Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 maggio 2013
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla societa' Dolomiticert S.c. a r.l., in Longarone, ad operare in qualita' di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
e
IL DIRETTORE GENERALE
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/1993;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo 11 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;
Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamemo e vigilanza del mereato»;
Vista la Convenzione del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo mamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;
Vista l'istanza della societa' Dolomiticert Scarl del 4 aprile 2013, prot. n. 55322 volta ad esercitare l'attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 89/686/CEE citata;
Acquisita la delibera del comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia dell'8 aprile 2013, acquisita in data 12 aprile 2013, n. 61231 con la quale e' rilasciato alla societa' Dolomiticert Scarl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' Dolomiticert Scarl con sede legale in Zona industriale Villanova, 7/A - 32013 Longarone (Belluno), e' autorizzata, in conformita' agli articoli 7, 8, 9 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualita' «CE» del prodotto finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati:
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche;
Indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro i rischi elettrici;
Dispositivi di protezione della mano e del braccio destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso;
Dispositivi di sicurezza per prevenire l'annegamento;
Dispositivi di protezione del capo;
Caschi industriali con requisiti facoltativi;
Caschi da pompiere;
Berretti di protezione;
Elmetti per attivita' sportive (caschi per sport aerei, sci, ciclismo, per bambini che praticano attivita' sportive, alpinismo, arti marziali, canoa, per chi conduce e per i passeggeri di motoslitte e slittini);
Dispositivi di protezione della mano e del braccio: guanti sportivi per motociclismo, da lavoro con eventuale protezione chimica;
Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto per lavoro e alpinismo;
Cordini, sling, tape, bloccanti, chiodi da roccia, chiodi da ghiaccio, corde dinamiche e statiche, ramponi, chocks, moschettoni, ancoraggi regolabili, imbracature, pulegge, piccozze, assorbitori di energia, punti di ancoraggio, bloccanti, set ferrata, dispositivi di discesa, dispositivi di tipo guidato, cinture e cordini di posizionamento e cinture con cosciale;
Dispositivi antiannegamento, indumenti protettivi di protezione del corpo per sport e lavoro, aiuti al galleggiamento;
Protettori palmo, polso e gomito per utilizzatori di roller sports, dispositivi per chi pratica sport arti marziali (protettori ginocchio, seno, tronco, protettori genitali per uomo e donna,) protettori per attivita' sportive, motociclisti, sci, ciclo (spalla, gomito, torace, schiena, ginocchio, coccige, airbag) indumenti per motociclisti, motocross (pettorine paraschiena) protettori da cavallerizzo;
Dispositivi di protezione del piede e delle gambe con l'esclusione di quelli che proteggono dalle aggressioni ionizzanti. Scarpe di protezione per sport e lavoro, scarpe e stivali di sicurezza con tutti i requisiti facoltativi, stivali per vigili del fuoco, stivali per motociclisti.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro divisione VI.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato l'8 aprile 2013, ha validita' per 4 anni ed e' notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 5

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO ci cui al comma 2 del precedente art. 3
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore la vigilanza
e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vecchio
Il direttore generale delle relazioni industriali
e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Onelli
 
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