Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 aprile 2013
Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita' di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006 ed il Regolamento (CE) n. 509/2006;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;
Visto il D.M. 2 agosto 2012, n. 12081, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;
Considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che le attivita' svolte dagli organi operanti in regime di proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali operano, ha di fatto soppresso il Gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo delle DOP, IGP, e STG previsto dall'art. 14, comma 1, della legge n. 526/1999 e il Comitato di valutazione degli organismi di controllo del settore agricoltura biologica, previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995;
Considerato che l'abrogazione dei su citati organi collegiali comporta che la verifica dei requisiti necessari per l'autorizzazione viene effettuata autonomamente dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore di questo Ministero;
Considerato che in data 15 marzo 2013 e' intervenuto un accordo tra la suddetta Direzione Generale e Accredia al fine di snellire le procedure di autorizzazione e, nel contempo, gli oneri a carico degli Organismi di Controllo;
Ritenuto che la soppressione dei citati organi collegiali suggerisce l'opportunita', per conoscenza erga omnes, di rendere pubblici i criteri fin qui seguiti relativi alla procedura propedeutica all'autorizzazione degli Organismi di controllo;

Decreta:

Art. 1

La valutazione della documentazione di sistema degli organismi di controllo privati che intendono richiedere l'autorizzazione ad operare nei settori di cui ai regolamenti in premessa avviene tramite un proficuo confronto con Accredia.
 
Allegato 1 Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione di cui
all'art. 2, comma 1
Fatta salva la documentazione prevista dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati, gli organismi di controllo devono presentare la seguente documentazione:
1. Copia del Certificato di accreditamento alle norme di riferimento (EN) richiamate dai regolamenti comunitari.
2. Documentazione che attesti lo stato giuridico (atto costitutivo e statuto).
3. Organigramma nominativo con l'indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con l'illustrazione delle responsabilita' e dei rapporti esistenti tra i diversi momenti organizzativi.
4. Indicazioni delle strutture operative a livello territoriale e del personale utilizzato.
5. Previsione degli oneri finanziari connessi all'esercizio dell'attivita' di controllo per la verifica della stabilita' finanziaria.
6. Manuale della qualita' e politica della qualita'.
7. Procedure e/o istruzioni per il controllo, la certificazione e la gestione delle non conformita'.
8. Procedure e/o istruzioni per reclutamento, selezione, qualifica, addestramento e valutazione del personale (ispettivo, responsabili del controllo, della certificazione, componenti dei comitati, etc.).
9. Procedure e/o istruzioni per trattazione ricorsi, reclami e contenziosi.
10. Procedure e/o istruzioni per la gestione del conflitto interessi e imparzialita' del personale.
11. Procedure e/o istruzioni per le verifiche ispettive interne e riesame della direzione per verificare che il sistema di qualita' sia attuato ed efficace.
12. Procedure e/o istruzioni relativa alla gestione della documentazione di sistema.
13. Elenco ispettori e relativi curricula.
14. Elenco dei componenti gli organi collegiali e relativi curricula.
15. Elenco della documentazione di sistema.
16. Eventuale bozza di accordo/convenzione tra strutture di controllo per i settori DOP IGP STG e vini per l'attivita' ispettiva.
17. Eventuale bozza di convenzione stipulata tra le strutture di controllo ed i consorzi di tutela riconosciuti per la distribuzione dei contrassegni di stato. Specifica per settore Agricoltura biologica
18. Copia verbale del verbale che autorizza il legale rappresentante per la richiesta al MiPAAF.
19. Dichiarazione relativa ai requisiti dei rappresentanti e degli amministratori dell'Organismo di Controllo che attesti che gli stessi:
a) non hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;
b) non sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione nazionale ai sensi della normativa vigente;
c) non devono essere stati dichiarati falliti, ne' devono avere in corso procedure concorsuali.
20. Copia del marchio dell'organismo depositato al Ministero sviluppo economico con le caratteristiche del logo.
21. Impegno a consentire l'accesso alle proprie strutture al personale incaricato della vigilanza.
22. Impegno a mantenere la segretezza in merito alle informazioni acquisite nell'attivita' di controllo.
23. Impegno a comunicare all'autorita' competente tutte le informazioni richieste nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo.
24. Impegno ad applicare i provvedimenti stabiliti dai Regolamenti comunitari.
25. Impegno a consentire l'accesso ai propri servizi a tutti i richiedenti in condizioni di parita'.
26. Indicazione della struttura organizzativa, in almeno quattro regioni o provincie autonome, con descrizione della dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attivita' di controllo (sede, dotazioni tecniche, strutture informatiche).
27. Presenza, in ogni regione o provincia autonoma in cui viene esercitata l'attivita', di una struttura organizzativa collegata con la sede centrale, che consenta attivita' di controllo a livello regionale, in relazione all'entita' dell'utenza.
28. Informazioni dei criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli operatori - Tariffario per la verifica della mancanza di atteggiamenti ostativi.
 
