Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2013
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottogretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott. Carlo CALENDA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 maggio 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Carlo Calenda, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott. Carlo Calenda e' attribuito il titolo di Vice ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Zanonato, Ministro dello sviluppo economico

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 301
 
Allegato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale il sig. Flavio Zanonato e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto, in applicazione del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire al dott. Carlo Calenda deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:
Art.1

1. Al dott. Carlo Calenda e' delegata la trattazione degli affari che, nell'ambito del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, attengono alle materie relative alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della politica commerciale internazionale, incluse le azioni a tutela del made in Italy sui mercati internazionali, nonche' i rapporti con il Ministro per la coesione territoriale in relazione ai progetti di cooperazione internazionale del Dipartimento per la coesione economica.
2. Al dott. Carlo Calenda sono altresi' delegate le funzioni connesse all'attivita' della societa' italiana per le imprese all'estero- Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane istituita dal comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare la trattazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.
4. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al dott. Carlo Calenda e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 la firma dei relativi atti e provvedimenti.
2. Relativamente alla Simest s.p.a. di cui all'art. l comma 2, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, e' delegato il potere di indirizzo dell'azione della societa', fermo restando che i relativi provvedimenti richiedono il preventivo assenso del Ministro.
3. Relativamente all'Agenzia di cui all'art. 1, collima 2, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, sono delegati:
a) i poteri di indirizzo dell'Agenzia nonche' i poteri di cui al comma 18-bis, primo periodo, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese italiane. Rimane fermo che i relativi provvedimenti richiedono il preventivo assenso del Ministro;
b) la co-presidenza, di cui al comma 18-bis, secondo periodo, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, della cabina di regia cui compete l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese.
4. Al dott. Carlo Calenda e' altresi' delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

Art. 3.

1. Al dott. Carlo Calenda sono altresi' delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, e' delegato l'esercizio di attivita' inerenti i rapporti internazionali e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b), con le modalita' di decreto legislativo cui al comma 2, e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvedera', qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice ministro.
3. Il Vice ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del consigliere diplomatico del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Nei casi di particolare rilevanza politica e strategica il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indichera' i criteri di informazione sull'attivita' svolta.
Roma, 30 maggio 2013

Il Ministro: Zanonato
 
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