Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 aprile 2013
Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;
Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di seguito denominata Cassa), un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP e' stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale e' stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;
Visto l'art. 28 del citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;
Ritenuta la necessita' di definire la misura del contributo dovuto, nonche' le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo medesimo, di cui nelle premesse;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2003 di "Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti", costituito presso la Cassa, di seguito denominato Fondo.
2. I titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della rete ordinaria, di seguito denominati titolari di impianti, che chiudano gli stessi impianti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, possono ottenere, ricorrendone le condizioni:
a) gli indennizzi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2003 in caso di soggetti titolari di impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con non piu' di dieci impianti alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete, secondo le modalita' ed i termini di cui al citato decreto ministeriale 7 agosto 2003;
b) i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, come specificato nei successivi articoli.
3. Per data di chiusura dell'impianto e' da intendersi la data di ultima erogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo. Nel caso di sospensione dell'attivita' autorizzata o disposta dall'ente o autorita' competente, il richiedente, sia esso titolare di autorizzazione o gestore, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 agosto 2003, puo' far valere quale data di chiusura dell'impianto la data di scadenza della sospensione stessa.
4. Non e' consentito l'accesso ai contributi per i costi ambientali, di cui al comma 2 lettera b), ai titolari di impianti che non abbiano provveduto, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, ai versamenti al Fondo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e all'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003, comprensivi degli interessi legali, e in relazione a tutti gli impianti dei quali gli stessi soggetti erano titolari negli anni durante i quali era dovuto il contributo.
5. A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 agosto 2003 le disponibilita' del Fondo sono mantenute nel bilancio della Cassa Conguaglio G.P.L. per le finalita' di cui all'art. 1 dello stesso decreto ministeriale 7 agosto 2003 e per quelle previste dal presente decreto, fino al completamento del processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti.
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato IV
ELENCO ATTIVITA' DA CONSIDERARE NEI COSTI AMBIENTALI DI RIPRISTINO
DEI LUOGHI A SEGUITO DI CHIUSURA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

1. Direzione Lavori, Sicurezza per l'esecuzione dei lavori, collaudi
2. Attivita' specifica di rimozione, smaltimento/recupero attrezzature fuori terra e successivo ripristino dei luoghi
3. Bonifica (e gas free) serbatoi e linee interrate e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti
4. Rimozione e smaltimento/recupero serbatoi e linee interrate o eventuale inertizzazione serbatoi in caso di autorizzazione al mantenimento degli stessi in sito
5. Rimozione e smaltimento/recupero del terreno
6. Accertamenti della qualita' ambientale (preventiva o in corso d'opera)
7. Effettuazione di indagini ambientali preventive (se previste) o contestuali alla rimozione
8. Opere geotecniche di consolidamento a sostegno degli scavi
9. Messa in sicurezza di emergenza
10. Gestione acque di falda
11. Smaltimento/recupero rifiuti liquidi
12. Caratterizzazione ambientale
13. Interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa
 
Allegato V
Dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 6
giugno 2011 n. 98 convertito con la con la legge 15 luglio 2011, n.
111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria, cosi' come modificato dal decreto legge 1 gennaio 2012
convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il sottoscritto ...................... nato a ...................... il ...................... e residente in ...................... Via ...................... cap ...................... codice fiscale (........................................) oppure in caso di societa'
Il sottoscritto in qualita' di ...................... della societa' ...................... con sede in ......................, P.IVA ...................................

Dichiara
di non essere verticalmente integrato ovvero di non essere titolare di impianti di raffinazione del petrolio e di non essere controllato o collegato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da/con soggetti titolari dei suddetti impianti.
 
Art. 2
Domanda di contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi
a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti
1. I titolari di impianti possono presentare domanda di contributo per i costi ambientali entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'impianto, come definita all'art. 1.
2. La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'Allegato I del presente decreto, deve essere presentata in bollo al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, unitamente a:
a) copia del decreto di autorizzazione o concessione relativo all'impianto per il quale viene richiesto il contributo ovvero copia della comunicazione di proseguimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 32/1998;
b) copia del prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo relativa all'ultimo anno di attivita' fino alla data di chiusura alle vendite o, qualora non disponibile, documentazione fiscale relativa all'ultimo rifornimento effettuato all'impianto, in attesa dell'acquisizione da parte del Ministero del suddetto prospetto;
c) dichiarazione di versamenti al Fondo previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e dall'art 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003 secondo il modello riportato in allegato (Allegato II);
d) ordinativo lavori di ripristino dei luoghi con relativo preventivo ed indicazione della data inizio lavori.
3. Successivamente alla domanda di contributo dovra' essere presentata secondo il modello di cui all'Allegato III del presente decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, la seguente documentazione:
- copia dell'atto di rinuncia al titolo autorizzativo o concessorio presentato all'Amministrazione competente con relativa accettazione o presa d'atto da parte della Amministrazione competente nel quale e' ubicato l'impianto per il quale viene richiesto il contributo. Ai fini del presente decreto l'accettazione o presa d'atto si ritiene acquisita in mancanza di formale diniego da parte dell'Amministrazione competente trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell'atto di rinuncia;
- dichiarazione del titolare dell'impianto relativa all'effettuazione delle opere finalizzate al ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto stesso;
- dichiarazione del titolare dell'impianto relativa alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, in termini di imponibile, corredata dalle copie - di cui deve essere dichiarata dal titolare dell'impianto la conformita' agli originali - delle relative fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- perizia giurata di un tecnico abilitato relativa alla pertinenza delle opere effettuate e delle relative spese agli interventi per il ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto, nonche' allo stato di avanzamento realizzato.
4. Le domande di cui al presente articolo sono esaminate secondo l'ordine di presentazione e ove complete di tutta la documentazione prevista. L'ordine di presentazione delle domande e' determinato in base alla protocollazione in arrivo nel caso di consegna a mano, ed in base al timbro dell'Ufficio postale di partenza nel caso di invio a mezzo posta.
 
