Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ed in particolare l'articolo 45, che prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;
Visto altresi' l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di' livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato art. 74 del decreto legge 112 del 2008;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;
Visto l'articolo 7 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi presso l'IPSEMA, l'ISPESL, l'IPOST e l'ENAM siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 71, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 108, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2011, reg. n. 1, fg. n. 36, con il quale si e' proceduto alla riallocazione delle funzioni del soppresso Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
Visto il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a), che dispone una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visto l'art. 21, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi presso l'INPDAP siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012, reg. n. 7, fg n. 321, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge, 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare l'art. 23-quinquies che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere a) e b) la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonche' il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 10-ter, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, di cui al comma 10 dello stesso articolo ed all'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore, della, legge di conversione e fino al 31 dicembre 2012, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative in data 11 febbraio 2013;
Visto il richiamato articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 300 del 1999". Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ciascun dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 573. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione.
3. Operano nell'ambito del Ministero la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e l'Organismo indipendente di valutazione con la relativa struttura di supporto articolata in uffici dirigenziali non generali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle Premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 87 della
Costituzione:
"87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica."
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali."
La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n.
10.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo del comma 359 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
"359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica,
possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008,
incarichi di livello dirigenziale generale a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un
numero non superiore a quattro unita'. Ove tale facolta'
venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello
dirigenziale non generale effettivamente coperti per
ciascun incarico conferito."
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43, abrogato dal presente decreto, recava
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"ed e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
"Art. 4. Differimento e proroga di termini
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione
finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane
previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea,
ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in
corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili
per la allocazione delle predette risorse in funzione delle
finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle
funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa
pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008,
stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre
2008. Considerata l'impossibilita' di concludere entro il
termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio
2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di
verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione
delle risorse umane in funzione delle finalita' di
potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo,
analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e'
autorizzato, altresi', il completamento del programma di
cui al quarto periodo dell' articolo 1, comma 481, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato
decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della
graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere
sulle disponibilita' del Fondo di cui all' articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la
finanza pubblica
In vigore dal 22 agosto 2008
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo
personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni
di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento
delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o
restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile
1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1,
lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1,
comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478
e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti
dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti
organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione
del predetto organismo e si provvede anche con riferimento
al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui
al comma 480 del medesimo articolo 1."
Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi
In vigore dal 28 febbraio 2010
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'
articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione."
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti", convertito dalla legge
28 febbraio 2009, n. 14, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2008, n. 304.
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 41 del
citato decreto-legge n. 207 del 2008:
"10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero.».
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254,
S.O.
Si riporta il testo del comma 8 bis dell'articolo 2 del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74."
Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori), convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2010, n. 71.
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale."
Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante
"Individuazione della data dell'avvio delle funzioni del
nuovo assetto territoriale e rideterminazione delle
competenze territoriali delle Commissioni mediche di
verifica" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2011,
n. 44.
Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante
"Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 febbraio 2011, n. 48.
Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante
"Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ISAE, ai
sensi dell'articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78
del 2010" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2011, n. 23.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173 recante "Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
43, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2011, n. 252.
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo" , convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13
agosto 2011, n. 188.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 :
"5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze
di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari
intese ad adeguare in misura corrispondente
l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di
appartenenza."
Il decreto ministeriale 5 luglio 2012 recante
"Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 settembre 2012, n. 205, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
luglio 2012, n. 156, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 23 quinquies del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 23-quinquies Riduzione delle dotazioni organiche
e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono,
anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e
di livello non generale, e delle relative dotazioni
organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
personale dirigenziale di livello non generale e personale
non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto
tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla
riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
possono essere previste posizioni organizzative di livello
non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota
non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale
della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di
esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione
di tali posizioni e' disposta secondo criteri di
valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di
apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione,
graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
un'indennita' di risultato, in misura complessivamente non
superiore al 50 per cento del trattamento economico
attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di
livello retributivo piu' basso, con esclusione della
retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva
dell'incarico svolto, e' determinata in misura non
superiore al 20 per cento della indennita' di posizione
attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i
compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte le altre
voci del trattamento economico accessorio a carico del
fondo, esclusa l'indennita' di agenzia; il fondo per il
trattamento accessorio del personale dirigente e'
corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi
del presente articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, apportando una ulteriore
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per
il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n.
138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del
presente decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria
autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche
assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra
personale dirigenziale e personale non dirigente non
superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al
comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche
agli uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto
disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge
29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con
riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui
all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non
abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma
entro il 31 ottobre 2012 e' fatto comunque divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
del presente decreto; sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di incarichi
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
dotazioni organiche relative al personale amministrativo di
livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le
segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici
tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale
corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione
dei posti di livello dirigenziale generale di cui al
presente comma concorre, per la quota di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla
riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei
corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del
presente decreto conservano l'incarico dirigenziale
generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le procedure finalizzate alla
copertura dei posti di livello dirigenziale generale
avviate alla medesima data. Al fine di garantire la
continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione della
dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali
non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono
prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite
selezione per concorso pubblico, di personale di livello
non dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in
base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in
deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare,
dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini
dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni
dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle
strutture organizzative in uffici territoriali, si procede
comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici
da chiudere sono individuati avendo riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno
di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti
in servizio inferiore a 30 unita', ovvero dislocati in
stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le
direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono
accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le
competenze sono riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale non hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale
non generale non hanno mai competenza infraprovinciale,
salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni
citta' metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da
funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la direzione comunicazione istituzionale
della fiscalita' e' trasferita, con il relativo assetto
organizzativo e l'attuale titolare, al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.
La direzione comunicazione istituzionale della fiscalita'
assume la denominazione di direzione comunicazione
istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a
tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il
Dipartimento delle finanze esercita le competenze in
materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e
alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano con le modalita' e con la
decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione
del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
10-ter, del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della
Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica
decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto,
senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e restano in carica fino alla data
dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il
rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di
azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo
la composizione degli stessi con tre membri, di cui due
dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il
terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali
incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la
tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni
societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo
anche conto della natura in house delle societa' di cui al
comma 7."
Si riporta il testo dei commi 10 e 10-ter dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
Commi 1-9 (Omissis)
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
Commi 10-quater - 20-quinquies (Omissis )"
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 2012 recante "Individuazione del numero delle
strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale
generale e non generale del Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche' rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di
prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima,
seconda e terza" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio
2013, n. 39.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante "Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres.
Filippo Patroni Griffi" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
febbraio 2012, n. 39.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni:
"23. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali."
Per il riferimento al testo del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 si vedano le
note alle premesse.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 165 del 2001", dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministro".
3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
"3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6."
Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"5. I dipartimenti.
1 - 2. (Omissis)
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. (Omissis)
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. (Omissis)"
 
