Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 aprile 2013
Aggiornamento delle provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro familiari a carico.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente "Normativa organica per i profughi";
Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, riguardante "Provvedimenti in favore dei profughi italiani";
Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, con il quale le provvidenze economiche in favore dei profughi italiani e dei loro familiari a carico, previste dall'art. 5, comma 1 della predetta legge n. 763/1981, sono state aumentate rispettivamente nella misura di lire 4.000.000 (pari a € 2.065,82, arrotondato a 2.066,00), quale indennita' di sistemazione "una tantum", e di lire 40.000 (pari a € 20,658, arrotondato a € 20,66), quale contributo straordinario "pro capite" giornaliero per un massimo di sei mesi;
Visto l'art. 5, comma 5, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, il quale stabilisce che le provvidenze economiche in favore dei profughi italiani sono annualmente aggiornate in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativamente all'anno precedente;
Considerato che l'aggiornamento annuale non e' stato effettuato e che pertanto occorre rivalutare le suddette provvidenze economiche dal 1991 in base agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
Visto il coefficiente per tradurre i valori monetari del periodo ottobre 1991 - luglio 2012, pari a 1,721;
Vista la normativa vigente in materia di contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e le successive modifiche introdotte con la legge 7 aprile 2011, n. 39, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;
Considerato che con decreto interministeriale in data 3 agosto 2012 ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 7 della legge n. 763/1991 e' stato dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio dalla Siria dei cittadini italiani ivi residenti;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle provvidenze economiche come sopra specificato;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento provvidenze economiche

1. Le provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro familiari a carico, di cui all'art. 5 della citata legge n. 763/1981, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, aggiornate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo della famiglie di operai ed impiegati, sono determinate nei seguenti importi:
a) indennita' di sistemazione "una tantum" pari a € 3.555,29;
b) contributo straordinario pro capite giornaliero per un periodo massimo di sei mesi pari a € 35,56.
2. La spesa conseguente all'attuazione del presente decreto e' imputata al capitolo 2351, del bilancio del Ministero dell'interno - Dipartimento liberta' civili e immigrazione - Esercizio finanziario 2013.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
 
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