Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2013
Scioglimento del consiglio comunale di San Luca e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Luca (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008;
Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San Luca, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di San Luca (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008 nonche', il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
All'esito di un'attivita' di monitoraggio, connessa alla presenza sul territorio di famiglie criminali ed al riscontro di elementi concernenti una procedura di appalto pubblico, sono emerse alcune criticita' che hanno reso necessario l'avvio della procedura di accesso presso il comune, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione di consorterie mafiose nei confronti dell'amministrazione locale.
Sulla base di tali circostanze il prefetto di Reggio Calabria ha disposto, con decreto del 10 settembre 2012, successivamente prorogato, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.
All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica f.f., ha redatto l'allegata relazione in data 20 marzo 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il Prefetto di Reggio Calabria da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali al tempo in carica con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.
L'ente locale e' caratterizzato da un'economia basata essenzialmente sull'agricoltura e la pastorizia. Il suo territorio e' contraddistinto dalla radicata e pervasiva presenza di un'organizzazione criminale, che assume un ruolo di rilevanza primaria nell'intero contesto calabrese, con un raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia, per i quali lo Stato e' dovuto recentemente intervenire disponendo lo scioglimento dei relativi consigli ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tale organizzazione, la cui forza prevaricatrice, come meglio si vedra' in seguito, e' emersa anche dall'analisi delle diverse procedure di appalto di lavori e servizi affidati dall'amministrazione comunale, si avvale di un complesso sistema di alleanze e collegamenti tra le diverse famiglie mafiose dell'intera zona, tra le quali e' stata rilevata la presenza di un alto numero di detenuti per reati riconducibili al crimine organizzato, nonche' di soggetti interessati da misure cautelari o alternative alla detenzione.
Indagini giudiziarie, all'esito delle quali ha fatto seguito l'ordinanza emessa nel mese di settembre 2011 dal giudice delle indagini preliminari di Locri, hanno posto in rilievo la rilevante operativita' della locale organizzazione criminale e come la stessa sia riuscita, attraverso la propria forza intimidatrice, ad eseguire buona parte delle opere concernenti un appalto pubblico per la distribuzione del metano, i cui lavori hanno in parte interessato il territorio del comune di San Luca.
Significativa in tal senso deve ritenersi la ripetuta concatenazione di eventi avvenuta non appena avviati i lavori in questione e le ripetute illegittimita' che hanno caratterizzato la fase di esecuzione dei lavori, come emerso all'esito di verifiche disposte dalle forze dell'ordine.
Le indagini ispettive hanno posto in rilievo una sostanziale continuita' nelle amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'ente atteso che alcuni amministratori eletti nel 2008 hanno fatto parte a diverso titolo, sin dall'anno 1999, degli organi dell'ente.
Peraltro alcuni degli attuali amministratori erano componenti, con incarichi diversi, dell'amministrazione che, nell'anno 2000, e' stata destinataria del provvedimento dissolutorio di cui all'art.143 del decreto legislativo n. 267/2000.
Buona parte dei componenti la compagine elettiva annovera parentele o frequentazioni con soggetti pregiudicati o esponenti di spicco delle locali organizzazioni criminali, alcuni inoltre sono interessati da pregiudizi di natura penale.
La stretta ed intricata rete di parentele, affinita', frequentazioni che vincola la maggior parte degli amministratori a soggetti inseriti nelle famiglie della 'ndrangheta ha, come meglio si vedra' in seguito, costituito lo strumento principale attraverso il quale la criminalita' organizzata si e' inserita nella struttura dell'amministrazione comunale.
Indagini svolte dalle forze dell'ordine nel 2012 hanno posto in rilievo l'ingerenza e l'influenza delle cosche sull'andamento dell'amministrazione locale sin dalla fase di presentazione delle candidature mediante l'individuazione di un numero limitato di candidati verso i quali convogliare le preferenze al fine di favorire gli interessi della criminalita', elementi emblematicamente attestati anche dalla circostanza che molti dei sottoscrittori della lista del candidato sindaco, poi eletto, sono soggetti riconducibili alla locale organizzazione criminale.