Art. 3

Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' in materia di finanza pubblica e Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento della fiscalita'

1. E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilita' e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attivita' e delle metodologie e di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.
3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonche', ove invitati, dai responsabili di Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento delle Finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale.
 
Art. 4
Competenze del Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e rapporti con le competenti Autorita' indipendenti; analisi del rischio, elaborazione delle politiche e definizione della regolamentazione (e degli strumenti attuativi) in ambito internazionale, comunitario e nazionale, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario da parte della criminalita' e per tutelarne e promuoverne l'integrita' e la sicurezza;
e) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; garanzie pubbliche; monetazione e carte valori;
f) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
g) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico:,
h) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
i) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali;
d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali;
e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;
f) Direzione VI - operazioni finanziarie analisi di conformita' con la normativa UE;
g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;
h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per guarito riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma l, lettere a) e c), nonche' per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale.
6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' un corpo di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento dell'ufficio del direttore generale del tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale del tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera h).
 
Art. 5
Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;
b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali, nonche' sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione e di valutazione delle policy;
c) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica;
d) rapporti con le istituzioni dell'UE c con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e del conto «Disponibilita' del tesoro per il servizio di tesoreria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, rispettivamente artt. 44 e seguenti e art. 5, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;
c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;
d) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali, con o senza garanzie dello Stato;
e) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;
f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.
3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) affari economici e finanziari europei e internazionali;
b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G8, il G20;
d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;
e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;
f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;
g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo.
4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) rapporti con le autorita' indipendenti e di vigilanza;
c) vigilanza sulle fondazioni bancarie e sulle altre fondazioni vigilate dal Ministero;
d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia;
e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati;
f) regolamentazione e politiche del settore finanziario nell'ambito dei servizi finanziari al dettaglio, ivi incluse le misure relative ad educazione e inclusione finanziaria;
g) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e valutazione del rischio e delle vulnerabilita' del sistema finanziario ed elaborazione delle politiche di prevenzione di fenomeni criminali quali: riciclaggio del denaro, usura, corruzione, falsificazione dell'euro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attivita' dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, utilizzo illegale del contante e dei mezzi di pagamento e frodi correlate;
b) monitoraggio sull'attuazione della normativa di competenza, ivi comprese le attivita' sanzionatone e il relativo contenzioso;
c) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria;
d) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;
e) cooperazione con la Guardia di finanza nelle materie di competenza.
6. La Direzione VI - operazioni finanziarie analisi di conformita' con la normativa UE - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori dell'economia e delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici;
b) garanzie pubbliche;
c) concorrenza e aiuti di Stato, analisi di conformita' dei provvedimenti di competenza con la normativa UE, precontenzioso e contenzioso UE;
d) concessioni, convenzioni e contratti di servizio; analisi, per quanto di competenza, della disciplina e dei profili di regolazione economica e tariffaria in materia di infrastrutture e dei contratti di servizio dello Stato;
e) interventi, per quanto di competenza, in materia di calamita' naturali;
f) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
g) monetazione e relativi rapporti con Banca d'Italia, Commissione europea e Banca centrale europea; convenzioni monetarie con lo Stato Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
h) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
i) indennizzi per i beni perduti all'estero;
l) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;
b) esercizio dei diritti dell'azionista;
c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
d) regolamentazione dei settori in cui operano le societa' partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.
8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione di politiche di razionalizzazione e valorizzazione dell'attivo pubblico con esclusione delle partecipazioni azionarie dello Stato;
b) individuazione e analisi di strumenti normativi aventi ad oggetto procedure di gestione, valorizzazione e cessione dell'attivo patrimoniale pubblico;
c) coordinamento con le amministrazioni cui e' affidata la gestione diretta di componenti dell'attivo dello Stato con particolare riferimento a beni immobili, crediti e concessioni;
d) coordinamento con altri enti pubblici per la definizione di iniziative e programmi di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico di enti pubblici diversi dallo Stato, che abbiano interesse e rilevanza generale;
e) gestione delle attivita' connesse e strumentali a operazioni di valorizzazione e dismissione di beni immobili - ivi comprese operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi di investimento - promosse o realizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
f) rilevazione e monitoraggio delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, anche ai fini della elaborazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di mercato.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo degli articoli 44 e seguenti e
