Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 aprile 2013, n. 60
Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;
Visto l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilita' dei commissari straordinari;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che il commissario straordinario e' nominato secondo le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in conformita' dei criteri fissati dallo stesso Ministro;
Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che per quanto non disposto diversamente dallo stesso decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il provvedimento del Ministro delle attivita' produttive in data 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2004, con il quale sono stati fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari, ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 gennaio 2013;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 4531 del 12 marzo 2013, con la quale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;
b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) «commissari straordinari», i commissari straordinari da nominare a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
d) «impresa insolvente», l'impresa dichiarata insolvente alla quale si riferisce la nomina del commissario giudiziale o del commissario straordinario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lett. c),
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185:
«Art. 8. (Sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza il tribunale:
a) (Omissis).
b) (Omissis).
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due
giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci,
se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 270 del 1999: «Art. 38. (Nomina del
commissario straordinario). - 1. Entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura,
il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre
commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari
deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata
congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario
straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato
fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non
possono inoltre essere nominati commissari straordinari il
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado
dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo
intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio,
amministratore, o dipendente di altra organizzazione
imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali
di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha
portato al dissesto dell'impresa. Il commissario
straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle
ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
2-bis. Nei casi di cui all'art. 50-bis, il Ministro
dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo
commissariale.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del
registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune
in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data
altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del
Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite
con il regolamento previsto dall'art. 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano
le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto
previsto dall'art. 34».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza), convertito, con modificazioni dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 2004, n. 42: «Art. 2. (Ammissione immediata
all'amministrazione straordinaria). - 1. (Omissis).
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di
amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri
fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel
settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria,
la nomina del commissario straordinario e la determinazione
del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in
materia, sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto
legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita'
ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo'
prescrivere il compimento di atti necessari al
conseguimento delle finalita' della procedura».
 
Art. 2

Requisiti di professionalita' dei commissari

1. I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda;
b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'attivita' d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quello dell'impresa insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello dell'impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque anni in funzioni di amministrazione o di direzione.
2. I commissari straordinari sono scelti, secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale;
b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attivita' dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente.
3. L'assunzione dell'incarico di commissario da parte dei dirigenti di amministrazioni dello Stato e' compatibile con la prosecuzione del servizio nelle posizioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 90 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.: «Art. 90.
(Fascicolo della procedura). - Immediatamente dopo la
pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere
forma un fascicolo, anche in modalita' informatica, munito
di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli
atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al
procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi
quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere
custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente
hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o
documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la
sola eccezione della relazione del curatore e degli atti
eventualmente riservati su disposizione del giudice
delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di
prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei
documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale
interesse, previa autorizzazione del giudice delegato,
sentito il curatore».
- L'art. 191 del citato regio decreto n. 267 del 1942
recava: «Art. 191. (Poteri di gestione del commissario
giudiziale).
Si riporta il testo dell'art. 206 del citato regio
decreto n. 267 del 1942: «Art. 206. (Poteri del
commissario). - L'azione di responsabilita' contro gli
amministratori e i componenti degli organi di controllo
dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e
2394 del codice civile, e' esercitata dal commissario
liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione.
Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in
quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore
a euro 25 (lire cinquantamila) e per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere
autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede
sentito il comitato di sorveglianza».
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1979, n. 36, e
convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 aprile
1979, n. 95, recava: «Art. 2. (Poteri e compenso del
commissario)».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 270 del 1999: «Art. 19. (Affidamento della
gestione dell'impresa al commissario giudiziale). - 1.
L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario
giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal
tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato
mediante affissione e comunicato per l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento
della gestione al commissario giudiziale determina gli
effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della
legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario
giudiziale. Si applicano altresi' al commissario
giudizionale, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la
facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai
suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario
giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve
rendere il conto a norma dell'art. 116 della legge
fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della
fissazione dell'udienza per la presentazione delle
osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura
del cancelliere; tale formalita' sostituisce la
comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma
del medesimo art. 116 della legge fallimentare».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto
legislativo 270 del 1999: «Art. 40. (Poteri del commissario
straordinario). - 1. Il commissario straordinario ha la
gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni
dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente
responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi
ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo comma, della
legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 19. (Incarichi
di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del
decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del
1998).
(Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali».
 
