Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma della Sardegna nelle attivita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012. (Ordinanza n. 79).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, recante: «Ulteriori disposizioni per il completamento delle attivita' programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi posti in essere dal commissario delegato;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note n. 8433 del 10 dicembre 2012, n. 336 e n. 354 del 18 gennaio 2013, n. 654 del 31 gennaio 2013, n. 847 del 7 febbraio 2013, n. 1165 del 20 febbraio 2013, n. 1897 del 19 marzo 2013 della regione autonoma della Sardegna;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna, con nota n. 1992 del 22 marzo 2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La regione autonoma della Sardegna e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, con le risorse destinate allo scopo e presenti sul bilancio regionale.
2. Nel rispetto dell'ordinamento e dell'organizzazione della regione autonoma della Sardegna i soggetti responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi stessi sono individuati, rispettivamente per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, nell'assessorato ai lavori pubblici, mentre per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), della medesima ordinanza n. 4010/2012 nell'assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica. I predetti assessorati sono autorizzati a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvedono alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presenza ordinanza i medesimi assessorati provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli assessorati provvedono, per il tramite della presidenza della regione autonoma della Sardegna, a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Il commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, provvede, entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza a trasferire all'assessorato ai lavori pubblici e all'assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica della regione autonoma della Sardegna copia della documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e provvede, entro trenta giorni dalla medesima data, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Per il completamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 4010/2012, al fine di consentire l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad esse connesse, l'assessorato ai lavori pubblici provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5693, che viene intestata al direttore pro tempore del servizio infrastrutture dell'assessorato ai lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessita' del perdurare della contabilita' speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. La medesima regione e' autorizzata, a trasferire sulla predetta contabilita' speciale la somma di euro 2.169.411,92 ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012.
5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il predetto direttore puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
6. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale di provenienza regionale sono trasferite al bilancio della regione autonoma Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano di cui al comma 5.
8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in deroga al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 70, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 11; 88, commi 1, 2 e 4; 95, commi 3 e 4; 96, comma 7; 145, comma 1, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.
10. L'assessorato ai lavori pubblici e l'assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica a seguito della conclusione di tutti gli interventi previsti dalla presente ordinanza provvedono ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2013

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone