Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012
Proroga della attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.»;
Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto-legge n. 195/2009 con cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita' stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'Unita' stralcio e dell'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unita' tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012, n. 4018;
Considerato che sono ancora in corso di espletamento le attivita' necessarie alla definizione della massa passiva costituita dalle posizioni debitorie formatesi nei confronti della gestione commissariale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno aggiunte le attivita' istruttorie dei debiti maturati nella fase post-emergenziale negli anni 2010 e 2011;
Considerato altresi' che sono in corso di perfezionamento le procedure di esproprio relative alle aree utilizzate per l'allestimento di aree di stoccaggio, discariche, impianti di trattamento dei rifiuti e le attivita' correlate;
Considerato che le attivita' sopra indicate ed il relativo coordinamento sono propedeutiche al completamento del passaggio alle amministrazioni competenti in via ordinaria, gia' subentranti, a legislazione vigente, in tutte le competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1

1. L'Unita' Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata UTA) e' prorogata per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, periodo ulteriormente prorogabile per ulteriori sei mesi, limitatamente alle attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Il Dott. Nicola Dell'Acqua subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al Prefetto Gianfelice Bellesini nelle funzioni di Capo dell'UTA di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni al Dott. Nicola Dell'Acqua e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo pari ad euro 150.000,00 lordi su base annua, fatti salvi i rimborsi per le spese di missione, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, nei limiti delle spese riconosciute al personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Prefetto Gianfelice Bellesini provvede a trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, al Dott. Nicola dell'Acqua una dettagliata relazione sulla propria gestione ed a presentare, nei termini previsti dall'art. 5, comma 5-bis delle legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, il rendiconto delle contabilita' speciali intestate al Capo dell'UTA.
 
Art. 2

1. Ferme restando le funzioni dei soggetti pubblici territoriali competenti in via ordinaria, il Capo dell'UTA prosegue nella risoluzione delle problematiche amministrativo-finanziarie derivanti dalla pregressa gestione emergenziale, di cui al comma 2, anche provvedendo al coordinamento delle amministrazioni competenti, subentranti in via ordinaria.
2. Il Capo dell'UTA, in particolare, provvede:
a) alla prosecuzione delle procedure finalizzate al recupero della massa attiva ed alla definizione di quelle inerenti all'estinzione della massa passiva di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010;
b) alle procedure di esproprio ed alla intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali;
c) alla gestione del contenzioso afferente alla cessata emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, con il supporto dell'Avvocatura dello Stato, tenendo informato degli sviluppi dello stesso anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che potra' fornire il proprio ausilio per gli aspetti di natura giuridica e legale;
d) alla prosecuzione delle attivita' finalizzate alla sistemazione e catalogazione di tutta la documentazione proveniente dalle cessate strutture straordinarie;
e) alle attivita' volte a consentire la compiuta rendicontazione delle contabilita' speciali pregresse.
3. Il Capo dell'UTA, entro il mese di gennaio 2013, provvede, per le attivita' gia' svolte dall'UTA diverse da quelle indicate al comma 2, ad effettuare il passaggio di consegne alle amministrazioni ordinariamente competenti ed a redigere una relazione da presentare, oltre che alle predette amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, il Dott. Nicola Dell'Acqua prosegue nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di servizi e di collaborazione stipulati dal Capo dell'Unita' Tecnica Amministrativa, necessari ai fini delle proprie attivita'.
 
Art. 3

1. Il Capo dell'UTA, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2012 presso l'UTA, di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3920/2011, nel limite complessivo di trentadue unita', ivi inclusi i titolari di contratti di collaborazione.
2. Il personale di cui al comma 1, dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ove non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene posto in posizione di comando permanendo i relativi oneri per le competenze fisse a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Per il medesimo personale si applica il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico delle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui al successivo art. 4.
3. Il Capo dell'UTA puo' altresi' avvalersi delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, e dei mezzi e delle strutture in dotazione alle stesse Amministrazioni, previa intesa con le medesime e senza nuovi e maggiori oneri.
4. L'UTA si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
 
Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2012 sulle contabilita' speciali n. 5146, 5147 e 5148, di cui il Capo dell'UTA prosegue la gestione ai fini della presente ordinanza. Alle citate contabilita' speciali continua ad applicarsi l'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti a legislazione vigente.
 
Art. 5

1. Gli atti posti in essere dal Capo dell'UTA sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con le modalita' previsti dalla legislazione vigente; il Capo dell' UTA trasmette, alla fine del semestre, altresi' la relazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 243
 
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