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico:
"44. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste
dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di
Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni."
"45. Conferimenti al Fondo.
1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del
Ministro che ne definisce le categorie e le modalita' di
computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto
per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di
partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la
dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) gli altri proventi relativi alla vendita di
partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse
in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da
86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello
Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti
legislativi;
d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni
testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle
finalita' del Fondo;
f) i proventi derivanti dalla vendita di attivita'
mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorita'
giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte
illecitamente alla pubblica amministrazione;
g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000
miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo
3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma
1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di
previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato
di previsione del Ministero ai fini della destinazione al
Fondo.
3. Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
"46. Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di
Stato.
1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati
dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo
45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei
titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei
medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e
g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o
nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere
dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di
partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali
il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro
dismissione.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono
effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri
intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla
tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3278, e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia
corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto
denominato: «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di
tesoreria».
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 6."
"47. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.
1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso
acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e
sono portati a riduzione della consistenza del debito.
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono
inoltrati alla Direzione che provvede al successivo
annullamento di essi."
"5. Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso
la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni
di alcun tipo al Ministero.
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
il giorno successivo in un apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30
giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente,
da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per
cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di
ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal
Ministro con il relativo decreto di emissione.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede
all'emissione di titoli da collocare presso la Banca
d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di
lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti
corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un
tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante
dall'emissione dei titoli di cui al presente comma.
4. Completato il collocamento, il saldo del conto
transitorio viene trasferito in un conto istituito presso
la Banca d'Italia, denominato «disponibilita' del Tesoro
per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare
il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
conto vengono giornalmente registrate le operazioni di
introito e di pagamento connesse con il servizio di
tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare
svolgimento del servizio medesimo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le
condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei
conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la
Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse,
commisurato a parametri di mercato monetario. Con
successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di
trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le
modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione
delle controparti. Con decreti del Ministro, viene
stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della
Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro
rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga
opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a
procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2,
della legge 28 marzo 1991, n. 104.
6. Sul predetto conto, nonche' sul conto di tesoreria
denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi'
ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari
in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale
collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli
atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali atti non comportano pertanto alcun onere di
accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme
provenienti dal predetto collocamento.
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione
della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6.
7. (abrogato)
8. Il conto non puo' presentare saldi a debito del
Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della
contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un
saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un
conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto,
ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a
quando il debito non risulti estinto.
9. (abrogato)"
 
Art. 6
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al direttore generale del tesoro, con il compito di svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento,
2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del dipartimento. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi sono fissati con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture specificatamente individuate dal direttore generale del tesoro.
4. Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal direttore generale del tesoro, nell'ambito delle competenze istituzionali.
 
Art. 7
Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 del 2002", i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del consuntivo economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilita' finanziaria e la contabilita' economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizznzione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».
3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilita' di Stato;
i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento nove posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attivita' del suo ufficio.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.
Note all'art. 7:
Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 recante
"Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica", convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2002, n. 209.
La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
 
Art. 8

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonche' sul sistema delle Ragionerie;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' del sistema delle Ragionerie;
c) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, societa' ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
e) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici, nonche' altri incarichi autorizzati;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
h) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
i) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici;
l) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;
m) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonche' del budget economico;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;
c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di stabilita', dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per il controllo dell'economicita' e dell'efficienza in particolare mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attivita' delle medesime amministrazioni pubbliche.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si' articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative al trasferimento di personale in attuazione del federalismo.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo monitoraggio;
b) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;
c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;
d) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;
f) attivita' di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attivita' prelegislativa di competenza del Dipartimento.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;
b) monitoraggio del patto di stabilita' interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;
g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta';
i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;
c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;
d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
e) attivita' concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.
8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilita' di Stato si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attivita' informatiche del Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato. Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, nonche' di sistemi informativi direzionali a supporto del Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;
c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;
d) attivita' di consulenza in materia informatica.
9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di contabilita' pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge contenute nella normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;
b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;
c) predisposizione, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;
e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
b) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
c) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica al coordinamento dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonche' all'elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;
d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;
e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche. Identificazione di indicatori di economicita', efficacia ed efficienza;
g) analisi dell'economia e della finanza pubblica su base regionale;
h) analisi e studi in materia di contabilita' e bilancio ambientale.
Note all'art. 8:
Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 si vedano le note all'art. 7.
Il Titolo V del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 che comprende gli articoli da 58 a 62 cita:"Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge
n. 183 del 1987:
"5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748."
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e
successive modificazioni ed integrazioni recante "Attivita'
informatiche dell'Amministrazione statale in materia
finanziaria e contabile" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1997, n. 282.
 
Art. 9
Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e' costituito da:
a) Uffici centrali del bilancio;
b) Ragionerie territoriali dello Stato.
 
Art. 10
Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
1) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali
2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali del bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria.
3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unita' previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;
b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti;
c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai lini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita' economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini dell'armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;
h) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;
i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilita' ed alla tenuta del conto del patrimonio;
l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n.
137):
"3. Disposizioni transitorie e finali.
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo
e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed
in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'articolo 2:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con
le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti
di comprovata professionalita' estranei
all'amministrazione, su materie di competenza dei
Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di
funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da
individuare con decreto ministeriale. La predetta
indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti
di livello dirigenziale non superiore, per l'intero
Ministero, a quindici;
b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si
configurano come uffici di livello dirigenziale generale.
Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del
bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento,
gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo e presso
l'Istituto Superiore di sanita' e l'Istituto Superiore per
la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze
sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria presso il
Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono
esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di
Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive
modificazioni, si configurano come uffici di livello
dirigenziale non generale. Resta fermo il numero
complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del
Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei
posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;
c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per
la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi della
struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo
ed ispettivo tributario e' integrato dai capi dei
dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie
fiscali. La partecipazione alle riunioni dello stesso e'
gratuita per tutti i componenti. La durata massima
dell'incarico di esperto, rinnovabile per non piu' di una
volta, e' stabilita in tre anni. Il direttore e' nominato
dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti
del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre
anni. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione
degli studi affidati agli esperti e vigila sulla
conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati
degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo
che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi
possono comunque accedere il Ministro, i capi dei
Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della
Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali.
Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in
materia di incompatibilita', cumulo di impieghi ed
incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le
disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Il numero massimo di unita' di personale
addetto al Servizio e' ridotto da duecento a cento. In sede
di prima applicazione della presente lettera:
1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di
tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine
originario dell'incarico non scada anticipatamente;
2) per gli incarichi in corso non puo' essere disposto
il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni;
3) il direttore del Servizio da ultimo nominato
continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di
nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;
4) con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento
del Servizio];
e) La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo
e' gratuita;
f) della Commissione consultiva per la riscossione,
operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il
Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua
sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;
g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle
commissioni che esercitano compiti analoghi, una
Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito
di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla
materia, anche in ordine alla risoluzione in via
amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle
relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle
modifiche normative concernenti la materia. Le risorse
finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni
soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle
derivanti dall'applicazione del secondo periodo della
lettera d) del presente comma sono destinate al
funzionamento della predetta commissione per la trasparenza
dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del presente comma in ordine alla
Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in
favore dei componenti delle predette commissioni sono
determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto ministeriale."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia
di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,
comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94):
"3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e'
costituita una Conferenza permanente della quale fanno
parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e
dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti
in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di
monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di
bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri
dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi
istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di
pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza
elabora in sede tecnica metodologie e criteri di
valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base
della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a
fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti
che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle
relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
"2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita'
economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate
e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, al quale i dati sono comunicati
dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze
informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie,
anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio,
della migliore allocazione delle risorse, della
programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio
degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della
valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei
provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di
pertinenza delle competenti amministrazioni."
Per il riferimento al Titolo V del decreto legislativo
n. 165 del 2001 si vedano le note all'art. 8.
Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del
2001 si vedano le note alle premesse.
Per il riferimento al decreto-legge n. 194 del 2002 si
vedano le note all'art. 7.
Si riporta il testo del comma 470 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in
sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata,
la congruenza delle clausole di copertura."
 
Art. 11
Incarichi specifici previsti dall'ordinamento

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresi', al coordinamento e all'indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.
Note all'art. 11:
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali."
 
Art. 12
Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio Statistico nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;
b) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;
c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia di legislazione tributaria, in ambito nazionale e comunitario, in relazione alle quali svolge attivita' di monitoraggio, analisi e studio finalizzata all'elaborazione normativa; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita';
e) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;
f) verifica della congruita' degli adempimenti fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalita' di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalita' e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; coordina e valuta le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il miglioramento dei servizi erogati.
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico nonche' di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita' istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate; svolge attivita' di supporto al Ministro in ordine alla relazione annuale prevista dall'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000 n. 212;
l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalita', in relazione alla quale: svolge le attivita' di promozione della conoscenza del sistema fiscale, curando la comunicazione relativa all'entrate tributarie e alla normativa fiscale in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalita';
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di contenzioso tributario;
p) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo l, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' di studio, analisi e legislazione fiscali; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione relazioni internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita';
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore Generale delle Finanze e' assegnato al dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il supporto tecnico alle attivita' del Comitato permanente di cui all'art 3, comma 3, del presente Decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.
Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni ed
integrazioni:
"60. Controlli sulle agenzie fiscali.
1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del
ministro, il quale la esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative
agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo
59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono
trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si
intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla
ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del
demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del
presente comma si applicano con riferimento alle
deliberazioni del comitato di gestione relative agli
statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto
dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo."
Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 13 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso."
La citata legge n. 212 del 2000 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.
 
Art. 13

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1 lettere a), b) e m). A tali fini, la direzione:
a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;
b) predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;
c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;
h) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e), f) e m). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione della normativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.
3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, la Direzione:
a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;
c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per l'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;
f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali.
h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscali.
4. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), i) e l):
a) svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonche' attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;
b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;
d) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra di esse;
e) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
f) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento;
g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;
h) formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza di cui al comma 1, lettera 1), dell'art. 12 del presente Decreto;
l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del Garante del contribuente di cui all'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonche' il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita' e il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;
c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita' ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;
g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
h) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri Paesi.
6. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
f) gestisce l'informatica e i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l'applicabilita' delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica.
7. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione automatizzata dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;
b) provvede alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite; effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;
c) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non via sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissione Tributarie;
d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme in materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e per la loro interpretazione;
e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale giudicante;
f) svolge attivita' di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie;
g) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;
h) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario, nonche' del contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo unificato nel processo tributario.
Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali
In vigore dal 26 maggio 1998
1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito
l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'."
Si riporta il testo dei commi da 194 a 200
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con
esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati
ipotecari»;
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei
processi di aggiornamento degli atti»;
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei
dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i
soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e'
sostituita dalla seguente:
«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al
processo di determinazione degli estimi catastali fermo
restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera
h)».
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni
esercitano direttamente, anche in forma associata, o
attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro
attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194
del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti
catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la
possibilita' di esercitare le funzioni catastali
affidandole a societa' private, pubbliche o miste
pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione
comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano decorre dalla data di
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del
territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e
delle modalita' per il graduale trasferimento delle
funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione
dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali
e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La
previsione di cui al precedente periodo non si applica ai
poli catastali gia' costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in
facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con
l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di
parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo
modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri
definiti previa consultazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle
indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i
requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi
compresi i livelli di qualita' che i comuni devono
assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le
conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli
ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle
risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una
quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire
agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da
parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della
gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del
Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1°
settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado
di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita'
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalita'
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione
applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del
servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del
sistema pubblico di connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puo' avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del
processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la
collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito
della attivita' realizzata, dandone informazione al
Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti
Commissioni parlamentari."
Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante
"Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa
all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 2012, n. 202, S.O.
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo
60 del decreto n. 300 del 1999 si vedano le note all'art.
12.
Si riporta il testo dell'articolo 59 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"59. Rapporti con le agenzie fiscali.
1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da
parte del Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed
i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia
sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e
della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'."
Per il riferimento al testo del comma 13 dell'articolo
13 della legge n. 212 del 2000 si vedano le note all'art.
12.
Si riporta il testo dei commi 56 e 57 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006:
"56. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati
in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione, al costante scambio ed alla gestione
coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico
per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di
vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio
giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare
entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di
interesse nazionale che compongono il sistema integrato e
sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la
consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni
abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e
tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze
eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di
tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria,
l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la
razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del
sistema informativo della fiscalita', delle cui banche di
dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed
efficace realizzazione del sistema integrato di cui al
comma 56."
La legge 24 marzo 2001, n. 89 recante "Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del
codice di procedura civile" e' pubblicata nella Gazz. Uff.
3 aprile 2001, n. 78.
 
Art. 14

Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attivita' di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il Servizio statistico nazionale;
b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;
e) cura dei rapporti amministrativi con le societa' di cui all'art. 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la societa' di cui all'art. 4, comma 3-bis del citato decreto legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;
f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: svolge nei confronti dell'utenza le attivita' di promozione della conoscenza dell'attivita' del Ministero, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla legge 7 giugno 2000, n. 150; coordinamento di eventi e manifestazioni;
g) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono.
2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi informativi.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;
c) Direzione del personale;
d) Direzione della comunicazione istituzionale;
e) Direzione dei servizi del Tesoro.
4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche' un corpo di ispettori aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attivita' trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, sullo scarto di atti d'archivio nonche' per le verifiche eventualmente delegate dal Capo Dipartimento e da altre strutture del Ministero. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, analisi dei processi, comunicazione in raccordo con la Direzione di cui al comma 3 lett. d), controllo di gestione, relazioni sindacali e coordinamento del corpo ispettivo.
5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonche' per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
Note all'art. 14:
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
Si riporta il testo dei commi 3 bis e 3 ter
dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 95 del 2012:
"3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una
specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi
la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente
modello di relazione con il Ministero. All'acquisto
dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le
disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a
Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre,
le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi."
La legge 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni" e' pubblicata nella Gazz. Uff.
13 giugno 2000, n. 136.
Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 40 del 2010:
"1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria,
potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'
articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione
II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono
soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di
livello dirigenziale non generale e di livello non
dirigenziale derivante dal presente comma concorre a
realizzare gli obiettivi fissati dall' articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate
prioritariamente presso gli uffici centrali del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
al momento della cessazione dal servizio a qualunque
titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali
dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell' articolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di di Stato non
si applicano le disposizioni di cui all' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'
articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo
interno del Ministero."
Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo 7 del
decreto-legge n. 78 del 2010:
"25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma."
 
