Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 maggio 2013
Scioglimento della «Ma. Te. societa' cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese
e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 9 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228009, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Ma. Te. societa' cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 17 febbraio 2006, codice fiscale 02308220595, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Antonio Casilli nato a Lecce il 26 novembre 1963 con studio in Roma, lungotevere Marzio n. 1, ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: Esposito
 
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