Significativa in tal senso si e' anche rivelata la circostanza che la delicata scelta degli scrutatori sia ricaduta frequentemente su soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.
Aspetti di analoga natura, concernenti in particolare le frequentazioni e gli stretti vincoli di parentela sono emersi anche per quanto attiene i componenti dell'apparato burocratico, per la presenza di soggetti che annoverano pregiudizi di natura penale anche per reati associativi.
Non in linea con i principi di trasparenza si e' rivelata la scelta, al tempo operata, per la nomina di un professionista a carico del quale risultano frequentazioni con ambienti controindicati, chiamato a svolgere funzioni di collaborazione e controllo previste dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Il tecnico e' stato prescelto dopo una selezione tra sei concorrenti. La decisione, pero', non risulta motivata, atteso che lo stesso risulta privo della specifica esperienza e le referenze degli altri concorrenti erano certamente preferibili alle sue.
La relazione redatta dalla commissione d'indagine, avvalendosi in parte anche delle elementi tratti dalle indagini di polizia giudiziaria svolte dall'autorita' giudiziaria nel 2011 e nel 2013, ha evidenziato un diffuso quadro di illegalita', in diversi settori dell'ente locale che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, si sono rivelati funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui all'organizzazione camorristica egemone.
Le risultanze ispettive hanno messo in luce specifiche modalita' operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi negli anni successivi. E' emersa una serie di procedure irregolari concernenti gli appalti di lavori, le concessioni nell'area mercatale o casi in cui sono state registrate illegittimita' e anomalie nei lavori affidati tramite ricorso alle procedure di affidamento diretto e nei lavori disposti attraverso le procedure di somma urgenza, la gestione della discarica comunale. E' stata infine segnalata l'anomala ed irregolare gestione dell'ufficio economico finanziario.
Per quanto attiene al primo degli aspetti evidenziati, una ripetuta serie di sintomatiche anomalie e irregolarita' ha interessato l'appalto, finanziato con fondi regionali, per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento effettuati in parte del centro abitato, aggiudicati ad un'associazione temporanea d'imprese costituita tra due aziende.
L'esame degli atti ha infatti evidenziato che le due societa' costituenti l'A.T.I., al momento di formulare l'offerta, dichiaravano di partecipare l'una al 65% dell'intero importo dei lavori e l'altra per il restante 35% mentre, nell'atto notarile di' costituzione dell'A.T.I., le due ditte partecipanti dichiaravano di intervenire al 51% ed al 49%.
La costituzione di un'A.T.I. con quote percentuali di partecipazione delle societa' aderenti diverse da quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta non e' consentita: l'art. 37, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dispone infatti che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Su tali argomenti e' peraltro intervenuta, con un proprio parere, l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici che, nel richiamare i contenuti del citato codice degli appalti, ha puntualizzato come tale disposizione imponga la regola del necessario parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione affinche' sia possibile verificare la serieta' e l'affidabilita' delle imprese partecipanti.
Una delle due ditte costituenti l'ATI e' inoltre risultata destinataria di interdittiva antimafia e non ha mai partecipato ai lavori; a fronte di tali elementi di controindicazione ne' il responsabile unico del procedimento ne' l'amministrazione locale hanno dato corso ai consequenziali provvedimenti espressamente previsti dall'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011.
Tali aspetti, unitamente al fatto che sia stata approvata una perizia di variante successivamente alla redazione e liquidazione del III stato di avanzamento lavori, hanno fatto si' che l'unica ditta che ha eseguito l'appalto abbia effettuato lavori in una percentuale superiore a quella inizialmente dichiarata.
Elementi univoci, sintomatici di forme di sviamento dell'attivita' amministrativa sono rappresentati dalla circostanza che i competenti uffici hanno proceduto alle fasi di liquidazione e di pagamento del II stato di avanzamento lavori sebbene il prescritto documento unico di regolarita' contabile riportasse la dicitura di impresa non regolare, mentre il III stato di avanzamento lavori e' stato approvato e liquidato senza l'acquisizione del prescritto DURC.
