Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2013
Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e-bis), che modifica l'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 inerente alla Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, con il quale e' stato conferito al dott. Franco Gabrielli l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012 recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Tenuto conto delle modifiche introdotte all'art. 20 della legge n. 225 del 1992 dalla citata legge 100 del 2012 ove e' disposto che si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni;
Tenuto conto altresi' che la disposizione di cui all'art. 20 richiamato, individua, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge 100 del 2012, lo strumento normativo di individuazione della disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica in rassegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente decreto si applicano a tutte le misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, ed ai provvedimenti adottati in attuazioni delle medesime.
2. Il Dipartimento della Protezione civile cura l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e tecnico connesse alla organizzazione del sistema di monitoraggio, di verifica e di richiesta di ispezione alle autorita' competenti di cui all'art. 5.
 
Art. 2
Disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle
ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei
provvedimenti adottati in attuazione delle medesime.

1. L'attivita' di monitoraggio e' volta ad assicurare con continuita' l'aggiornamento e la disponibilita' dei dati circa lo stato di attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime.
2. Il Dipartimento della Protezione civile cura la raccolta dei dati relativi a ciascuna misura per la corretta alimentazione del sistema di monitoraggio. A tal fine, periodicamente riceve informazioni sulla base di cadenze dallo stesso predefinite, direttamente dai soggetti a cui e' demandata l'attuazione.
3. In particolare, il sistema contempla i dati relativi ai servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; alle attivita' di prima emergenza; alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumita'; al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuita' delle attivita' economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; ed a ogni altra attivita' prevista per il superamento dell'emergenza.
4. I dati sono integrati anche con elementi relativi all'attivita' di subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria; agli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, nonche' quelli relativi al completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4-ter, nel medesimo periodo.
5. Al fine di assicurare la confluenza dei dati oggetto di monitoraggio nella banca dati delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 13 della legge n. 196/2009, i prospetti e le modalita' di trasmissione telematica continua dei dati, di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera a), comprendono l'individuazione del set informativo minimo che consenta di conseguire la predetta finalita', evitando ogni possibile duplicazione di adempimenti da parte dei soggetti sottoposti al monitoraggio oltre che del titolare dell'azione di monitoraggio medesima.
 
Art. 3
Disciplina del sistema di verifica delle misure contenute nelle
ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei
provvedimenti adottati in attuazione delle medesime.

1. L'attivita' di verifica e' volta ad accertare, prima del loro avvio, la corrispondenza dei programmi e dei piani, adottati per l'attuazione delle misure previste nelle ordinanze, alle finalita' stabilite nelle stesse, e, successivamente, lo stato di realizzazione degli stessi.
2. A tal fine sono programmati:
a) periodiche audizioni dei soggetti incaricati della predisposizione e dell'attuazione dei piani e dei programmi, per verificare il contenuto degli stessi, ai fini dell'approvazione e delle eventuali rimodulazioni, per valutarne lo stato di avanzamento, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici in essi stabiliti;
b) sopralluoghi in loco di cui all'art. 4.
3. Il Dipartimento della protezione civile promuove revisioni o integrazioni dei piani e dei programmi, anche in fase di redazione, per permettere l'attuazione delle misure previste nelle ordinanze.
 
Art. 4
Sopralluoghi in loco

1. Il Dipartimento della Protezione civile puo' integrare l'attivita' di monitoraggio e di verifica delle misure mediante l'effettuazione di sopralluoghi in loco, per riscontrare, con controlli a campione, in contraddittorio con rappresentanti degli Enti interessati, la reale corrispondenza a quanto dichiarato attraverso la trasmissione telematica dei dati e in occasione delle audizioni di verifica.
2. I sopralluoghi sono effettuati da funzionari del medesimo Dipartimento all'uopo incaricati.
3. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, se del caso, ad avvalersi, previo accordo con le medesime, delle strutture e delle componenti di protezione civile, che operano nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento di sopralluoghi relativi a specifiche materie.
4. All'esito di detti sopralluoghi viene redatto un verbale sommario a cui fa seguito, entro 30 giorni, una relazione contenente anche le controdeduzioni dei soggetti interessati dal sopralluogo.
5. Gli atti di cui al comma precedente sono inviati al Capo del Dipartimento della protezione civile a cui spetta l'assunzione di ogni determinazione conseguente i rilievi e le eventuali proposte contenute negli stessi, anche tramite l'adozione di apposite ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e s.m.i.
 
Art. 5
Attivita' ispettiva

1. La periodicita' delle ispezioni - negli ambiti di protezione civile di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e' assicurata dai Corpi e dalle Strutture ispettive previste dalle leggi vigenti, che la espletano nell'ambito dell'ordinaria programmazione di esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla normativa di settore e con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Quando dal monitoraggio, dalle audizioni di verifica o dai sopralluoghi di cui all'articolo precedente emergano presunte irregolarita', il Dipartimento della protezione civile richiede l'attivazione delle Autorita', a cui la legge attribuisce specifiche funzioni ispettive e di controllo, che sono tenute ad espletarle secondo la normativa di riferimento di ciascuna.
3. Degli esiti delle stesse le singole Autorita' devono informare il Dipartimento della protezione per l'eventuale adozione degli atti di competenza.
 
Art. 6
Semplificazione dei procedimenti

1. Con atti del Capo del Dipartimento della protezione civile sono stabiliti:
a) i prospetti e le modalita' di trasmissione telematica continua dei dati finalizzati al monitoraggio da parte dei soggetti di cui all'art. 5, della legge n. 225 del 1992, nonche', sentito il MEF, le idonee procedure per soddisfare le esigenze di cui all'art. 2, comma 5;
b) la periodicita' delle audizioni di verifica, le modalita' e i criteri di valutazione;
c) i criteri amministrativi e tecnici per la redazione dei programmi e piani, le modalita' e i tempi per la loro trasmissione prima dell'avvio, gli elementi per la loro valutazione e verifica, in raccordo con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
d) i criteri temporali dei sopralluoghi, i metodi di campionamento, le modalita' di verifica, secondo parametri predefiniti per ogni singola misura.
 
Art. 7
Disciplina transitoria

1. Per le gestioni commissariali di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», l'attivita' di monitoraggio e verifica viene svolta con riferimento alle sole attribuzioni disciplinate da ordinanze del Capo del Dipartimento, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter e 4-quater della citata legge, ed in particolare all'utilizzo delle risorse presenti sulle contabilita' speciali sino alla chiusura della medesima ed all'approvazione degli eventuali piani di ulteriori interventi da attuare in regime ordinario.
 
Art. 8
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 104
 
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