Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 28
Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'
1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191:
a) con riguardo agli istituti di cassa integrazione guadagni avendo a riferimento le unita' produttive ubicate nel territorio provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguardante contemporaneamente piu' unita' produttive della medesima impresa ubicate anche al di fuori del territorio provinciale, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero;
b) con riguardo agli istituti di disoccupazione e di mobilita' avendo a riferimento i beneficiari delle prestazioni che risiedono nel territorio provinciale.
2. La delega di cui al comma 1 comprende tutte le prestazioni previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei diversi settori merceologici, agli istituti della cassa integrazione, della disoccupazione e della mobilita' e agli istituti previsti in loro sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese le forme di sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 106 e 124,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009 n. 302, S.O.:
«Art. 2 - 106. Le disposizioni recate dai commi da
107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e successive modificazioni.
Art. 2 - 124. Sono delegate alle province autonome di
Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di
cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da
esercitare sulla base di conseguenti intese con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la
possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi
con quest'ultimo. Le predette province autonome possono
regolare la materia sulla base dei principi della
legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri
di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per
l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle
province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c)
del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del
presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'art. 107, primo comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del
1972:
«Art. 107 - 1. Con decreti legislativi saranno
emanate le norme di attuazione del presente statuto,
sentita una commissione paritetica composta di dodici
membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del
Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di
Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono
appartenere al gruppo linguistico tedesco.»

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2, comma 124, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153 S.O.:
«Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
- 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi
sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con
piu' di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal
numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere
dal numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi
2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso
l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno
2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di
sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale, con la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui al
comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base
degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla
natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di
ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'
obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di
cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto
all'assicurazione sociale per l'impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime
modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia
di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli
accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al
comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4
possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma
confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi
22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4
nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita'
e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti
settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed
istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi
interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai commi
da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai
lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita'
produttive interessate. Ove a seguito della predetta
trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo
bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi
previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti
da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di
solidarieta' quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai
fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero
integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela
del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di
sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi
bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare:
requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e
requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta
gestione e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi
per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a
carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del
presente articolo. La durata massima del trattamento non
puo' superare novanta giornate da computare in un biennio
mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle
risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali comunque superiori ai quindici
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, per i quali non siano stipulati,
entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai
sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, un fondo di solidarieta' residuale, cui
contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei
settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23,
24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per
una durata non superiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio
mobile, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale
provvede un comitato amministratore, avente i compiti di
cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La
partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano
le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5
per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma
32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro,
un contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19
hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi
4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia'
acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno
obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di
bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario
macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al
comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha
facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo,
sulla base della proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma
29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la
prestazione di un assegno ordinario di importo pari
all'integrazione salariale, di durata non superiore a un
ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare
in un biennio mobile, in relazione alle causali previste
dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria
o straordinaria.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare
le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o
durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai
commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e'
computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo'
altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in
relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la
contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
del comma 4 provvede un comitato amministratore con i
seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi
e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine
alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a
dieci, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai
componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino
profili di illegittimita', da parte del direttore generale
dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
entro il 30 giugno 2013.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42
determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
regolamento del relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dalla presente legge con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata
alle norme previste dalla presente legge con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
di accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291;
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai
sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non
puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta
giorni consecutivi al momento della presentazione della
domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia
intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la
risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata
un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino
gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione
garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate
oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di
sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle
procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per
la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476
e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore
all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.».
 
Art. 2
Disposizioni in tema di potesta' legislativa delle province autonome
di Trento e di Bolzano in tema di ammortizzatori sociali
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, le province possono regolare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti e i criteri di accesso, nonche' sui destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano esclusivamente a carico di risorse di bilancio delle medesime province. La potesta' normativa provinciale comprende la possibilita' di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari. In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, le province possono condizionare ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o l'istituzione di nuove prestazioni da parte delle Province non comprende la possibilita' di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.
2. Le province, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, adeguano le proprie leggi ai principi delle disposizioni legislative dello Stato in materia di ammortizzatori sociali entro i sei mesi successivi alla pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esse stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Le leggi provinciali di adeguamento devono in ogni caso assicurare le eventuali prestazioni economiche piu' favorevoli previste dalla nuova legislazione statale a decorrere dall'efficacia della stessa. Nel caso in cui le leggi dello Stato sopprimano o riducano prestazioni, fino all'adeguamento della legislazione provinciale secondo quanto previsto da questo comma, gli eventuali oneri per tali prestazioni rimangono a carico delle province.
 
Art. 3

Disposizioni per il coordinamento degli interventi statali e
provinciali

1. Salvo che la legge provinciale disponga diversamente, alla concessione e all'erogazione dei trattamenti nazionali e provinciali provvede l'Istituto nazionale di previdenza sociale con oneri a proprio carico; rimane fermo in ogni caso che l'INPS eroga i trattamenti stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse ordinariamente assegnate all'Istituto per il pagamento dei trattamenti previsti dalla legislazione dello Stato nonche' delle risorse anticipate dalla provincia interessata per gli eventuali trattamenti piu' favorevoli.
2. Salvo diverso accordo, nel caso in cui la legge provinciale preveda che allo svolgimento di tutti o alcuni dei predetti compiti provvede la provincia, l'INPS corrisponde alla medesima, con cadenza pattuita o altrimenti semestrale, le somme da essa erogate nel periodo di riferimento per la parte corrispondente alle prestazioni dovute ai sensi della disciplina statale.
3. Al fine di coordinare e raccordare gli interventi, anche in relazione ai rapporti finanziari e all'attivita' di vigilanza, l'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e ciascuna provincia potra' prevedere la facolta' del reciproco avvalimento tra ciascuna delle due province e l'INPS per l'erogazione di prestazioni e per la riscossione di contributi di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La medesima intesa, nel rispetto dei limiti posti all'INPS dalle disposizioni statali in materia di personale, prevede altresi' le condizioni per l'attivazione della mobilita' del personale tra l'INPS e le province nonche' per la reciproca messa a disposizione di personale attraverso il comando. L'intesa prevede inoltre l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra INPS e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonche' l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS. Ciascuna provincia definisce con la direzione provinciale dell'INPS i necessari accordi operativi, ivi compresi quelli per il coordinamento delle rispettive funzioni e per la specificazione dei rapporti finanziari anche per i fini del comma 1.
4. Rimangono di competenza dello Stato i profili concernenti gli sgravi contributivi e gli incentivi all'occupazione previsti dalla normativa statale, ferme restando le competenze riconosciute alle province ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto. Resta ferma la disciplina statale, anche per i profili finanziari, in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'importo delle prestazioni erogate in misura eccedente a quello previsto dalla normativa statale e' escluso dal contributo previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli art. 72, 73 e 79 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:
«Art. 72 1. Le province possono stabilire imposte e
tasse sul turismo.»
«Art. 73 1. La regione e le province hanno facolta'
di istituire con leggi tributi propri in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie
di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche
istituite con legge provinciale costituiscono tributi
propri.
1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali
per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in
ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni,
detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote
superiori definite dalla normativa statale.»
«Art. 79 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la regione e le province concordano con
il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai
saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi
restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,
spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al
patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri
enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle
universita' non statali di cui all' articolo 17, comma 120,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli
altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non
si applicano le misure adottate per le regioni e per gli
altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti
positivi in termini di indebitamento netto derivanti
dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province
vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed
esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla
gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione
della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche'
al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di
stabilita' interno, non trovano applicazione con
riferimento alla regione e alle province e sono in ogni
caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo.
La regione e le province provvedono alle finalita' di
coordinamento della finanza pubblica contenute in
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando
la propria legislazione ai principi' costituenti limiti ai
sensi degli articoli 4 e 5.».
 
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