Art. 3

Requisiti di onorabilita'

1. Non puo' essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:
a) l'interdetto e l'inabilitato;
b) chi e' stato dichiarato fallito e chi e' stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria;
c) chi e' sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura e' in corso;
d) chi e' stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) chi e' stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
4) a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) colui al quale e' stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dalla lettera e), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato a norma dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. La sopravvenienza delle condizioni indicate nel comma 1 determina l'automatica decadenza dall'incarico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari nominati a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta la rubrica del Titolo XI del libro V del
codice civile: «Libro Quinto - Del lavoro:
Titolo I - Della disciplina delle attivita'
professionali (Artt. 2060-2081);
Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221);
Titolo III - Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238);
Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari
rapporti (Artt. 2239-2246);
Titolo V - Delle societa' (Artt. 2247-2511);
Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue
assicuratrici (Artt. 2511-2548);
Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione (Artt.
2549-2554);
Titolo VIII - Dell'azienda (Artt. 2555-2574);
Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e
sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594);
Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei
consorzi (Artt. 2595-2620);
Titolo XI - Disposizioni penali in materia di societa'
e consorzi (Artt.2621-2642)».
- Si riporta la rubrica del Titolo VI del citato regio
decreto n. 267 del 1942: «Titolo VI - Disposizioni penali.
Capo I - Reati commessi dal fallito:
Art. 216 (Bancarotta fraudolenta);
Art. 217 (Bancarotta semplice);
Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta);
Art. 218 (Ricorso abusivo al credito);
Art. 219 (Circostanze aggravanti e circostanza
attenuante);
Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre
inosservanze da parte del fallito);
Art. 221 (Fallimento con procedimento sommario);
Art. 222 (Fallimento delle societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice).
Capo II - Reati commessi da persone diverse dal
fallito:
Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta);
Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice);
Art. 225 (Ricorso abusivo al credito);
Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti);
Art. 227 (Reati dell'institore);
Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del
fallimento);
Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta);
Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del
fallimento);
Art. 231 (Coadiutori del curatore);
Art. 232 (Domande di ammissione di crediti simulati o
distrazioni senza concorso col fallito);
Art. 233 (Mercato di voto);
Art. 234 (Esercizio abusivo di attivita' commerciale);
Art. 235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti
cambiari).
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di
concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei
debiti, piani attestati e liquidazione coatta
amministrativa:
Art. 236 (Concordato preventivo e amministrazione
controllata);
Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni);
Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa).
Capo IV - Disposizioni di procedura:
Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in
materia di fallimento);
Art. 239 (Mandato di cattura);
Art. 240 (Costituzione di parte civile);
Art. 241 (Riabilitazione)».
- Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale:
«Parte Seconda - Libro sesto procedimenti speciali.
Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle
parti.
Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta».
- Si riporta il testo dell'art. 445 del codice
procedura penale: «Art. 445. (Effetti dell'applicazione
della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista
dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi
i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena
pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento ne' l'applicazione di pene
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della
confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza
prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando e'
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi . Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
una pronuncia di condanna.
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena».
- Si riporta l'art. 104 del citato decreto legislativo
n. 270 del 1999: «Art. 104. (Termine per l'emanazione dei
regolamenti in materia di scelta dei commissari e di
compensi). - 1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e
47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 39 si applicano ai commissari giudiziali
ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei
curatori fallimentari».
 
Art. 4

Situazioni impeditive

1. Non puo' essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:
a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si e' in qualsiasi modo ingerito nella medesima;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;
c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente;
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attivita' professionale a favore dell'impresa insolvente.
 
Art. 5

Cause di sospensione

1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;
b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Ai fini della sospensione di cui al comma 2 il Ministero valuta, nell'interesse della procedura ovvero nell'interesse dello stesso Ministero, il pregiudizio alla credibilita', le possibili negative ricadute sulla gestione operativa, e il danno all'immagine che possono derivare dalla permanenza del commissario nell'incarico.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 67, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011: «Art. 67. (Effetti delle
misure di prevenzione). - 1. Le persone alle quali sia
stata applicata con provvedimento definitivo una delle
misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo
II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale».
 
Art. 6

Documentazione dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3, comma 1 e l'assenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 4, sono auto-certificati dall'interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualita' personale attinente alla specifica professionalita' ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all'articolo 5, l'applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicita' delle dichiarazioni da parte del Ministero.
2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati.
3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fermo restando ogni altro provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
4. L'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.:
«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».
«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto
legislativo n. 270 del 1999: «Art. 43. (Revoca del
commissario straordinario). - 1. Il Ministro dell'industria
puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di
sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario
straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione
dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali
addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le
proprie deduzioni».
 
Art. 7

Disposizione di coordinamento

1. Il presente regolamento si applica ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, per quanto non diversamente disposto dal decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 24 dicembre 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro della giustizia
Severino
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 77
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legge n. 347 del 2003: «Art. 2. (Ammissione
immediata all'amministrazione straordinaria). - 1.
(Omissis).
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di
amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri
fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel
settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria,
la nomina del commissario straordinario e la determinazione
del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in
materia, sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto
legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita'
ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo'
prescrivere il compimento di atti necessari al
conseguimento delle finalita' della procedura».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24
dicembre 2003 (Apertura della procedura di amministrazione
straordinaria e nomina del commissario straordinario della
S.p.a. Parmalat, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347), e' pubblicato Gazzetta Ufficiale n. . 300
del 29 dicembre 2003.
 
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