Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 marzo 2013
Estensione di impiego del prodotto fitosanitario «CABRIO DUO».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della. legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'art. 40 concernente «Riconoscimento reciproco»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Visto il decreto del 21 maggio 2009 con il quale e' stato registrato al n. 13126 il prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO a nome dell'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8;
Vista l'istanza presentata dall'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, diretta ad ottenere, tramite la procedura del riconoscimento reciproco di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'estensione d'impiego relativamente alle colture carciofo e melanzana, gia' autorizzate in Francia, e alla malattia dell'oidio sulle colture cetriolo e zucchino, gia' autorizzata in Grecia, del prodotto fitosanitario in questione;
Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Visto il parere espresso in data 16 gennaio 2013 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole all'estensione d'impiego relativamente alle colture carciofo e melanzana e alla malattia dell'oidio sulle colture cetriolo e zucchino, del prodotto fitosanitario CABRIO DUO;
Vista la nota dell'Ufficio in data 11 febbraio 2013 con la quale e' stata richiesta la documentazione e i dati tecnico-scientifici aggiuntivi, per il completamento dell'iter autorizzativo;
Vista la nota pervenuta in data 19 marzo 2013 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Decreta:

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alle colture carciofo e melanzana e alla malattia dell'oidio sulle colture cetriolo e zucchino, del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO registrato al n. 13126 in data 21 maggio 2009, a nome dell'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB) - via Marconato 8, preparato negli stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzati.
E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.
Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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