Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2013
Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione e la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale e' stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, "modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti";
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l'attivita' di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria e, in particolare, il comma 12-ter che rinvia all'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, consentendo il pagamento dell'IMU anche mediante compensazione secondo le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Considerate le nuove modalita' telematiche adottate dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per il rilascio della certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (CUD);
Considerate le difficolta' riscontrate nel reperimento dei CUD nella fase di avvio dell'assistenza fiscale nonche' l'incertezza determinatasi in merito all'utilizzo in compensazione del rimborso scaturente dal 730 per il pagamento dell'IMU;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e quelli di trasmissione telematica dei predetti modelli per consentire ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi modello 730/2013 per i CAF-dipendenti e i
professionisti abilitati
1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 10 giugno 2013 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono:
a) entro il 24 giugno 2013, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
b) entro il giorno 8 luglio 2013, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone