Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 luglio 2013
Regime onerato sui collegamenti aerei da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'articolo 16 e 17;
Visto l'art. 16 della Costituzione;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporsi e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, che impone oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree siciliane tra cui Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa;
Visto il decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013, del vice Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2013 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, in particolare l'art. 3 e l'art. 8 nei quali e' stata fissata al 30 giugno 2013 la data rispettivamente per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, pairagrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 122/13 - del 27 aprile 2013, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;
Vista la Comunicazione della Commissione europea pubblicata, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 122/14 - del 27 aprile 2013, relativa al bando di gara per concessione in esclusiva e con una compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Considerato che nessun vettore comunitario ha accettato di effettuare i collegamenti sopracitati, senza compensazione finanziaria, con le modalita' previste nel decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013;
Vista la nota n. 77642/CSE del 28 giugno 2013 con la quale l'ENAC comunica che nessun vettore comunitario ha presentato offerte per l'aggiudicazione della gara entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della sopracitata informativa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (27 giugno 2013);
Considerato che il mancato interesse manifestato dai vettori comunitari ad operare i collegamenti con le isole di Lampedusa e Pantelleria alle condizioni imposte dal decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013, comporta l'opportunita' di ridefinire gli oneri di servizio pubblico imposti con il medesimo decreto;
Considerate la condizione di particolare isolamento geografico delle isole di Pantelleria e Lampedusa, nonche' le problematiche connesse al fenomeno migratorio che grava sulle medesime isole;
Valutato che l'interruzione del servizio onerato sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e in Lampedusa, come piu' volte segnalato dalle Autorita' prefettizie locali, potrebbe riflettersi negativamente sull'ordine pubblico dei predetti territori;
Ritenuto prioritario, al fine di garantire il diritto costituzionale alla mobilita' ai cittadini di Pantelleria e Lampedusa, proseguire, senza soluzione di continuita', gli attuali servizi aerei di linea onerati, per il tempo strettamente necessario alla definizione di un nuovo assetto della continuita' territoriale delle predette isole minori siciliane;
Considerato che e' in corso l'attivazione dell'iter procedurale per l'individuazione di un nuovo regime onerato sulle isole di Lampedusa e Pantelleria;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2013.
 
Art. 2

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto di imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, i predetti collegamenti vengono assicurati sulla base del regime imposto dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009.
 
Art. 3

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it.
Roma, 5 luglio 2013

Il Ministro: Lupi
 
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