Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 aprile 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto nei territori dei comuni di Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno). (Ordinanza n.73).


IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dei contesti di criticita' in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e di compromissione delle opere gia' realizzate;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. In relazione al contesto di criticita' emergenziale conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla conclusione dell'intervento relativo alla sistemazione idraulica del versante medio basso della frana per un importo pari a euro 295.619.30 oltre IVA, ricompreso nel programma di intervento approvato con decreto del Commissario delegato n. 9 del 1° dicembre 2011, nonche' all'attuazione dei seguenti interventi di somma urgenza da realizzarsi con le relative procedure ordinarie:
a) interventi di somma urgenza al piede di frana e di sistemazione del Rio Schiavone per un importo complessivo massimo pari ad euro 150.000,00;
b) interventi di somma urgenza nella parte medio alta e nelle aree del settore «E» per un importo complessivo massimo pari ad euro 150.000,00.
2. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per far fronte, ai sensi del suddetto decreto n. 9, a tutte le obbligazioni gia' assunte a tutto il 30 aprile 2012 di cui all'allegata relazione tecnico/finanziaria, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare le residue risorse disponibili per gli interventi nel contesto di criticita' di cui trattasi, di cui al comma 4 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3868/2010 e successive modifiche ed integrazioni, disponibili nel bilancio del Dipartimento medesimo.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, altresi', al trasferimento delle opere e degli interventi gia' realizzati alla Regione Campania od agli altri soggetti ordinariamente competenti, unitamente alla copia della documentazione tecnica, amministrativa e contabile. Al termine dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al trasferimento delle opere e di copia della pertinente documentazione alla Regione Campania od agli altri soggetti ordinariamente competenti.
4. A conclusione degli interventi di cui al presente articolo, le eventuali risorse residue sono versate sulla contabilita' speciale di cui al successivo art. 2, comma 3.
 
Art. 2

1. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2 della presente ordinanza, la Regione Campania e' individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi gia' programmati conseguenti all'evento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e successive modifiche ed integrazioni e le attivita' di monitoraggio strumentale della frana, anche avvalendosi dei centri di competenza gia' attivi per il suddetto monitoraggio, nonche' al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al trasferimento alla Regione Campania di copia di tutta la pertinente documentazione tecnica, amministrativa e contabile, allegando una relazione sullo stato di attuazione del programma di interventi approvato con decreto n. 9 rep. 6454 del 1° dicembre 2011 da cui risultino gli interventi e le attivita' da completare in via ordinaria. Per l'attuazione del presente comma, nonche' per il trasferimento delle opere gia' ultimate e collaudate, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania e' individuato quale soggetto responsabile. Nelle more del trasferimento delle opere gia' ultimate e collaudate gli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie interessate continuano le attivita' di sorveglianza sulle stesse nell'ambito delle loro competenze e con le modalita' gia' in uso.
3. Per il completamento delle attivita' di cui alla tabella allegata alla presente ordinanza, gia' ricomprese nel programma di intervento approvato con decreto del commissario delegato n. 9 del 1° dicembre 2011, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad effettuare il versamento della somma di euro € 3.300.000,00 a valere sulle risorse disponibili per gli interventi nel contesto di criticita' di cui trattasi e disponibili nel bilancio del dipartimento, sulla contabilita' speciale n. 3180 che viene intestata al Coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione della Regione Campania per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessita' del perdurare della contabilita' speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi.
4. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al presente articolo residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
5. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 4 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite sul bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
6. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
7. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
8. Il coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione della Regione Campania a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 3, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
 
Art. 3

1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione del fenomeno franoso di cui alla presente ordinanza l'assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania si avvale dell'opera di un Comitato tecnico-scientifico composto da otto membri di cui due nominati dal Dipartimento della protezione civile, due nominati dalla Regione Campania, e quattro nominati dai centri di competenza che operano per il monitoraggio della frana.
2. L'assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania provvede alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico, prevedendo che l'opera del medesimo venga svolta a titolo gratuito.
3. Con successivo provvedimento dell'assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania verranno disciplinate le modalita' di funzionamento del predetto comitato.
 
Art. 4

1. La Regione Campania e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' in atto nei territori di Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Campania, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
3. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della medesima Regione, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, le risorse disponibili sulle contabilita' speciali n. 2941 e n. 1392 vengono intestate al coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche attuazione ed espropriazione della Regione Campania fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, e comunque non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessita' del perdurare della contabilita' speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 4 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
6. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite sul bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile ed il coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche attuazione ed espropriazione della Regione Campania, a seguito, rispettivamente, dell'attivita' di competenza e della chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 4, provvedono, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2013

Il capo del dipartimento: Gabrielli
 
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