Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2013 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia S.p.A. (Delibera n. 138/2012).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, del Consiglio, come modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893;
Vista la direttiva 21 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, recepita nella legislazione italiana con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, che, tra l'altro, all'art. 5 stabilisce che le ferrovie comunitarie sono libere di «disciplinare le modalita' della fornitura e della commercializzazione dei servizi e di stabilirne la tariffazione», fatto salvo il citato regolamento n. 1191/1969;
Vista la direttiva 29 aprile 2004, n. 51, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la citata direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, che ha aperto al mercato in via definitiva l'intera rete ferroviaria per l'esercizio di tutti i servizi di trasporto ferroviario merci, disponendone l'accesso a tutte le imprese ferroviarie, a condizioni eque, dal 1° gennaio 2007;
Visto l'art. 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (CE), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in virtu' del quale le disposizioni del summenzionato regolamento CEE n. 1191/1969, restano applicabili ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007 (CE) e quindi fino al 3 dicembre 2012;
Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede che, al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso di taluni requisiti, a condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate;
Visto l'art. 38, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come sostituito dal comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e aggiunto dalla relativa legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che dispone che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratti di servizio pubblico aventi durata non inferiore a cinque anni, e affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della normativa comunitaria e nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio;
Visto l'art. 38, comma 3, della citata legge n. 166/2002, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 e poi sostituito dal comma 2-bis dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 159/2007, e aggiunto dalla relativa legge di conversione n. 222/2007, che prescrive che i contratti medesimi siano sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere di questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante norme di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
Visto l'art. 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare, entro il 15 dicembre 2008, un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare, nell'ambito del trasporto ferroviario di merci, i servizi di utilita' sociale;
Visti l'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che hanno prorogato rispettivamente al 15 dicembre 2008 e al 30 giugno 2009 il termine per concludere l'indagine conoscitiva di cui sopra;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che:
all'art. 37 prevede che, a regime, l'individuazione degli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e delle modalita' di finanziamento competa all'Autorita' di regolazione dei trasporti;
all'art. 36, comma 6-ter, conferma comunque le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma, nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - nei contratti di programma sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;
Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 137, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di servizio pubblico tra l'allora Ministero dei trasporti e la societa' Trenitalia S.p.A. per gli anni 2004-2006, per il trasporto ferroviario di merci;
Vista la nota 14 dicembre 2012, n. 44505, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione, all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, del «Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, tra cui l'indagine conoscitiva finalizzata a determinare i servizi di utilita' sociale per le merci;
Visto il parere 21 dicembre 2012, n. 6, del NARS, che si e' espresso favorevolmente in ordine al predetto contratto, subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 4314, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
che, a partire dal 2009, l'erogazione degli obblighi di servizio pubblico e' avvenuta sulla base di un perimetro relativo a traffici a treno completo (treno merci per un unico cliente), richiesti da qualsiasi cliente o gruppo di clienti (convenzionale, ossia con un'unica modalita', o combinato in cui la maggior parte del tragitto si effettua per ferrovia, vie navigabili o mare, mentre i percorsi iniziali e terminali sono effettuati su strada), effettuati da e verso le regioni meridionali, inclusa la Sicilia, lungo le dorsali Adriatica e Tirrenica;
che per gli anni 2009-2011, in assenza di contratto, i servizi hanno continuato a essere erogati da Trenitalia sulla base degli stanziamenti disposti con successivi provvedimenti di legge e della clausola di continuita', prevista all'art. 12 del previgente contratto di servizio tra l'allora Ministero dei trasporti e Trenitalia, per il trasporto ferroviario merci, scaduto il 31 dicembre 2006;
che per gli anni 2009-2011 e' stato riconosciuto a Trenitalia per l'erogazione dei predetti obblighi di servizio pubblico un corrispettivo, al lordo dell'IVA, rispettivamente pari a:
110.872.262,75 euro per l'anno 2009;
128.000.000,00 euro per l'anno 2010;
128.368.205,00 euro per l'anno 2011;
che la Commissione europea ha in corso una indagine conoscitiva sull'intervento finanziario assicurato dal contratto di servizio in esame, volta a verificare la sussistenza di aiuti di Stato;
che tale circostanza viene concretamente considerata nelle premesse al contratto, che infatti subordina, per il periodo successivo al 3 dicembre 2012, l'erogazione dei servizi e il pagamento dei corrispettivi alla «necessita' di dare attuazione alla eventuale decisione che la Commissione dovesse adottare in materia»;
che allo schema di contratto sono allegati, come parte integrante del contratto stesso:
l'offerta programmata;
il piano economico finanziario e gli schemi e criteri di contabilita' analitica regolatoria;
gli obiettivi di qualita' erogata;
gli schemi di fornitura dati;
i criteri di ridefinizione degli assetti e equilibri economico-contrattuali;
che l'offerta programmata, come descritta nell'allegato 1 del contratto, e' quantificabile in 11,9 milioni di treni-chilometri (treni x km) l'anno per tutto il periodo contrattuale;
che il predetto allegato 1 non contiene informazioni dettagliate per ricostruire i criteri di selezione dell'intero novero delle relazioni (collegamenti provenienza-destinazione) che rientrano nel perimetro del servizio;
che il tasso di congrua remunerazione del capitale, calcolato in base al costo medio ponderato del capitale (WACC nominale, al lordo delle imposte), risulta pari all'8,44 per cento, considerata una leva finanziaria del 60 per cento e un premio riconosciuto al capitale di rischio (equity risk premium) pari al 6,5 per cento;
che la tariffa media dei servizi passa dal valore di 2,31 centesimi di euro/km per il 2009 al valore di 2,81 centesimi di euro/km per il 2012, con un incremento complessivo nel periodo del 21,6 per cento;
che in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario o di variazioni dei costi, il contratto prevede che venga riveduta l'offerta, ma non le tariffe applicate;
che la dinamica dei costi e' indicizzata all'andamento del tasso di inflazione programmata, e calmierata attraverso un recupero di efficienza dell'1,5 per cento a partire dal secondo periodo regolatorio (2012-2014), mentre non sono previsti limiti (massimi) di ammissibilita' dei costi medesimi;
che e' previsto un solo indicatore di qualita' erogata, che riguarda la puntualita', uguale per tutto il periodo regolatorio e calcolato come percentuale dei treni che arrivano a destinazione entro i 60 minuti oltre l'orario previsto, con un obiettivo fissato al 70 per cento;
che, all'art. 11.1, il contratto prevede entro il mese di dicembre 2011, ovvero in caso di stipula successiva al 31 dicembre 2011, entro 6 mesi dalla data di registrazione del contratto stesso, la sottoscrizione di un atto aggiuntivo tra le parti che, ove necessario, riveda l'offerta e le condizioni di equilibrio economico finanziario del contratto medesimo per il secondo periodo contrattuale (2012-2014), anche in ragione delle disponibilita' di bilancio;

Esprime parere favorevole
in ordine alla proposta di «Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014», nella stesura esaminata nell'odierna seduta, subordinatamente all'accoglimento delle seguenti prescrizioni contenute nel parere del NARS citato nelle premesse, da ottemperare a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della redazione del succitato atto aggiuntivo:
acquisire maggiori dettagli sui criteri per l'individuazione dell'offerta programmata, con particolare riferimento all'individuazione dell'intero novero delle relazioni rilevanti e ai criteri del loro inserimento nel perimetro del servizio universale;
acquisire un'analisi dei costi sulla base di dati di contabilita' regolatoria nonche' un'analisi dell'efficienza dei costi sostenuti dall'operatore, prendendo in considerazione appropriati benchmark, utile a consentire la valutazione della congruita' dell'obiettivo di recupero di efficienza operativa conseguibile dall'operatore contrattualizzato;
acquisire il dettaglio sui valori di tutti i parametri che concorrono alla formazione del WACC, anche in relazione sia alla costruzione del paniere di imprese ferroviarie cargo comparabili in grado di giustificare il valore unitario assegnato al parametro beta - atteso il modesto tono concorrenziale del mercato rilevante pur controbilanciato dalla marcata sensibilita' ciclica dell'attivita' di vettoriamento ferroviario - sia all'ottimizzazione della dimensione dell'equity risk premium;
integrare il numero di indicatori qualitativi soggetti a sanzione con almeno un indicatore relativo all'affidabilita';

Invita
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a sottoporre a questo Comitato, previo parere del NARS, lo schema di atto aggiuntivo previsto ai sensi dell'art. 11.1 del contratto in esame, con il quale le parti procederanno ad aggiornare il contratto medesimo;
a verificare preventivamente che lo schema del citato atto aggiuntivo sia predisposto tenendo conto degli elementi acquisiti a seguito dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: Monti

Il segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 311
 
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