Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 marzo 2013
Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 92, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze del settore;
Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera e), prevede l'utilizzo di risorse, complessivamente pari a 24 milioni di euro, per investimenti finalizzati all'obiettivo di proseguire con il processo di razionalizzazione e strutturazione delle imprese di autotrasporto favorendo, inoltre, gli investimenti volti all'acquisizione di veicoli innovativi, dotati di tecnologia anti inquinamento euro VI, a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica, demandandone la disciplina ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da erogarsi nel quadro del Regolamento (CE) n. 800/2008;
Considerato che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle aree d'intervento e la ripartizione delle risorse fra di esse;
Visto il Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, pubblicato nella G.U.C.E. L 188/1 del 18 luglio 2009;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli incentivi finanziari di cui al punto precedente non devono superare il costo supplementare («sovra costo») dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I del Regolamento 595/2009, compresi i costi d'installazione sul veicolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere c), d), f);
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, ed in particolare gli articoli da 3 a 9, la sezione 4 (Aiuti per la tutela ambientale), nonche' l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;
Ritenuto, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, di fare riferimento in via generale al «sovra costo» necessario per acquisire beni capitali piu' evoluti da un punto di vista tecnologico ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento, allo scenario «controfattuale» nel significato attribuito dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in piu' quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Ritenuto, di dover prevedere, in un unico contesto, la concreta destinazione e le modalita' di erogazione della somma complessiva di 24 milioni di euro, a valere sul capitolo 7420 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale da parte delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a norma del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione, nonche' le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 13 marzo 2013, n. 92, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati:
a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto;
b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta', a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»;
c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unita' di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonche' di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;
d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo;
e) Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitivita' delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione.
2. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3 a 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008.
3. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sara' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno comunque prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, ne' sara' dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Beneficiari, costi ammissibili
e intensita' d'aiuto

1. Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. Relativamente agli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il 31 dicembre 2013. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e' pari ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli euro 5.
3. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), del presente decreto, sono finanziabili gli investimenti sostenuti soltanto nella misura in cui consentono di innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della definizione dei costi ammissibili si tiene conto che in uno scenario caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che fissano soglie anti-inquinamento, le imprese non si sarebbero determinate a sostenere tali costi. L'intensita' d'aiuto e' determinata al 20% dell'intero costo di acquisizione, salvo quanto previsto al comma 6. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) il contributo e' aumentato al 25% del costo se il nuovo mezzo e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «EBS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita'. Gli investimenti sono finanziabili purche' conclusi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque entro il 31 dicembre 2013.
5. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), l'intensita' d'aiuto e' pari al 50% dei costi ammissibili, costituiti dai servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale, giusta quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008. Gli investimenti di cui al presente comma sono finanziabili purche' conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto e il 31 dicembre 2013.
6. Le intensita' d'aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella domanda, del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si richiama l'allegato I del regolamento (CE) 800/2008, intitolato «definizione di PMI».
7. Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per singola impresa non puo' superare l'1,5% del contributo totale stanziato per quanto riguarda gli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' il 2,5% per tutti gli altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili, qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tali soglie sono derogabili solo in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie alla data del 31 dicembre 2013 rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
 
Art. 3

Termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) codice fiscale;
e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi, per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate;
i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
2. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullita', tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato WORD sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuta realizzazione dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata e la data di consegna a mano.
3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), e d), dovranno allegare alla domanda, unitamente alle fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera e), copia dell'atto di aggregazione da cui risulti la finalita' perseguita ed i costi di costituzione sostenuti. Nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera a) e b), inoltre e' sufficiente indicare il numero di targa del veicolo, rilasciata dall'UMC competente, ovvero, in via provvisoria, indicare il numero di protocollo apposto dall'Ufficio motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata, ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa.
4. Nel caso che una singola impresa effettui acquisti dilazionati nel tempo, e' ammessa la presentazione di piu' domande una volta concretizzatisi l'acquisto. In tal caso l'impresa potra' presentare, successivamente alla prima domanda (allegato 1), anche una o piu' domande in modalita' semplificata compilando il modello di domanda semplificata (allegato 2). A tal fine l'impresa dovra' dichiarare di volersi avvalere di tale facolta' gia' all'atto di compilazione della domanda iniziale. In mancanza non saranno prese in considerazione domande semplificate successive alla prima.
 
Art. 4

Attivita' istruttoria

1. L'Amministrazione, avvalendosi della Commissione di cui al successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in apposita graduatoria, secondo l'ordine di spedizione della domanda, ovvero di presentazione della domanda in caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e ne da' comunicazione all'impresa.
2. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili, la domanda non viene esaminata.
3. L'Amministrazione, qualora in esito ad una prima fase istruttoria, ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, puo' richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, viene esclusa dal beneficio con provvedimento motivato.
4. Le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 3).
5. L'erogazione dei contributi avviene unicamente con contributo diretto, ed in ogni caso, fino a concorrenza di 24 milioni di euro.
6. Con decreto dirigenziale e' nominata la Commissione per l'istruttoria delle domande presentate, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segretario.
7. La Commissione procede a valutare le istanze presentate in ragione della corrispondenza dei progetti e delle realizzazioni con i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, e redige la graduatoria in funzione della data di trasmissione delle domande come definita all'art. 1, comma 3 ed all'art. 3, comma 2.
8. Nel caso in cui, nell'ultimo posto utile della graduatoria risultino presenti due o piu' imprese, il contributo viene ridotto proporzionalmente fra queste stesse imprese.
 
Art. 5

Verifiche e controlli

1. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
Roma, 21 marzo 2013

Il Vice Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 66
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone