Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 18 ottobre 2012
Misura e modalita' di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9, gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012). (Delibera n. 479/12/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 18 ottobre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2005, ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all'Autorita' a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2008, ed in particolare l'art. 19, comma 2, il quale prevede che l'Autorita' delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un'apposita struttura, e l'art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Tale contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS», con la quale l'Autorita', in attuazione del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l'istituzione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Vista la delibera n. 65/12/CONS del 2 febbraio 2012 recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS e successive modifiche e integrazioni» con la quale l'Autorita', nel razionalizzare l'assetto organizzativo dei propri Uffici, ha modificato la denominazione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva in Ufficio diritti digitali;
Vista la delibera n. 681/11/CONS del 12 dicembre 2011, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2011 (stagione sportiva 2010/11)», con la quale l'Autorita' determinava nello 0,3 per mille la misura del contributo per la stagione sportiva 2010/11;
Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 9 del 2008, per «organizzatore della competizione» si intende il soggetto cui e' demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 9 del 2008, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Societa' di Pallacanestro serie A e la Legadue di Basket mentre, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;
Considerato che per «stagione sportiva» di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 9 del 2008 si intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;
Considerato che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l'anno 2012 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2011/12;
Tenuto conto che la gestione collettiva della vendita ha comportato un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in quanto ricavi in precedenza riconducibili a diritti venduti singolarmente dagli organizzatori degli eventi, non assoggettati all'obbligo di contribuzione, costituiscono ora oggetto di cessioni gestite unitariamente dalle organizzatori delle competizioni che si qualificano come soggetti contribuenti;
Considerato che l'art. 27 del decreto legislativo n. 9/2008, recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce i criteri applicabili «al fine di consentire un'applicazione graduale» delle norme ivi previste, ponendo il 2010 come anno a partire dal quale si applicano a regime le nuove norme poste dal decreto medesimo;
Ritenuto di replicare nella materia de qua il principio dell'applicazione graduale, e pertanto di poter confermare il contributo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2008 nella misura dello 0,3 per mille per la stagione sportiva 2011/2012;
Considerato che la stima delle entrate risulta non in contrasto con il bilancio di previsione 2012;
Vista la delibera n. 650/11/CONS del 30 novembre 2011, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2012» e in particolare l'art. 2 che conferma l'esenzione dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2011;
Ritenuto opportuno confermare l'estensione al caso di specie delle esenzioni gia' previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorita' ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto compatibili;
Ritenuto pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;
Vista la relazione illustrativa della Direzione Servizi Media;
Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorita' dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Societa' di Pallacanestro serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico e' fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2011/12, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.
2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Avvertenza:
La delibera del 12 dicembre 2011, n. 681/11/CONS
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
pubblicata in questa Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, determina, in ottemperanza al combinato disposto
dagli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9/08
e dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, la misura e le modalita' di versamento del
contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per
l'anno 2012. La delibera, in ossequio al dettato normativo
citato, e' stata approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2012, ai fini della
sua esecutivita', pertanto il termine per l'effettuazione
del previsto versamento deve intendersi posticipato al 31
luglio 2012, in luogo di quello del 31 maggio 2012
originariamente previsto.
Le istruzioni relative alle modalita' di versamento del
contributo sono disponibili sul sito dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Modalita' di versamento e comunicazioni

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2013, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9, comunicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2013, i dati anagrafici ed economici richiesti, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento.
3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.
4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonche' l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 18 ottobre 2012

Il presidente: Cardani
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone