Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 maggio 2013
Rinnovo dell' autorizzazione alla Det Norske Veritas Italia S.r.l., in Agrate Brianza a svolgere attivita' di Organismo di valutazione della conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;
Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;
Vista la richiesta della ««Det Norske Veritas Italia S.r.l.»» di rinnovare l'autorizzazione quale organismo per la certificazione dei prodotto da costruzione di cui ai mandati M116 e M125;
Ritenuta la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformita' delle norme sotto elencate;
Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1

1. Alla «Det Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede presso il Centro direzionale Colleoni - Palazzo Sirio, viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza), e' rinnovata l'abilitazione quale organismo di certificazione secondo le norme armonizzate, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:
a) M116 EN 771-1:2011 specifica per elementi di muratura - parte1. elementi per muratura di laterizio r.e. 3,5,6, s.a. 2+; EN 771 -2:2011 specifica per elementi di muratura - parte 2 elementi di muratura di silicati di calcio r.e. 3,5,6, s.a.2+; EN 771-3:2011 specifica per elementi in muratura parte 3 elementi di muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) r.e.3,5,6, s.a. 2+; EN 771-4:2011 specifica per elementi in muratura- parte 4 elementi in muratura di calcestruzzo aerato autoclavato r.e.3,5,6, s.a. 2+; EN 771-5:2011 specifica per elementi di muratura- parte 5 elementi per muratura di pietra agglomerata r.e.3,5,6 s.a.2+;
b) M125 EN 12620:2002+A1:2008 aggregati per calcestruzzo r.e.3,4, s.a.2+; EN 13043:2002 aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade aeroporti e altre aree soggette a traffico r.e.3,4, s.a.2+; EN 13242:2002+A1:2007 aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade r.e. 3,4, s.a.2+; EN 13139:2002 aggregati per malta r.e.3,4, s.a.2+; EN 13450:2002 aggregati per massicciate e ferrovie r.e.4 s.a.2+; EN 13055-1:2002 aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione r.e.3,4, s.a.2+; EN 13055-2:2004 aggregati leggeri parte 2 per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati r.e.3,4, s.a.2+; EN 13383-1:2002 aggregati per opere di protezione armoustone specifiche r.e.3,4, s.a.2+.
L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed e' valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.
 
Art. 2

1. L'attivita' di valutazione dovra' essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.
 
Art. 3

1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.
2. Ogni sei mesi l'organismo di valutazione invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.
3. Ogni anno l'organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attivita' di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.
 
Art. 4

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali e' stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali proprie, e' disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformita' rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Tutti gli atti relativi alla attivita' di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.
 
Art. 5

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
 
Art. 6

1. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: Vecchio
 
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