Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 28 febbraio 2013
Regolamento concernente le modalita' e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Delibera n. 186/13/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e in particolare l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13 che affida all'Autorita' il compito di effettuare il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare gli articoli 13, comma 2, e l'art. 16, comma 3;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e in particolare l'art. 44 di attuazione degli articoli 13 e 16 della direttiva sui servizi di media audiovisivi;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176, ed in particolare l'art. 3 che modifica l'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Vista la delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008, recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;
Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 128;
Visto la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante approvazione del «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti», come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193 e dalla delibera n. 188/11/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2011, n. 91;
Vista la delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011, recante approvazione del «Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2011, n. 41;
Visto il decreto interministeriale del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 22 febbraio 2013, in materia di criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e quote di riserva nell'ambito delle percentuali previste dall'art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone l'entrata in vigore il 1° luglio 2013;
Considerato che l'Autorita', in attuazione di quanto disposto dalla propria legge istitutiva, effettua, anche per il tramite di soggetti esterni individuati attraverso apposite procedure di gara, il monitoraggio nelle aree del pluralismo politico e sociale, delle garanzie dell'utenza, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
Considerato che, quanto all'area degli obblighi generali di programmazione la citata attivita' di monitoraggio ha ad oggetto gli obblighi di programmazione quotidiana dei principali fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari operanti in ambito nazionale;
Considerato che con delibera n. 430/12/CONS del 20 settembre 2012 l'Autorita' ha indetto una consultazione pubblica concernente le modalita' e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento in produzioni audiovisive europee ed indipendenti, in ottemperanza all'onere attribuitole dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, cd. decreto correttivo al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte di Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche Associate (prot. 59920 del 26 novembre 2012), Associazione produttori televisivi (prot. 56973 del 13 novembre 2012), Discovery Italia S.r.l. (prot. 56496 del 12 novembre 2012), Associazione 100 Autori (prot. 54718 del 5 novembre 2012), Associazione televisioni digitali indipendenti (prot. 56316 del 9 novembre 2012), FOX International Channels Italy S.r.l. (prot. 56509 del 12 novembre 2012), Sky Italia S.r.l. (prot. 56446 del 9 novembre 2012), RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. (prot. 56465 del 9 novembre), RTI S.p.a. (prot. 56502 del 12 novembre 2012), Telecom Italia S.p.a. (prot. 56151 dell'8 novembre 2012) e Telecom Italia Media Spa (prot. 56534 del 12 novembre 2012);
Sentiti in audizione i rappresentanti di Associazione AERANTI-CORALLO in data 13 novembre 2012, Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche Associate in data 26 novembre 2012, Associazione produttori televisivi in data 19 novembre 2012, Associazione 100 Autori in data 20 novembre 2012, Associazione documentaristi italiani DOC/IT in data 19 novembre 2012, Discovery Italia S.r.l. in data 12 novembre 2012 e RTI S.p.A. in data 20 novembre 2012;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e a quanto emerso in sede di audizione con i soggetti che ne hanno fatto richiesta, come di seguito sinteticamente esposte:
1. MODALITA' DI VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA DI PROGRAMMAZIONE
E DI INVESTIMENTO (ART. 1)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti hanno suggerito all'Autorita' di introdurre la possibilita' aggiuntiva di avvalersi di informazioni provenienti da fonti terze, spontanee o periodicamente consultate, incluse le Associazioni di categoria che rappresentano il settore della produzione e distribuzione audiovisiva.
Secondo un altro soggetto la previsione di «regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche» deve essere motivata da specifiche esigenze conoscitive risultando, diversamente, gravosa ed invasiva per le imprese, nonche' di dubbia compatibilita' con lo stesso principio di economicita' dell'azione amministrativa, considerati i tempi e i costi delle ispezioni.
Sempre con riferimento alle ispezioni e' stato invece chiesto di inserire un riferimento espresso alle disposizioni in materia di esercizio dei poteri ispettivi da parte dell'Autorita' con particolare riferimento alla delibera n. 220/08/CONS.
Un soggetto ha proposto l'eliminazione del comma 4 dell'art. 1 relativo alla trasmissione dei modelli in capo ai produttori indipendenti per l'inefficacia dello strumento dell'elenco dei produttori indipendenti istituito presso l'Autorita'.
Uno dei soggetti intervenuti ha proposto l'espressa esclusione dall'ambito di applicazione degli obblighi del Regolamento delle emittenti locali che trasmettono programmazione via satellite in modalita' simulcast. Il soggetto ha allargato la questione anche a coloro che trasmettono in simulcast parziale sul satellite con un palinsesto quasi identico al canale locale per i quali si chiede, parimenti, un meccanismo semplificato. In questo caso la previsione di una deroga automatica, sarebbe giustificata dalla sussistenza di un palinsesto rivolto ad un pubblico locale dimostrata da una percentuale del simulcast piuttosto alta (dal 60% in poi).
Alcuni soggetti rilevano come l'art. 17 della direttiva 2010/13/UE riferisca la base di calcolo della quota di investimento in favore dei produttori indipendenti al bilancio destinato alla programmazione, e non ai ricavi, sicche' gli obblighi imposti dalla normativa italiana, calcolati sui ricavi complessivi da attivita' tipica, risultano in contrasto con le disposizioni comunitarie e sono pertanto da disapplicare.
Osservazioni dell'Autorita'

