Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2013
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie dott. Graziano DELRIO.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale il dott. Graziano Delrio e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare gli articoli 12 e 26 relativi al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e all'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 29 aprile 2013 al Ministro senza portafoglio dott. Graziano Delrio, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali e autonomie, come anche specificate nei successivi articoli.
 
Art. 2

I. il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, dott. Graziano Delrio (di seguito denominato «Ministro») e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di efficiente svolgimento dei servizi;
b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per gli affari europei;
c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonche' monitoraggio e impulso alla relativa attuazione;
d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame in sede di Conferenza;
e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;
g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;
h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;
i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;
l) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero;
m) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;
n) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;
o) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
p) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
q) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
r) supporto conoscitivo alle regioni anche' per l'individuazione delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonche'. d'intesa con i Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «Governance e azioni di sistema» relative alla cooperazione interistituzionale ed alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie;
s) attivita' anche normative connesse all'attuazione del federalismo; cura della realizzazione delle maggiori forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
t) attuazione, in raccordo con il Ministro dell'interno, delle norme costituzionali in materia di autonomie territoriali, con particolare riferimento al loro assetto, alle province, alle citta' metropolitane e alle forme associative dei Comuni;
u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;
v) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso federale dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle medesime funzioni delegate.
2. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni in materia di:
a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;
b) copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con il Ministro per gli affari europei;
c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale.
4. Il Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 3

1. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato-regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;
b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
e) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport e dell'Ufficio per le politiche del Turismo.
 
Art. 4

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ing. Walter Ferrazza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 27 maggio 2013

Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 31
 
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