Art. 15

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi

1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero, ivi comprese le Commissioni tributarie: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento, servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti; coordinamento dell'attivita' relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata, procedure di gara anche per altri dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; contenzioso nelle materie di competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio.
2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le altre Amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 in materia di sistemi informativi; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento ivi inclusi quelli relativi al, sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma razionalizzazione acquisti; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.
3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero, incluso il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie: elaborazione e definizione delle politiche del personale; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonche' organizzazione delle competenze; mobilita' del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale anche dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.
4. La Direzione della comunicazione istituzionale svolge le seguenti funzioni: definizione, programmazione, sviluppo e gestione delle attivita' di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150/2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento di eventi e manifestazioni; sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; gestione della biblioteca storica; gestione del Portale web del Ministero; sviluppo e gestione della Intranet interdipartimentale; gestione delle attivita' di relazione con il pubblico; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di dati ed informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale con riferimento all'area ex Tesoro.
5. La Direzione dei servizi del tesoro svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie; attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ad esclusione della vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto e della monetazione; adempimenti connessi all'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ed all'art. 1, commi 1224 e 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per quanto di competenza del Ministero; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed all'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi gia' di pertinenza della Cassa depositi e prestiti; contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori attivita' su delega di altri dipartimenti.
Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 279 del 1997:
"4. Gestione unificata delle spese strumentali.
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza."
Per il riferimento al decreto legislativo n. 414 del
1997 si vedano le note all'art. 7.
Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000):
"26. Acquisto di beni e servizi.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione
ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di
gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o
piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte
dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti."
Si riporta il testo dell'articolo 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed
integrazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
"58. Consumi intermedi.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche
amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le
convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate
dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)
Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma, e devono
indicare, anche al fine di tutelare il principio della
libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti
massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di
quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il
loro periodo di efficacia.
2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato»
sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla
locazione finanziaria».
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e
telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le procedure di scelta del contraente e
le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici
ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici
possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e
servizi, assicurando la parita' di condizioni dei
partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di
semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di
conto capitale destinati a tale scopo possono essere
trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo."
Per il riferimento al decreto-legge n. 95 del 2012 si
vedano le note alle premesse.
Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed
integrazioni:
"450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le universita' statali,
tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni
e servizi omogenei per natura merceologica tra piu'
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento."
Per il riferimento al testo della legge 7 giugno 2000,
n. 150 si vedano le note all'art. 13.
Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge
n. 150 del 2000:
"11. Programmi di comunicazione.
1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della
presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente
il programma delle iniziative di comunicazione che
intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle
indicazioni metodologiche del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di
novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative
di comunicazione non previste dal programma possono essere
promosse e realizzate soltanto per particolari e
contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e
sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe."
Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge
n. 89 del 2001:
"3. Procedimento.
1. La domanda di equa riparazione si propone con
ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo
11 del codice di procedura penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e'
concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il
procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di
procedura civile.
2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia
autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le
memorie relativi al procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove
questo si sia concluso con sentenza od ordinanza
irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato
della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di
equa riparazione con decreto motivato da emettere entro
trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i
primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura
civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge
all'amministrazione contro cui e' stata proposta la domanda
di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di
equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria
esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del
procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la
domanda non puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare
opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene nei limiti delle risorse disponibili."
Si riporta il testo dei commi 1224 e 1225 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo
2001, n. 89, le parole: «, del Ministro delle finanze
quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.
Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente
del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro
dell'economia e delle finanze».
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano
ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge. Al fine di razionalizzare le
procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai
pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero
dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di
denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello
Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al
presente comma."
Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito,
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24
novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274,
S.O.).
Si riporta il testo del comma 810 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
"810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:
«accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e
di assistenza integrativa»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi
di specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti:
«, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all' articolo 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12» (392);
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono
inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza
protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole:
«codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica
ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa»;
e) al comma 8, primo periodo, e successive
modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono
aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei
servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice
fiscale dell'assistito»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al
momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente
ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»;
al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al
nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' al nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito
dell'assistenza integrativa»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, da
emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione»"
 
Art. 16
Uffici di supporto alla giustizia tributaria

1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo personale dipende unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal Dipartimento delle Finanze.
 
Art. 17
Ragionerie territoriali dello Stato

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. Le ragionerie territoriali dello Stato svolgono, su base provinciale o interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento nonche', a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale.
Note all'art. 17:
Per il riferimento al testo del comma 1-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010 si vedano
le note all'art. 13.
 
Art. 18
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' definita l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 35.
Note all'art. 18:
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo
23-quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano le
note alle Premesse.
 
Art. 19
Dotazioni organiche

1. Ai sensi del dPCM 25/10/2012 emanato in attuazione dell'art. 23-quinquies comma 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali titolari.
Note all'art. 19:
Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 e al comma 1
dell'articolo 23 quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012
si vedano le note alle Premesse.
 
Art. 20
Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la gestione del Portale web del Ministero e' curata dalla Direzione della comunicazione istituzionale.
 
Art. 21
Norme finali ed abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modifiche e integrazioni e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 febbraio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 60
 
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