Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 maggio 2013
Revoca del decreto 14 luglio 2011 di liquidazione coatta amministrativa della «Societa' cooperativa Edil-Tel», in Grosseto.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n, 241;
Visto il decreto direttoriale n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Societa' cooperativa EDIL-TEL, con sede in Grosseto, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori prof. Niccolo' Persiani, avv. Paolo Ferrara e l'avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori;
Visto il decreto direttoriale n. 472/2011 del 15 settembre 2011 con il quale e' stata sospesa l'esecutivita' del decreto direttoriale n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale con il quale la Societa' cooperativa EDIL-TEL, con sede in Grosseto, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto direttoriale n. 501/2011 del 27 settembre 2011, con il quale e' stata revocata la sospensione dell'esecutivita' del decreto direttoriale n. 472/2011 del 15 settembre 2011;
Visto il decreto del Tribunale di Grosseto del 5 luglio 2011 di ammissione al concordato preventivo, omologato in data 19 gennaio 2012 e depositato in cancelleria il 25 gennaio 2012;
Viste le note ministeriali in data 19 marzo 2013 e 23 aprile 2013, con la quali questa Direzione comunicava l'istruttoria per la revoca del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di revocare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Il decreto direttoriale n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la societa' cooperativa citata in premessa e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e' revocato ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 6 maggio 2013

Il direttore generale: Esposito
 
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