Ulteriori gravi anomalie e illegittimita', quali la redazione formale di un contratto di sub appalto effettuata solo dopo l'accesso al cantiere disposto dalle forze dell'ordine, la stipula da parte di una delle societa' costituenti l'ATI di contratti di nolo a freddo, di lavoro a cottimo, di prestazione di mano d'opera o anche «scrittura privata di collaborazione» mai comunicati alla stazione appaltante, come invece richiesto dalla normativa di riferimento, attestano inequivocabilmente come l'amministrazione sia venuta meno ai propri doveri di vigilanza e controllo in particolare nella delicata fase di esecuzione delle opere.
Concorre a delineare il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari e comunque incapace di assicurare il rispetto dei principi di legalita' e buon andamento l'analisi di un appalto, relativo alla ristrutturazione di un immobile di proprieta' comunale, finanziato con fondi PON - sicurezza e amministrato dal comune attraverso il responsabile unico del procedimento.
Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo hanno posto in rilievo come, anche per tale procedura, siano state evidenziate quelle sintomatiche forme di ingerenza e condizionamento poste in essere dalla locale organizzazione criminale in tutto simili a quelle dalla stessa gia' attuate per altri appalti di opere svolti sul territorio.
Nel mese di gennaio del corrente anno infatti, all'esito di indagini giudiziarie, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in quanto con le loro condotte, come emerge dalla lettura del provvedimento restrittivo, hanno assicurato alla societa' riconducibile alla cosca locale il controllo mafioso del territorio comunale nonche' quello sull'appalto in argomento.
Significativa in tal senso e' la circostanza che la societa' aggiudicataria ha comunicato, contrariamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, il conferimento di parte dei lavori alla suddetta societa' solo dopo che l'affidamento era gia' stato disposto e comunque solamente dopo che le forze dell'ordine avevano effettuato l'accesso al cantiere; il relativo contratto non e' comunque stato reperito nel corso dell'accesso ispettivo.
La relazione predisposta dalla commissione d'indagine ha messo in evidenza come l'amministrazione comunale e in particolare il responsabile unico del procedimento siano venuti meno agli specifici adempimenti di vigilanza e controllo ad essi spettanti, in particolare nella fase di esecuzione dei lavori, cosi' come anche previsto dalla convenzione per la gestione associata della stazione unica appaltante stipulata tra la provincia di' Reggio Calabria ed i comuni della provincia tra i quali quello di San Luca.
L'evidenziato contesto ambientale, notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalita' organizzata, avrebbe richiesto proprio per tale tipologia di interventi, i cui fondi sono disposti con il fine primario di migliorare le condizioni di sicurezza lo sviluppo e legalita', la predisposizione di una piu' idonea e concreta vigilanza sul territorio che l'amministrazione non ha saputo o voluto porre in essere.
Aspetti emblematici di uno sviamento dell'attivita' amministrativa dai principi di legalita' hanno caratterizzato anche le procedure concernenti i lavori disposti con ordinanze di somma urgenza.
Sono infatti state poste in rilievo una serie di ripetute anomalie e irregolarita' quali la mancata accettazione dei prezzi concordati da parte delle singole societa' incaricate di eseguire le opere, l'assenza di un atto di affidamento dei lavori nonche' la mancanza della certificazione di regolare esecuzione degli stessi; in diversi casi inoltre il verbale d'urgenza risulta approvato con molto ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
L'esame delle diverse procedure e in particolare delle motivazioni addotte nei relativi verbali hanno inoltre evidenziato come l'amministrazione comunale abbia fatto ricorso, in diversi casi, allo strumento della somma urgenza pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Elementi concreti che denotano il condizionamento della criminalita' organizzata sull'attivita' dell'ente locale sono altresi' attestati dalla circostanza che circa il 60% dei lavori sono stati affidati dall'amministrazione a soggetti o societa' contigue alla criminalita' organizzata.
Diffuse e sistematiche irregolarita' hanno caratterizzato anche l'esame delle determine concernenti gli affidamenti di lavori disposti facendo ricorso all'affidamento diretto.
L'amministrazione comunale ha emanato un regolamento con il quale sono stabilite le categorie di lavori e servizi per le quali e' possibile fare ricorso alla procedura in economia. L'analisi dello stesso, effettuata dalla commissione d'indagine, ha tuttavia evidenziato che nel citato documento sono richiamate tutte le fattispecie riconducibili all'ordinaria gestione dell'ente, previsione che di fatto ha comportato una sostanziale elusione del codice degli appalti.
Gli accertamenti disposti hanno inoltre posto in rilievo ripetute violazioni di disposizioni normative, in particolare per quanto attiene la verifica sui requisiti di idoneita' morale atteso che negli atti d'impegno e in quelli di liquidazione non viene fatto riferimento alla regolarita' contributiva dell'azienda; non risulta inoltre siano state acquisite le attestazioni sulla tracciabilita' dei flussi finanziari come espressamente richiesto dalla normativa di settore.
Ulteriori criticita' sono state accertate per quanto attiene le spese impegnate su diversi capitoli di bilancio, indipendentemente dalla loro specificita', con una conseguente alterazione e attendibilita' del documento contabile; e' stata inoltre disposta una liquidazione anticipata delle stesse facendo coincidere nel medesimo atto la fase di' impegno di spesa e quella di liquidazione, quest'ultima disposta in anticipo rispetto alla data in cui il fornitore ha emesso la fattura.
Lo sviamento dell'attivita' amministrativa dai principi di buon andamento viene posto in rilievo dalla riscontrata prassi dell'ente di fare ricorso al frazionamento di alcuni appalti di lavori o servizi in palese violazione di quanto previsto dal codice degli appalti.
L'insieme delle procedure analizzate ha posto in evidenza come l'amministrazione non si sia dotata di dovuti e trasparenti criteri per l'individuazione e l'affidamento dei lavori; tale circostanza ha permesso, come rivelato nella relazione del prefetto che soggetti e societa' contigui alla criminalita' organizzata, alcuni dei quali oggetto di informativa diramata da parte delle forze dell'ordine, abbiano ottenuto l'affidamento di lavori e servizi pubblici.
Elementi univoci, che attestano un insieme di cointeressenze tra i vertici dell'amministrazione comunale e la criminalita' organizzata, hanno contraddistinto le modalita' di gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani caratterizzata da incertezze, irregolarita' e difformita' dai principi di buon andamento.
Particolarmente emblematica per la sua farraginosita' e mancanza di trasparenza si e' rivelata l'analisi della procedura per l'acquisto di un autocompattatore da destinare all'espletamento del suddetto servizio.
L'amministrazione ha infatti dapprima richiesto un mutuo alla Cassa depositi e prestiti il cui importo e' stato successivamente distratto per altra finalita', poi recuperato per l'impegno originario, quindi gestito tramite l'indizione di una gara pubblica, il cui bando e' stato successivamente revocato dall'amministrazione perche' connotato da irregolarita'.
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in aperta violazione del codice sugli appalti, e' stato reiteratamente prorogato in favore della societa' affidataria ed e' inoltre stato assegnato, attraverso la procedura di affidamento diretto, ad altra societa'.
La commissione d'indagine ha verificato che per quest'ultimo affidamento sono state impegnate somme per un importo ben superiore al limite massimo previsto dal regolamento comunale per i servizi e le forniture in economia.
Sono inoltre state poste in rilievo una serie di ripetute illegittimita' concernenti gli impegni di spesa assunti in modo del tutto vago e generico, nonche' il mancato invio alla Corte dei Conti, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 289/2002, delle delibere con le quali sono stati riconosciuti, in favore di detta societa', somme dovute per debiti fuori bilancio: elementi che, nel loro insieme, costituiscono sintomatiche forme di condizionamento dell'attivita' amministrativa.
Ulteriore aspetto che delinea il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari e comunque incapace di assicurare il rispetto dei principi di legalita' e buon andamento e' rivelato dalla circostanza che la societa', che ha ripetutamente ottenuto nel 2009, 2010 e 2011 l'affidamento diretto del servizio, e' stata destinataria, sin dall'anno 2007, di interdittiva antimafia e i vertici della societa' stessa, a seguito di recenti indagini giudiziarie, sono stati destinatari di misure di custodia cautelari.
Violazioni ed illegittimita' in parte analoghe hanno caratterizzato anche la procedura avviata per la bonifica di una discarica abusiva, affidata nel 2011 ad una societa' destinataria, dal 2009, di certificazione interdittiva antimafia confermata in sede di ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato.
Una generale condizione di disordine amministrativo e' emersa a seguito delle verifiche concernenti le procedure volte al rilascio delle licenze per l'utilizzazione dei box nell'area mercatale, collocati in una zona particolarmente esposta in quanto si connota per essere l'epicentro della 'ndrangheta a livello provinciale.
I controlli esperiti sulle concessioni in argomento hanno accertato la sussistenza di ripetute irregolarita' concernenti in particolare la mancata iscrizione al registro delle imprese delle ditte beneficiarie, la mancanza in alcuni casi della partita IVA, il mancato pagamento dei canoni concessori, l'esercizio dell'attivita' da parte di persone diverse dai titolari, nonche' la permanenza delle concessioni in capo a soggetti destinatari di misure di prevenzione.
Le indagini esperite dagli organi di polizia giudiziaria hanno attestato che uno dei locali dell'area mercatale viene spesso utilizzato per i rituali incontri di vertice tra esponenti delle diverse famiglie criminali della provincia.
Analoghe situazioni interessano anche altri locali, in particolare per uno di questi e' stato accertato che la titolare della concessione, fortemente contigua ad ambienti criminali, non e' mai stata presente all'interno del locale gestito invece da altri soggetti, anche questi, contigui ad ambienti criminali.
Le verifiche disposte presso il competente ufficio hanno posto in rilievo, unitamente ad un diffuso mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente, come l'amministrazione non abbia effettuato le dovute ed opportune verifiche in ordine ai requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l'esercizio delle attivita' svolte nell'area mercatale: inadempimenti e negligenze che, si sono rivelati condizioni adeguate a favorire gli illeciti interessi della criminalita' organizzata.
Nell'area in questione sono inoltre state riscontrate ripetute violazioni in materia edilizia tali da configurare in alcuni casi la sussistenza di reati.
Ulteriori criticita' che contribuiscono a definire la situazione di precarieta' e di diffusa illegalita' dell'ente locale hanno interessato il settore finanziario contabile.
Per quanto attiene in particolare gli aspetti tributari e' stato posto in rilievo che l'attivita' relativa all'emissione dei ruoli per i tributi relativi al periodo 2008 - 2011 e' stata assolutamente insufficiente e comunque tardiva; l'approvazione dei ruoli ordinari per la TARSU e' avvenuta solamente con determinazioni approvate per l'esercizio 2011 con conseguente invio dei relativi avvisi di pagamento solo nel corso del 2011, mentre per il servizio idrico integrato non e' stato addirittura emesso alcun ruolo.
Significativa, ai fini della complessiva valutazione dell'agire dell'amministrazione, e' la circostanza che siano state iscritte, come residui attivi, delle somme relative alla TARSU ed al servizio idrico integrato con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 senza che, come evidenziato, si sia proceduto al relativo accertamento in quanto l'approvazione dei ruoli, per la sola TARSU, e' avvenuta nel corso dell'esercizio 2011.
Le accertate anomalie in materia di imposizione e riscossione tributaria sono un segnale evidente dell'incapacita' o della mancanza di volonta' dell'amministrazione eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e controllo in un settore di vitale importanza per la sana gestione dell'ente locale.
Tali irregolarita' oltre a rappresentare una violazione delle vigenti disposizioni normative contribuiscono a produrre una situazione di grave criticita' finanziaria precludendo un recupero delle entrate tributarie da utilizzarsi per iniziative e servizi in favore della collettivita'.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Luca, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: Alfano
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

La gestione del comune di San Luca (Reggio Calabria) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Rosaria Giuffre' - viceprefetto;
dott. Vito Turco - viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Giulia Rosa - funzionario economico finanziario.
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addi' 17 maggio 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Alfano, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 Registro n. 4, Interno, foglio n. 17
 
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