Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Mascali (Catania).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mascali (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008;
Visto il decreto, in data 31 gennaio 2013, con il quale il Presidente della Regione siciliana, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, ha preso atto della decadenza del consiglio comunale, a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza assoluta dell'organo consiliare, ed ha nominato un commissario, con i poteri del consiglio comunale;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al Presidente della Regione siciliana;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013, alla quale e' stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

La gestione del comune di Mascali (Catania) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dr. Enrico Gullotti, viceprefetto;
dr. Francesco Milio, viceprefetto aggiunto;
dr. Giuseppe Chiofalo, funzionario economico finanziario.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Mascali (Catania) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
Il comune e le zone ad esso limitrofe sono connotati dalla radicata presenza di famiglie mafiose che guidano le associazioni criminali attive nella zona, interessate, fin dagli anni 80, ai proventi derivanti dalla politica di trasformazione urbanistica di vasta parte del litorale, in precedenza a vocazione agricola, in aree edificabili. Cio' ha attirato ingenti capitali con una conseguente esposizione dell'amministrazione comunale all'elevato rischio di penetrazione malavitosa.
Gli eventi riguardanti il comune e i suoi amministratori sono stati esaminati piu' volte in sede di riunione tecnica di coordinamento integrata dalla partecipazione del Procuratore distrettuale della Repubblica ed hanno formato oggetto di indagini condotte dalla magistratura inquirente di Catania, nell'articolazione della Direzione distrettuale antimafia, per verificare la sussistenza di forme di condizionamento dell'ente, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi.
L'esposizione di quel comune alla criminalita' organizzata ha trovato conferma all'esito delle consultazioni elettorali del 2008, che ha visto eletti a sindaco e a consigliere, nonche' presidente del consiglio comunale di Mascali, due soggetti che avevano rivestito rispettivamente la carica di assessore e sindaco all'interno della compagine eletta nel 1988; quello stesso consesso che era stato sciolto, con d.P.R. del 9 giugno 1992, a seguito di vicende giudiziarie che avevano coinvolto proprio i due amministratori.
In quegli anni, gli organi investigativi avevano evidenziato i loro diretti rapporti con pericolosi e potenti esponenti della criminalita' locale di stampo mafioso, nonche' la grave situazione di condizionamento esercitata sui componenti della giunta e del consiglio, da cui era derivata una gestione caratterizzata da abusi e favoritismi nei confronti di soggetti vicini agli amministratori, improntata al sistematico perseguimento di interessi privati di natura patrimoniale.
Questa amministrazione, che ha destato grave allarme sociale, e' stata oggetto di diversi esposti, pervenuti alla prefettura di Catania, che denunciano numerose irregolarita' nella gestione del comune, finalizzate al perseguimento di interessi personali, unitamente ai legami di amministratori con la criminalita' organizzata di stampo mafioso.
Sulla base di tali presupposti, il prefetto di Catania, con decreto del 29 novembre 2012, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.
All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ha redatto l'allegata relazione in data 27 febbraio 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre al contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, l'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali, ed hanno evidenziato il frequente ricorso a procedure amministrative irrituali, diffuse illegittimita' ed irregolarita' negli atti amministrativi ed inquietanti collegamenti tra i due amministratori sopra richiamati con ambienti malavitosi di significativo spessore criminale.
I predetti amministratori, che si erano tenuti fuori dalla vita politica fino al 2008, hanno entrambi partecipato alle ultime consultazioni elettorali, che hanno portato alla elezione alla carica di sindaco colui che al tempo del predetto scioglimento aveva rivestito la carica assessorile. L'altro amministratore e' subentrato alla carica di consigliere per surroga, a seguito delle dimissioni presentate da ben sei consiglieri, per motivi personali, proprio nella seduta di insediamento dell'organo consiliare; in quella stessa seduta il consigliere e' stato eletto presidente del consiglio comunale.
Risulta significativo il fatto che il neo eletto presidente del consiglio comunale aveva fortemente appoggiato la candidatura del sindaco.
Detti amministratori sono coinvolti, unitamente ad un altro assessore, in un'indagine avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania in relazione al fenomeno criminale della cosiddetta ecomafia; della vicenda si trattera' piu' diffusamente nel prosieguo.
L'amministrazione e' stata caratterizzata da instabilita'. Si sono infatti dimessi, nel tempo, l'assessore coinvolto nelle indagini di cui si e' detto, il presidente del consiglio comunale e, piu' recentemente, la maggioranza assoluta dei consiglieri, tanto che e' stato disposto, con d.P.R.S. in data 31 gennaio 2013, ai sensi delle specifiche disposizioni normative regionali, l'affidamento delle funzioni consiliari ad un commissario straordinario, in carica fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.
Il forte legame tra l'amministrazione e la criminalita' organizzata si riscontra nell'affidamento di servizi pubblici e di approvvigionamento di beni per le esigenze del comune ad una ditta, il cui titolare e' stato condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, quale affiliato a un noto clan catanese.
Lo stesso comune ha acquistato in via diretta dalla predetta ditta delle pedane antisdrucciolo per la realizzazione di passerelle a mare, anche se il bene oggetto di compravendita non risulta tra quelli prodotti da quella tipologia di impresa. Dagli elementi raccolti dalla commissione d'indagine emerge che la stessa ditta ha operato, in regime monopolistico, fin dal 2008, anche per la fornitura dei servizi di manutenzione dei dispositivi antincendio, essendo stata incaricata, in via diretta, di revisionare tutte le apparecchiature antincendio presenti negli edifici comunali e nei plessi scolastici, nonche' di provvedere alla fornitura di estintori per le esigenze del comune.
La procedura utilizzata dall'ente per l'affidamento di quest'ultima fornitura presenta evidenti ed incontrovertibili irregolarita', che hanno favorito la ditta in questione. Infatti, durante l'indagine di mercato, la ditta controindicata e' stata invitata dall'ufficio competente alla gestione degli affidamenti a formulare la propria formale offerta, solo dopo che le altre imprese interpellate avevano inoltrato la propria proposta circa il prezzo richiesto per il prodotto.
La predetta ditta controindicata, con un risibile ribasso rispetto al miglior prezzo delle altre offerenti, si e' aggiudicata la fornitura degli estintori.
Altro esempio del malcostume amministrativo che ha caratterizzato la gestione del comune si rinviene in relazione all'affidamento degli interventi di ampliamento di un plesso scolastico comunale.
L'impresa aggiudicataria ha chiesto ed ottenuto dal comune di potersi avvalere, per i lavori di scavo e movimento terra, di una ditta, la cui sede legale coincide con la residenza di un soggetto vicino ad una organizzazione criminale locale, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, quale affiliato ad un clan locale, legato da vincoli familiari con l'amministratore unico della stessa ditta. Nel recente passato, lo stesso soggetto era stato destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Nello specifico, gli organi elettivi non hanno esercitato l'attivita' di vigilanza e controllo cui sono deputati per legge, per arginare il rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti del comune, consentendo in tal modo che aziende riconducibili ad ambienti controindicati svolgessero lavori di competenza comunale.
Nel 2008 e' stata avviata un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Catania nel settore delle cosiddette ecomafie, che ha interessato 14 comuni della fascia ionica e pedemontana ottica, tra cui rientra Mascali, compresi nel cosiddetto "ATO-CT1, Ambito territoriale ottimale Catania 1". L'indagine ha riguardato, in particolare, soggetti ed attivita' riconducibili a due societa' di servizi che assicurano sia la gestione integrata dei rifiuti in quell'area territoriale che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei predetti 14 comuni.
La magistratura inquirente ha accertato l'esistenza di rapporti tra il sindaco di Mascali, il predetto assessore al tempo in carica, l'allora responsabile del servizio presso l'assessorato ed il responsabile operativo della societa' che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'area territoriale di cui si sta trattando.
Quest'ultimo, pluripregiudicato ed elemento di spicco della criminalita' organizzata di stampo mafioso, e' considerato l'interfaccia tra i tre grandi centri di interesse che operano in ambito ambientale. il mondo imprenditoriale, che tende a massimizzare i profitti degli investimenti, accostandosi ai sodalizi mafiosi; le organizzazioni criminali, che gestiscono e controllano le attivita' economiche per trarne il massimo vantaggio; gli amministratori locali, che ottengono un positivo ritorno in termini economici ed elettorali, attraverso l'appoggio degli altri due centri di interesse.
Gli atti dell'indagine della Direzione distrettuale antimafia hanno posto in evidenza non solo il ruolo di interfaccia svolto dal predetto responsabile operativo della societa' sopra menzionata, ma anche la sua posizione di socio responsabile di una cooperativa, operante nello stesso territorio ed avente gli stessi scopi sociali della citata societa' di servizi. E' a detta cooperativa che il comune di Mascali ha affidato, con determina dirigenziale del 29 gennaio 2009, il servizio di rimozione e smaltimento degli inerti abbandonati presso spazi pubblici del territorio comunale, con compensi che gli organi investigativi hanno considerato maggiorati rispetto alle reali esigenze.