Allegato 2 Requisiti specifici per la valutazione della documentazione indicati
dall'art. 2 comma 2
1. Compagine sociale in grado di dimostrare indipendenza, assenza di conflitto di interessi e terzieta'.
2. Stabilita' finanziaria.
3. Struttura che salvaguardi l'imparzialita' e il conflitto interessi del personale e che permetta di individuare compiti e responsabilita' di tutte le parti interessate al processo di controllo e certificazione.
4. Organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo (CSI) o del meccanismo di salvaguardia dell'imparzialita' tra i settori interessati alle attivita' di controllo e certificazione a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali.
5. Gli organi collegiali/commissioni istituiti all'interno dell'organismo di controllo devono essere costituiti da soggetti con specifiche competenze nel settore oggetto della certificazione e dei sistemi di controllo, certificazione e qualita' dell'organismo di controllo medesimo.
6. I componenti degli organi collegiali/commissioni non devono svolgere attivita' e/o avere cariche in altre Strutture di controllo o organismi di controllo che svolgono attivita' nel medesimo settore regolamentato (sovrapposizioni di ruoli) (escluse le commissioni di degustazione) deve essere inoltre garantita la loro indipendenza, terzieta' e assenza di conflitto di interessi.
7. I soggetti che decidono in merito la certificazione sono diversi da quelli che effettuano l'attivita' ispettiva per garantire l'indipendenza, la terzieta' e la mancanza del conflitto d'interesse.
8. Il soggetto responsabile della supervisione/valutazione del personale coinvolto nell'attivita' di controllo e certificazione ed il medesimo personale non deve essere legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto con gli operatori soggetti al controllo dell'organismo di controllo.
9. Il personale ispettivo operante nell'organismo deve possedere le competenze adeguate alla propria qualifica per specifico settore regolamentato. Il personale ispettivo utilizzato per il settore biologico deve possedere i seguenti requisiti minimi: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).
10. Il subappalto e' ammesso per lo svolgimento di attivita' relative alla certificazione (per esempio: prove o attivita' ispettive) ad un organismo o ad una persona esterna, ma deve essere stipulato uno specifico accordo/convenzione, che includa gli aspetti di riservatezza e di conflitti di interesse. L'organismo autorizzato deve:
assumere la piena responsabilita' per ogni attivita' subappaltata e mantenere la responsabilita' per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione;
garantire che l'organismo subappaltato o la persona a cui e' affidato il subappalto sia competente e sia conforme alle disposizioni applicabili delle norme e guide riguardanti le attivita' di prova, ispezione o altre attivita' tecniche e non sia coinvolto direttamente o tramite il datore di lavoro, con la progettazione e la fabbricazione del prodotto per non compromettere l'imparzialita';
ottenere il consenso del richiedente la certificazione.
 
Art. 2

1. Gli organismi di controllo privati, per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1, presentano specifica istanza alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore - Ufficio VICO I - di questo Ministero corredata oltre che dalla documentazione prevista dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati anche dalla documentazione di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo viene esaminata oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati anche sulla base dei requisiti indicati nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 15 aprile 2013

Il direttore generale: La Torre
 
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