Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 15 maggio 2013, n. 103/2013
Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.



All'Associazione italiana editori
All'UNIGEC-CONFAPI
All'Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori
giornali
Alla Federazione nazionale stampa
italiana
All'Associazione nazionale editoria
periodica specializzata
Al Sindacato nazionale scrittori
Al Sindacato libero scrittori
e, p.c.:
Al Ministero per i beni e le attivita'
culturali
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria
Al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
A norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2012, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore - Servizio II - Via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma - entro e non oltre il 31 luglio 2013.
La domanda dovra' essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'alt. B.
Si ribadisce la necessita' dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli operatori di comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro nazionale della stampa costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge 416/81.
Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.
Il pagamento del contributo assegnato, potra' essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IBAN, riferite al proprio Istituto di credito.
I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del decreto legislativi 30 giugno 2003, n. 196.
Si comunica che, in base alla legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul sito internet di questa Direzione generale all'indirizzo "www.librari.beniculturali.it".
Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la piu' larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.
Roma, 15 maggio 2013

Il direttore generale: Rummo
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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