Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 aprile 2013
Modifica al decreto 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2013;
Visto in particolare l'art. 7 comma 1 del citato decreto 14 gennaio 2013 che dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto stesso a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto inoltre il comma 2 del citato art. 7 del decreto 14 gennaio 2013 che dispone l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° marzo 2013 e pertanto impone all'allevatore di trasmettere i dati relativi primo giorno del mese di gennaio ed i dati relativi al primo giorno del mese di febbraio, nonche' il numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese di gennaio e febbraio in data 1° marzo 2013, unitamente ai dati del mese di marzo 2013;
Considerato che il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2013 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 10 aprile 2013;
Considerata pertanto l'impossibilita' per gli allevatori di adempiere alle disposizioni di cui al citato decreto nei termini previsti dall'art. 7 del decreto 14 gennaio 2013;
Ritenuto pertanto necessario modificare i termini entro i quali gli allevatori bufalini sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla quantita' di latte prodotta da ciascun animale nonche' i dati relativi alla quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese,

Decreta:

Articolo unico

1. Il comma 2 dell'art. 7 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto ministeriale 14 gennaio 2013 e' abrogato ed integralmente sostituito dal seguente comma: 2. «In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, comma 1, l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° maggio 2013 e l'allevatore trasmette al SIAN, direttamente o tramite organismi da lui delegati, i dati relativi primo giorno del mese di gennaio, febbraio, marzo ed aprile rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonche' il numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa prodotto per gli interi mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile (allegato C) in data 1° maggio 2013, unitamente ai dati del mese di maggio 2013».
Roma, 15 aprile 2013

Il Ministro: Catania
 
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