Art. 3
Istruttoria delle domande di contributo per i costi ambientali di
ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di
distribuzione dei carburanti
1. Le istruttorie tecniche sulle domande di contributo sono effettuate dall'Ufficio di segreteria del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di determinazione dei contributi di cui all'art. 4.
2. Sulle domande di contributo di cui all'art. 2, comma 2, il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformita' agli obiettivi di razionalizzazione della rete di cui all'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e di ammissione ai contributi per i costi ambientali.
Il parere di conformita' ed ammissione e' espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e all'ammontare dei contributi accantonati e del saldo complessivo del Fondo annualmente consolidato, forniti periodicamente dalla Cassa.
3. Sulle domande di contributo di cui al comma 1, integrate con la documentazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 2 il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime altresi' motivato parere di conformita' indicando il contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute.
4. La Cassa, acquisito il parere del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 3 comma 2 e previa verifica della rispondenza del versamento di cui all'Allegato II, delibera l'accantonamento dei contributi ammessi di cui allo stesso comma 2, dandone comunicazione all'interessato ed al medesimo Comitato tecnico. La Cassa inoltre, acquisito il parere del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 3 comma 3 delibera sulle domande di contributo di cui allo stesso comma 3 provvedendo alla liquidazione dei contributi approvati.
 
Art. 4
Determinazione dei contributi per i costi ambientali di ripristino
dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei
carburanti
1. Ai fini della determinazione dei contributi in relazione ai costi ambientali di ripristino dei luoghi sostenuti dai titolari di impianti a seguito di chiusura di impianti stradali di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria effettuata dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, puo' essere riconosciuto un contributo pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti per le specifiche attivita' di cui all'Allegato IV al presente decreto, il quale non potra' eccedere complessivamente la somma di 70.000 euro per ciascun impianto e comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
2. La somma dei contributi o indennizzi percepiti dai titolari di impianti ai sensi del Decreto Ministeriale 7 agosto 2003 e del presente decreto non potra' comunque eccedere l'importo complessivo di 100.000 euro per ciascun impianto.
 
Art. 5
Sanzioni in caso di riapertura degli impianti

1. L'eventuale riapertura dell'impianto per il quale sono stati concessi i contributi di cui all'art. 1 comma 2 lettera b, anche a seguito di trasferimento di titolarita', comporta per il titolare dell'impianto che h a presentato domanda di contributo il rimborso al Fondo di una cifra pari al doppio del contributo percepito.
 
Art. 6
Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti

1. Il Fondo e' integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa ed in una componente variabile, della seguente misura:
- componente fissa a carico dei soggetti titolari di impianti pari a 100 euro e pari a 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili;
- componente variabile per tutti gli impianti calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori. Tali valori sono aumentati per i soggetti titolari di impianti a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini d'utenza provinciali ad alta densita' territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, in funzione delle vendite di carburante, del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella stessa provincia. L'importo a carico dei soggetti titolari e' aumentato di dieci volte per gli impianti dichiarati incompatibili.
2. Ai fini del pagamento dei valori stabiliti per gli impianti non dichiarati incompatibili, i titolari di impianti devono inviare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento energia - D.G.S.A.I.E. ed alla Cassa una dichiarazione del Comune di ubicazione dell'impianto, attestante la sua compatibilita' ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001 e ai criteri successivamente individuati dalle normative regionali o delle province autonome di settore, ove e' ubicato l'impianto, o una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del titolare che l'impianto non e' oggetto di dichiarazione di incompatibilita' da parte del Comune di ubicazione dell'impianto stesso.
3. I titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento alla Cassa del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al comma 1 per l'annualita' 2013 secondo le seguenti modalita':
- un primo versamento entro il 30.4.2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base della stima dei quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2013;
- un secondo versamento entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio, corrispondente all'importo residuo del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base dei quantitativi di carburanti per autotrazione effettivamente venduti nell'anno 2013, accertati anche in riscontro con i dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane.
Copia delle ricevute di bonifico, accompagnate da un rendiconto delle somme dovute, devono essere inviate in pari date alla Cassa.
4. Con successivo decreto ministeriale puo' essere determinato il finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche per l'annualita' 2014, con riferimento ai quantitativi di carburanti per autotrazione venduti nel 2014, in funzione del numero delle istanze di contributo nel frattempo pervenute e dell'entita' dei contributi per esse stanziati. E' altresi' fatta salva la possibilita' del Ministero dello sviluppo economico di disporre anticipazioni parziali dei versamenti di cui al comma 3 al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario della Cassa.
5. I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.
6. La Cassa effettua controlli sull'ammontare dei contributi versati anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Dogane.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Nel caso di richiesta di indennizzi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) la documentazione richiesta ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 2003 deve essere integrata dalla dichiarazione riportato all'Allegato V.
2. Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2003, sia stata respinta un'istanza di indennizzo in quanto presentata fuori dai termini previsti dallo stesso decreto, l'interessato puo' richiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il riesame dell'istanza facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata.
3. Per gli impianti chiusi nel periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
4. Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2013

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 342
 
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