Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2013
Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, in cui e' prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2013, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province, comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;
Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per gli anni 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che al fine di ripartire, tra gli enti del singolo livello di governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosita' elencati nel medesimo comma 2 corretti, al fine di tener conto della realta' socio-economica, con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali ed il numero di occupati;
Visto il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, - come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge n. 183 del 2011 e dall'art. 1, comma 429, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - che dispone che gli enti locali collocati nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto dal comma 2, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero;
Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti collocati nella classe degli enti non virtuosi, in esito a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede l'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 31, come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le percentuali rideterminate non possono essere superiori, per le province, a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016, per i comuni con popolazione superiori a 5.000 abitanti, a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 e per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016;
Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183 del 2011 che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono assoggettati alle regole del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009;
Visto il comma 3-bis dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, che prevede che gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata;
Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;
Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo art. 1 della legge di stabilita' 2013;
Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 433, lettera c), della legge n. 228 del 2012, che conferma, anche per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno;
Visto l'ultimo periodo del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, introdotto dal comma 434 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, che prevede che, nell'anno 2013, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;
Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;
Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo;
Visto il comma 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lettera e), del decreto-legge n. 225 del 2010, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;
Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge26 aprile 2012, n. 44, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresi', entro il termine perentorio del 31 ottobre, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Visti i commi 122 e seguenti dell'art. 1 della legge 228 del 2012 che ripropongono per il 2013, estendendolo alle province, il meccanismo del cosiddetto patto verticale incentivato introdotto dall'art. 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013 con il quale sono stati modificati gli importi dalla Tabella 1 di cui al comma 122 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Visto l'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 437, della legge n. 228 del 2012, che ha introdotto il cosiddetto Patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale";
Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale" sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 che per l'anno 2013 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 16 del 2012;
Visto il comma 6-bis dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, aggiunto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in base al quale, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali di cui al comma 6 del medesimo articolo e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;
Visto che, secondo la citata disposizione di cui al comma 6-bis dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, cosi' come risultante dalle ultime modifiche intervenute, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013, con le modalita' di cui al comma 6 e che, a tal fine, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o per la riduzione anticipata del debito;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. n. 44 del 21 febbraio 2013, con il quale e' stato approvato il modello di comunicazione degli importi non utilizzati per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, in applicazione del comma 6-bis, dell'art. 16, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Considerato che in caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012, disposta con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2012 come successivamente rideterminata con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013;
Visto l'ultimo periodo del comma 6-bis dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 ai sensi del quale, nell'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun ente e' migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nello stesso anno;
Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge 228 del 2012 che ha disposto l'abrogazione del comma 24 dell'art. 31 della legge 183 del 2011;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta 24 aprile 2013;

Decreta:
Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A al presente decreto.
2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilita' interno.
4. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, entro e non oltre il 31dicembre 2013.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
ALLEGATO A
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PROSPETTI
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