Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 68
Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle commissioni mediche locali e nomina dei relativi presidenti ed autorizza il Governo ad apportare le conseguenti modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 24 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e del 21 febbraio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, della salute e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
2. La commissione e' composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attivita' di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale e' nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.
4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale e' integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonche' da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e' richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione puo' essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.»;
b) ai commi 7 e 8, la parola: «unita'» e' sostituita dalla seguente: «azienda»;
c) al comma 11, le parole: «Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della motorizzazione»;
d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati»;
e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a quello della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e alla regione competente» e le parole: «dall'articolo 1, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 4, del codice»;
f) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «di norma» sono sostituite dalla seguente: «almeno», le parole: «e di una» sono sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti: «, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»; nel secondo periodo, le parole: «da parte del Ministero dei trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
g) al comma 17, le parole: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 1 e 4,
del decreto-legge n. 5 del 2012:
«Art. 11. (Semplificazioni in materia di circolazione
stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio
informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di
controllo della velocita'). - 1. Al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante
«Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato
«Codice della strada», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis,
disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito
dal seguente:
«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
e' effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis),
inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e' soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e'
soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «,
previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e
psichici presso una commissione medica locale, ai sensi
dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.
(Omissis).
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvede a
modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
in conformita' alle modifiche introdotte dalla lettera b)
del comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n.
303, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 330 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 330. (Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche
locali. - 1. Le commissioni mediche locali sono costituite
con provvedimento del presidente della regione o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi
dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in
materia medico-legale.
2. La commissione e' composta da un presidente, due
membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i
medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo
119, comma 2, del codice, tutti in attivita' di servizio,
designati dalle amministrazioni competenti. I membri
partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o
supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale e'
nominato, con provvedimento del presidente della regione o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella
persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.
4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i
membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza
o impedimento.
5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici
e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per
minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o
della colonna vertebrale, la composizione della commissione
medica locale e' integrata da un medico appartenente ai
servizi territoriali della riabilitazione, nonche' da un
dipendente della Direzione generale della motorizzazione
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei
profili per i quali e' richiesta la laurea in ingegneria.
Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da
diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la
composizione della commissione puo' essere integrata
rispettivamente da un medico specialista diabetologo o
alcologo.
6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti
oppure di istituti medici specialistici appartenenti a
strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto
esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali
dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche
per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al
numero ed alla natura delle richieste ed assicura il
funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione
avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda
sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria
che organizza le sedute curando, altresi', la convocazione
di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari
e la raccolta e l'archiviazione della documentazione
sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia
richiesta puo', a sue spese, essere assistito durante la
visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4,
lettera c) del codice, l'accertamento deve essere
effettuato presso la commissione medica locale indicata nel
provvedimento con cui e' disposto. L'esito
dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita'
richiedente.
11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla
commissione medica locale deve essere comunicato
all'ufficio provinciale della Direzione generale della
motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la
commissione stessa.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna
delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida
dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero
posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da fogli
aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono
formulati a maggioranza. In caso di parita' prevale il
giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del
vicepresidente che presiede la seduta.
14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126,
comma 8, del codice, i certificati delle commissioni
mediche locali devono essere consegnati agli interessati
previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della
data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il
presidente della commissione medica locale, invia al
Ministero della salute e alla regione competente una
dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo
presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il
numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse
sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati piu'
significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale
previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice.
16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche
locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di
abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni
cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli
del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare
criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza
sul territorio, in ragione della domanda espressa.
L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco
del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia,
dal sindaco del comune di maggiore importanza, e'
subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive
condizioni della regione o delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
17. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti
dagli utenti per le operazioni di competenza delle
commissioni mediche locali, le quote da destinare per le
spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle
relative all'ufficio di segreteria, nonche' le quote per
gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle
commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli
utenti deve essere determinata in modo tale da garantire
l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle
suddette commissioni.».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 309
 
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