E' significativa la circostanza che il servizio in questione era gia' compreso proprio nel contratto con la societa' di servizi, incaricata della gestione e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che la stessa non abbia adempiuto all'obbligo contrattuale.
L'esito delle indagini ha portato all'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale nei confronti del socio responsabile della cooperativa, accusato di appartenere ad associazioni di stampo mafioso e di corruzione aggravata in concorso con gli amministratori del comune di Mascali.
Da fonti tecniche di prova si evincono stretti rapporti tra i citati soggetti, improntati alla massima reciproca disponibilita' e che sottendono a precisi ritorni per le parti interessate.
Il sindaco otterra' dal socio responsabile della cooperativa le assunzioni di personale richieste, in cambio dell'affidamento diretto dei lavori di bonifica e pulitura delle micro discariche.
Dagli elementi raccolti, gli inquirenti hanno delineato la natura sinallagmatica del rapporto tra i predetti soggetti, che avrebbero in tal modo saldato il circuito clientelare tra gli amministratori e il piu' volte citato socio della cooperativa.
Limitatamente alla fattispecie penale della corruzione aggravata, in sede di ricorso al tribunale per il riesame, e' stato sostenuto che non e' conforme ai doveri d'ufficio di un pubblico amministratore l'affidamento di un servizio alla ditta privata di un terzo, con il quale si concordi preventivamente l'importo del lavoro e la presentazione della domanda, con corrispondente onere economico per l'amministrazione, laddove il medesimo servizio risulti compreso in un contratto di appalto affidato a diversa ditta. nella quale il terzo sia impiegato; ditta che non adempie dolosamente allo svolgimento di quanto prescritto dal contratto, pur percependone il relativo compenso, con ulteriore aggravio economico per l'ente. Dalla vicenda risultano palesemente e platealmente violati sia il principio di buon andamento dell'amministrazione, con specifico riferimento all'economicita' della gestione, sia quello di imparzialita'.
Gli elementi raccolti rendono plausibile, nel loro insieme, nella concreta realta' contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalita' organizzata, anche se il valore indiziario degli elementi raccolti dovesse essere giudicato insufficiente all'avvio dell'azione penale. Infatti, la costante giurisprudenza, confermata dagli orientamenti piu' recenti, valorizza il differente grado di sufficienza del valore indiziario dei dati nel procedimento finalizzato all'adozione della misura dissolutoria dell'ente rispetto a quello richiesto in sede penale.
Ad ulteriore riprova del modus operandi dell'amministrazione, nella relazione del prefetto di Catania viene citata l'elargizione di un sussidio in favore di un soggetto, pluripregiudicato, arrestato per il reato di' associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione.
Il contributo e' stato elargito dall'ente, a distanza di soli tre giorni dalla domanda, senza alcuna verifica circa il possesso dei requisiti che, secondo le disposizioni del regolamento sui servizi sociali adottato con delibera consiliare del 5 agosto 2009, avrebbero dovuto essere controllati dai competenti servizi sociali.
A seguito dell'esame della documentazione relativa a detto contributo, la commissione d'indagine ha evidenziato la discordanza tra la motivazione dell'istanza a supporto della richiesta, che faceva riferimento alla grave situazione economica del richiedente, e quella indicata sul mandato di pagamento, attestante una prestazione lavorativa.
E' significativa la circostanza che la somma erogata e' appena sotto soglia rispetto al valore indicato dalla vigente normativa per la tracciabilita' dei flussi finanziari.
E' un segnale allarmante, evidenziato dal prefetto di Catania, che l'ex presidente del consiglio comunale, pur dopo le dimissioni, eserciti influenza sull'attivita' amministrativa del comune, continuando a frequentare quegli uffici e a disporre della documentazione agli atti, non avendone titolo in quanto non riveste piu' alcun ruolo in seno all'ente.
L'insieme dei suesposti elementi e' idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volonta' degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialita' di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.
Sebbene il processo di recupero del comune ai canoni di legalita' sia gia' iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni della Regione siciliana, per garantire il completo affrancamento dell'ente dalle influenze della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.
L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Mascali (Catania), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: Cancellieri
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013 Interno, registro n. 2, foglio n. 303
 
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