Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 maggio 2013
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 318 societa' cooperative aventi sede nella regione Piemonte.


IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV della direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti
cooperativi

Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile, cosi' come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;
Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;
Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative cosi' come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;
Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;
Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di societa' cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;
Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;
Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;
Considerato che in data 28 marzo 2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 - serie generale - e' stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore per societa' cooperative aventi sede nella Regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 318 societa' cooperative aventi sede nella Regione Piemonte e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 8 maggio 2013

Il dirigente: di Napoli
 
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