Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 marzo 2013
Modalita' di deposito delle domande per via telematica di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita'.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006); Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come Codice; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, relativo alle Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo al regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli e marchi nazionali, prevede, all'art. 1, che le domande, redatte in conformita' ai moduli disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attivita' produttive, siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 aprile 2006, recante le norme per il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita' nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 ottobre 2008, relativo al Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;
Vista la deliberazione n. 11 del 19 febbraio 2004 dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
Vista la Convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Unioncamere, che, in collaborazione con la societa' di informatica delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (InfoCamere s.c.p.a.), si impegna a sviluppare una procedura informatica che consenta, per via telematica, il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguiti nonche' la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, utilizzando, per lo svolgimento di tali attivita' la firma digitale;
Vista la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle attivita' produttive con la quale e' stato precisato che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche;
Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle attivita' produttive recante le disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa; Vista la circolare 573 del 24 novembre 2008 del Ministero dello sviluppo economico relativa al deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;
Ritenuto opportuno adeguare la procedura di deposito per via telematica delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;
Preso atto che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi avviene mediante l'utilizzo della firma digitale secondo le disposizioni dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, per la garanzia e la certezza dell'origine e della non alterabilita';

Decreta:

Art. 1

1. Il deposito delle domande per via telematica connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta' concessi, deve essere effettuato mediante il collegamento al sito internet indicato dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto di cui all'art. 2.
 
Art. 2

1. I criteri e le modalita' per l'effettuazione del deposito di cui all'art. 1 sono fissati con decreto del Direttore della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

1. Il deposito delle domande in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvede alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale di cui all'art. 2.
 
Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'art. 2. A decorrere dalla medesima data sono abrogati il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 10 aprile del 2006 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 ottobre 2008.

Roma, 21 marzo 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

 
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