre volte e per un periodo massimo
complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo
non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato,
sentita la Commissione di cui all'art. 8, comma 5.
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della
parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la
Commissione di cui all'art. 8, comma 5, puo' essere anche
parziale e comunque non inferiore al 30 per cento del
finanziamento concesso.
4. In caso di revoca, l'importo del contributo e'
versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di
tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto
per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il
termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione
della revoca al versamento, si applicano le disposizioni
per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi
dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le
disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui
al capo terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'art. 21-ter della legge 7
agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 21-ter. (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 8-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 8-ter del citato d.P.R.
n. 76 del 1998, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e
utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate
variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati
finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'art.
7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino
sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le
variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione
dell'intervento senza comportare alcuna modifica
dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente
all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'art. 5,
comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate
dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica
originaria.
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera
difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui
al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in
tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero
perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si
applica il disposto di cui all'art. 8-bis, comma 1, lettera
d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di
spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento
dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati
non superino il dieci per cento dell'importo del
finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal
dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'art. 5,
comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati dai
beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei
lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno
restituite secondo quanto stabilito al comma 5.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il
decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento
entro i successivi sessanta giorni.
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non
utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in
conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere
riassegnati per la successiva ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale.».
 
Art. 10
Modifiche agli allegati A e B del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono sostituiti dagli allegati A e B al presente decreto.
 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013 registro n. 6, foglio n. 145
 
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