Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 11 aprile 2013
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per il distacco dei Comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013. (Delibera n. 260/13/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013;
Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;
Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2013, recante «Indizione di due referendum per il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2013;
Viste le note del 4 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilita' di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorita' ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013», ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai referendum indetti ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, fissati per i giorni 21 e 22 aprile 2013, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione
5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 22 aprile 2013.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita' www.agcom.it.
Roma, 11 aprile 2013

Il Presidente: Cardani Il commissario relatore: Martusciello
 
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