Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 febbraio 2013
Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, concernente l'attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne e in particolare:
- l'art. 3, commi 6 e 7, con cui si demanda al Ministero della salute l'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto attuativo in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne al fine di stabilire i criteri e le modalita' per consentire le deroghe alla densita' massima di allevamento, nonche' le procedure che devono essere adottate per determinare la densita' di allevamento;
- l'art. 4, comma 3, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire i criteri e le modalita' per l'organizzazione, lo svolgimento, nonche' il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione, per il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita e per il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010;
- l'art. 6, comma 2, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale al proprietario, al detentore degli animali e all'autorita' sanitaria territorialmente competente dei dati relativi alle condizioni di benessere animale al macello;
- l'art. 8, comma 5, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le condizioni di violazione gravi al benessere animale;
- l'allegato I, punti 11 e 12 del predetto decreto legislativo, con cui si demanda al Ministero della salute di adottare, rispettivamente, un modello di registro dei dati di allevamento di polli da carne e i criteri generali per autorizzare gli interventi di troncatura del becco e di castrazione dei polli;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, concernente la documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riguardo all'art. 19, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita' (SCIA);
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 9/CSR);

Decreta:

Art. 1
Determinazione della densita' di allevamento di polli da carne

1. La densita' di allevamento, come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, di seguito denominato: "decreto legislativo", e' determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno venticinque polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone, registrati secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri, come definita all'art. 2, comma 1 lett. h) del citato decreto legislativo.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Criteri e modalita' per l'aumento in deroga della densita' di
allevamento di polli da carne

1. Il proprietario o il detentore puo' ricorrere a una densita' di allevamento superiore a quella massima stabilita all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il proprietario o detentore trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita' (SCIA) all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente effettua un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari, applicando, in caso vengono riscontrate violazioni o carenze, le sanzioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo.
 
Art. 3
Criteri e modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi
di formazione nonche' per il riconoscimento dell'esperienza
acquisita del personale che si occupa dei polli da carne

1. Le associazioni di categoria presentano istanza di nulla osta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo, sulla base dei criteri indicati nel modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'azienda sanitaria locale rilascia il nulla osta per l'effettuazione dei corsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensione del termine per l'acquisizione di integrazioni della documentazione.
2. I corsi di formazione hanno una durata minima di otto ore e trattano gli argomenti riportati nell'allegato IV del decreto legislativo. E' individuato un medico veterinario scelto tra i docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il Ministero della salute in materia di benessere animale in allevamento in qualita' di responsabile referente del corso e per la trattazione degli aspetti didattico-scientifici. Nello stesso elenco sono individuati i docenti incaricati per lo svolgimento del corso di formazione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti.
3. Le associazioni di categoria possono individuare docenti non inclusi nell'elenco dei formatori di cui al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano una competenza specifica sugli argomenti trattati, comprovata da un'apposita valutazione del medico veterinario referente del corso.
4. Ai fini della verifica del conseguimento di una formazione adeguata, i partecipanti ai corsi di formazione sono sottoposti a una prova d'esame finale, consistente in un questionario di almeno venti domande a risposta multipla, equamente ripartite fra gli argomenti trattati durante il corso. L'esame si considera superato qualora l'esaminando abbia correttamente risposto ad almeno l'80% delle domande.
5. La commissione d'esame e' composta almeno da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale di cui al comma 1, al quale e' affidato il compito di verificare il regolare svolgimento della prova di esame e dal medico veterinario referente del corso.
6. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente rilascia ai partecipanti che superano la prova d'esame finale di cui al comma 4, un certificato di formazione, in conformita' al modello di cui all'allegato 4, valido su tutto il territorio nazionale, e detiene un registro dei certificati di formazione rilasciati.
7. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 6, il proprietario o detentore che alla data del 30 giugno 2010, gia' esercitava l'attivita' di allevamento dei polli, in alternativa alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al presente articolo, puo' essere direttamente ammesso alla prova d'esame finale di cui al comma 4.
 
Art. 4

Modalita' di comunicazione dei dati sul benessere animale riscontrati
al macello

1. Il veterinario ufficiale comunica, scegliendo la modalita' di invio, anche per via telematica e comunque corredata di riscontro, i dati di cui all'allegato III, punto 3 del decreto legislativo al proprietario, al detentore degli animali e all'azienda sanitaria locale del territorio in cui e' situato lo stabilimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il veterinario ufficiale utilizza un modello con le caratteristiche di cui all'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005.
 
Art. 5
Violazioni gravi al benessere animale

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo e' considerata violazione grave al benessere animale ogni situazione in cui gli animali sono gestiti e tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da segni evidenti di deterioramento della salute, senza che il proprietario o il detentore abbia intrapreso azioni appropriate per la risoluzione delle carenze o delle violazioni riscontrate.
 
Art. 6
Registrazione dei dati di allevamento di polli da carne

1. Nel corso delle ispezioni di cui all'allegato I, punto 8 del decreto legislativo, il proprietario o detentore registra i dati elencati all'allegato I, punto 11 del decreto legislativo, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero altri strumenti di registrazione gia' previsti e presenti in azienda, qualora contengano le medesime informazioni.
2. Le registrazioni dei dati di cui al comma 1 sono allegate al documento di scorta degli animali al macello di cui al decreto del Ministero della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96.
 
Art. 7

Criteri generali per autorizzare la troncatura del becco e la
castrazione dei polli da carne

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 12 del decreto legislativo, il proprietario o il detentore presenta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente istanza di autorizzazione per gli interventi di cui ai successivi commi.
2. Per la troncatura del becco, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo;
b) il parere di un medico veterinario;
c) i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato.
3. Per la castrazione dei polli, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) il nominativo del medico veterinario supervisore;
b) i nominativi del personale, specificamente formato dal medico veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento.
4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3, eseguiti in mancanza della prescritta autorizzazione, sono equiparati alle violazioni gravi al benessere animale di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 139
 
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