Con riferimento alla necessita' di raccogliere un ventaglio completo di informazioni nell'esercizio delle sue verifiche, si ritiene opportuno avvalersi oltre che del monitoraggio e delle autocertificazioni di emittenti e produttori anche dei dati risultati da richieste di informazioni e da attivita' ispettive. A tal riguardo si ritiene di poter inserire l'espresso riferimento ai poteri di cui alla delibera n. 220/08/CONS al fine di circoscrivere il potere generale dell'Autorita' in materia di ispezioni rispetto all'ambito di applicazione del presente regolamento.
In relazione alla proposta di eliminare la previsione di cui al comma 4 dell'art. 1, inerente l'obbligo di trasmissione dei modelli in capo ai produttori, essa appare accoglibile, potendo essere considerate sufficienti a tali fini delle verifiche a campione sui dati in possesso dei produttori al fine di accertare la corrispondenza con quanto comunicato dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
Con riferimento alla proposta di escludere dagli obblighi del regolamento i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 22 del Testo unico, ritrasmettono in simulcast il proprio palinsesto o che hanno un palinsesto destinato al solo pubblico locale, si osserva che trattasi di una precisazione della disposizione di cui all'art. 44, comma 5, del Testo unico. Quest'ultima previsione, invero, esonera esplicitamente i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale dalla promozione della produzione audiovisiva europea ed indipendente, in armonia con quanto disposto dall'art. 18 della Direttiva 2010/13/UE che esclude l'applicazione del regime delle quote alle trasmissioni televisive che si rivolgono a un pubblico locale.
Per quanto concerne la base di calcolo degli investimenti, si rileva preliminarmente come il regolamento in oggetto disciplini esclusivamente le modalita' di verifica degli obblighi e non il loro contenuto sostanziale, che pertanto non risulta inciso dal presente intervento regolamentare. Inoltre, la disposizione e' disciplinata da una norma di rango primario piu' restrittiva che riflette la scelta del legislatore italiano di adottare disposizioni piu' rigorose rispetto alle norme di armonizzazione minima contenute nella direttiva, e dunque compatibili con la stessa, non sussistendo pertanto le ragioni per una disapplicazione da parte dell'Autorita', la quale non potrebbe derogare alle sovrane scelte del legislatore.
2. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN FORMA AGGREGATA SUL SITO DELL'AUTORITA'
(ART. 1)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti hanno suggerito la pubblicazione dei dati nella forma piu' dettagliata possibile pur nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. E' stata quindi chiesta la disaggregazione dei dati in modo da distinguere fra i diversi soggetti obbligati, i singoli fornitori di servizi di media (lineari o non lineari), il genere e il sottogenere di programma e la tipologia di investimento. In tale ottica suggeriscono altresi', in quanto determinante ai fini del raggiungimento della soglia, la pubblicazione sia dell'impegno finanziario affrontato dall'emittente nell'investimento, sia il relativo consumo tramite messa in onda.
Altri soggetti escludono la necessita' della pubblicazione dei dati economici, proponendo la sola indicazione di quelli relativi al totale del mercato su base annuale, senza alcun elemento che possa consentire di ridurre specifiche informazioni a singoli soggetti.
Altri soggetti suggeriscono di pubblicare i dati sul sito non solo in forma aggregata, ma anche in forma anonima, sicche' non siano riconducibili al singolo fornitore di servizi di media audiovisivi al quale si riferiscono.
Ad avviso di un soggetto sarebbe opportuno inserire un riferimento espresso alla tutela dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
Nell'ambito della consultazione e' stata espressa dalla generalita' dei partecipanti una posizione favorevole rispetto all'approccio seguito dall'Autorita' nella relazione annuale 2012 sull'attivita' svolta e sui programmi di lavoro nella parte in cui i dati relativi alle verifiche svolte sono stati riportati in forma percentuale. Altrettanto favorevolmente e' stata accolta la previsione di riunioni periodiche con gli operatori del settore per l'illustrazione dei dati, come peraltro auspicato anche dalla Commissione europea in vista della presentazione della reportistica prevista dalla Direttiva.
Osservazioni dell'Autorita'

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del Testo unico, con riguardo alle informazioni e ai dati ricevuti, l'Autorita' ha ritenuto opportuno accogliere l'esigenza di riservatezza richiamando espressamente il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».
In tale quadro, ferma restando la pubblicazione dei dati in forma aggregata nella relazione annuale, guarda con favore ad una rilevazione sistematica dei dati di mercato anche non direttamente connessi agli obblighi di programmazione e investimento, al fine di avviare un confronto periodico con i soggetti interessati.
3. CONTENUTO E FORMA DEI MODELLI PER LA RACCOLTA DEI DATI DI
PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO (ART. 2)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Con riferimento alla formulazione dell'art. 2, un soggetto intervenuto ha evidenziato come per i soggetti controllati, controllanti o collegati vadano considerati non gia' i ricavi, ma solo i dati relativi agli investimenti.
Inoltre, hanno costituito oggetto di alcune richieste di modifica da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione anche il contenuto dei modelli allegati allo schema di regolamento.
Con riferimento al «Modello Q Parte 2», un soggetto, solleva il problema dei dati relativi ai ricavi da vendita di offerte a carattere non sportivo. Propone di richiedere espressamente nel Modello l'indicazione disaggregata di tali ricavi e suggerisce, per gli operatori che offrono i contenuti sportivi in specifici pacchetti, l'obbligo di fornire all'Autorita' la metodologia di calcolo.
Sempre con riferimento al medesimo modello, uno dei soggetti chiede di specificare che e' mera facolta' del soggetto indicare anche i dati di investimento effettuati da societa' controllanti, controllate o soggette a controllo comune, limitatamente alla quota destinata al mercato italiano.
E' stata avanzata da alcuni soggetti la proposta di eliminare il «Modello Q Parte 3» inerente l'indicazione del produttore indipendente, ritenendola una richiesta non solo non prevista da alcuna disposizione normativa, ma anche molto gravosa per i fornitori di servizi di media che acquistano i diritti di sfruttamento sulle opere audiovisive.
Osservazioni dell'Autorita'

Appare meritevole di accoglimento l'emendamento proposto da parte di un soggetto intervenuto inerente l'inserimento dell'espressa previsione tra le informazioni richieste nei modelli «(...) degli introiti conseguiti da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distributive attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi». Tale previsione risulta utile al fine di specificare il computo degli investimenti effettuati da societa' controllate e collegate e le attivita' effettivamente qualificabili come investimenti in produzione indipendente. Con riferimento alla proposta di limitare il riferimento ai soli investimenti per quanto riguarda i soggetti controllanti, controllati o collegati, si reputa che la sostituzione della lett. b) del comma 2 con il richiamo espresso del testo di legge possa ritenersi assorbente anche a tali fini.
Quanto al modello dei produttori indipendenti (modello PI), si condivide la proposta di eliminazione ritenendola una richiesta non solo non prevista da alcuna disposizione normativa, ma anche molto gravosa per i fornitori di servizi di media che acquistano i diritti di sfruttamento sulle opere audiovisive.
Non appare, invece, accoglibile la proposta di eliminazione dell'indicazione del produttore indipendente, in quanto costituisce un elemento imprescindibile per lo svolgimento delle successive verifiche da parte dell'Autorita'.
3. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI GIA' INVIATE DAI FORNITORI DI SERVIZI
DI MEDIA AUDIOVISIVI E DAI PRODUTTORI MEDIANTI ALTRE SISTEMI DI
RACCOLTA INFORMAZIONI DELL'AUTORITA' (ART. 3)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti chiedono un riordino complessivo del sistema di raccolta dei dati in modo da coordinare i nuovi Modelli di cui allo schema di regolamento in esame con quelli previsti per il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e l'Informativa Economica di Sistema (IES).
Un soggetto mostra di non condividere l'orientamento dell'Autorita' in quanto i dati economici inseriti nell'Informativa Economica di Sistema sono raccolti con altre finalita' e non trovano coincidenza con quelli indicati nei modelli relativi agli investimenti in opere europee di produttori indipendenti.
Osservazioni dell'Autorita'

Quanto ai rilievi formulati, si osserva che saranno tenuti in conto compatibilmente con le esigenze del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dell'Informativa Economica di Sistema.
4. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE (ART. 3)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti

La maggior parte dei soggetti intervenuti propongono di uniformare il termine entro cui effettuare la comunicazione al 30 settembre di ciascun anno, data di scadenza per la presentazione dell'Informativa Economica di Sistema.
Un soggetto condivide il termine del 15 settembre soltanto ove sia precisato che i modelli sono quelli riferiti all'anno precedente.
Osservazioni dell'Autorita'

Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati, si propone di accogliere la proposta rappresentata da piu' parti di far decorrere il termine per l'invio dei dati al 30 settembre di ciascun anno in luogo del 15 settembre previsto all'art. 3, comma 1, dello schema originario, ferma la necessita' di un'eventuale compressione del termine ai fini di ottemperare alla presentazione della relazione biennale alla Commissione europea entro il termine stabilito da quest'ultima.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI
PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO (ART. 4)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone di specificare, laddove e' menzionata «l'effettiva disponibilita' di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma» che la disponibilita' sia valutata sotto il profilo delle esigenze editoriali e di programmazione, ovvero sotto il profilo della quantita' di prodotto realmente compatibile con la linea editoriale.
In alternativa, qualora l'Autorita' non volesse apportare delle modifiche alla norma in oggetto in tal senso, chiede che la norma venga letta ed interpretata in maniera che «l'effettiva disponibilita'» sia tale da garantire la predisposizione di un palinsesto in linea con le esigenze editoriali del richiedente.
Un altro soggetto suggerisce di modificare il testo dell'art. 4, comma 2, dello schema di regolamento, esplicitando che nell'esercizio della propria potesta' valutativa l'Autorita' accogliera' richieste di deroga totale solo in casi eccezionali ove non sia possibile concedere deroghe in misura parziale. La proposta e' volta ad evitare che la compressione delle attivita' affidate dalle emittenti ai produttori indipendenti attraverso lo svolgimento diretto di tali attivita' internamente alle stesse emittenti, possa costituire il fondamento per la proposizione di una richiesta di deroga. La concessione di una deroga parziale consentirebbe di mantenere l'obbligo di investimento in opere di produttori indipendenti nella misura in cui tale approvvigionamento non comporti oneri insostenibili per l'emittente.
Osservazioni dell'Autorita'

In relazione alle proposte avanzate dai soggetti intervenuti sul tema dei criteri di valutazione delle richieste di deroga, si osserva la necessita' di evitare ripetizioni all'interno delle delibere dell'Autorita' non necessarie delle disposizioni di rango primario, anche a fini di economicita' ove tali norme dovessero risentire di modifiche. In tale prospettiva sembra utile abrogare l'art. 8 del Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS ed emendare il testo dell'art. 4 con un semplice richiamo alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8, del Testo unico.
6. RICHIAMO AI PRESENTI RIFERIMENTI AL PRESIDIO SANZIONATORIO O AD
ALTRI PRESIDI (ART. 5)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti hanno proposto un sistema di compensazione «a posteriori», suggerendo la definizione di «piani di recupero» pluriennali per i soggetti momentaneamente in difficolta' o che non presentino caratteristiche di recidiva, in modo tale da non azzerare il valore non generato nell'anno considerato, ma da trasferirlo negli anni successivi, mantenendo costante nel breve/medio termine il volume delle risorse messe in circolo nel settore.
Da parte di un soggetto e' giunta la proposta di ritiro del titolo abilitativo rilasciato dall'Autorita' per le emittenti satellitari in caso di reiterata violazione e l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari alla somma mancante al raggiungimento della quota, oltre una maggiorazione del 50% per le emittenti terrestri , il cui titolo non e' rilasciato dall'Autorita', in caso di reiterata violazione. E' stato altresi' suggerito di sostituire alla concessione di una deroga la possibilita' per i canali tematici, con una quota di mercato inferiore all'1%, di raggiungere la soglia mancante al raggiungimento degli obblighi minimi di investimento su piu' esercizi cumulati invece che in un unico esercizio.
Un soggetto propone di eliminare totalmente la previsione sanzionatoria prevista nello schema di regolamento, ritenendo direttamente applicabile il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 249/97.
Osservazioni dell'Autorita'

Con riferimento al regime sanzionatorio, a fronte delle proposte avanzate dai soggetti intervenuti, si ritiene prioritario specificare espressamente che l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51 del Testo unico avviene solo nei casi di mancato rispetto delle quote di programmazione e di investimento, mentre in caso di inosservanza delle modalita' di verifica del rispetto delle quote si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 249/97. Non si condivide il richiamo di diversi regimi sanzionatori poiche' si ritiene sufficiente il richiamo dettato dalla norma di rango primario che l'Autorita' non ha il potere di modificare trattandosi di norme di stretta interpretazione e soggette alla riserva di legge;
Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;
Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 prevede che l'Autorita' stabilisca con proprio regolamento, adottato sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalita' e i criteri di svolgimento della verifica del rispetto dei vincoli di cui all'art. 44, nonche' i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi;
Considerato che all'esito della consultazione lo schema di regolamento e' stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri previsti dal citato art. 44, comma 8 del Testo Unico;
Considerato che i Dicasteri competenti, esaminato il testo, hanno trasmesso all'Autorita' le rispettive note, pervenute, quella del Ministero dello sviluppo economico, il 1 febbraio 2012 (prot. n. 5612) e, quella del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, il 12 febbraio 2012 (prot. 7676), con le quali manifestano di condividere l'impostazione dello schema di regolamento ed i relativi contenuti e al tal fine esprimono parere favorevole allo schema proposto, proponendo, ai fini di una maggiore efficacia dell'attivita' di verifica, di inserire il seguente comma 7 all'art. 1: «Ai fini di una reciproca cooperazione, l'Autorita', il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel rispetto della riservatezza di terzi, provvedono allo scambio di informazioni utili all'efficace applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento»;
Ritenuto accogliere la modifica proposta, in quanto volta ad incrementare il livello di condivisione delle verifiche in materia di obblighi di programmazione e di investimento con i Ministeri competenti in materia;
Vista la proposta della Direzione servizi media;
Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Articolo unico

1. L'Autorita' adotta il Regolamento concernente le modalita' e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Napoli, 28 febbraio 2013

Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Martusciello
 
Allegato A

alla delibera n. 186/13/CONS del 28 febbraio 2013 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA
VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A TUTELA
DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA E INDIPENDENTE E I CRITERI PER
LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120

Art. 1.

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di
investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorita' utilizza ed elabora i dati relativi all'attivita' di monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le informazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi dei commi 2 e 4, nonche' le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 4 e 5.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorita' una dichiarazione contenente i dati relativi alla programmazione e agli investimenti, in conformita' con i modelli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esclusi i fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 22 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici o che sono comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2010/13/UE.
4. L'Autorita' si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze conoscitive, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
5. L'Autorita' dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle relative delibere attuative.
6. L'Autorita' rende noti, anche sul proprio sito internet, i dati aggregati relativi alle verifiche sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e cura la rilevazione sistematica dei dati di mercato del settore della produzione audiovisiva da illustrare in occasione di riunioni periodiche con produttori e fornitori di servizi di media audiovisivi.
7. Ai fini di una reciproca cooperazione, l'Autorita', il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, nel rispetto della riservatezza di terzi, provvedono allo scambio di informazioni utili all'efficace applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2.
Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "Q", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attivita' di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.
2. I modelli di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
b) introiti conseguiti da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi;
c) modalita' di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformita' con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
3. I modelli di cui al presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali e successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo.

Art. 3.
Modalita' e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformita' ai modelli di cui all'art. 2 del presente regolamento di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione biennale alla Commissione europea.
2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorita' all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax, corriere o raccomandata a mano. Qualunque sia la modalita' di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresi' necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.

Art. 4.

Deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e' ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi, agli obblighi di riserva di programmazione e/o di investimento di cui all'art. 44, commi 2, 3 e 4, del citato Testo unico, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui e' richiesta la deroga;
b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico.
2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1 l'Autorita' valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilita' di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.
3. La Direzione competente, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita', comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 1, il soggetto istante puo' chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto dell'istanza. La data dell'audizione e' disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed e' comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione e' redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.
5. Il responsabile del procedimento puo' formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovra' pervenire la risposta.
6. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga , salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorita' ravvisi la necessita' di ulteriori approfondimenti istruttori.

Art. 5.
Sanzioni

1. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalita' prescritte, all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Restano ferme, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. g,) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le sanzioni previste in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente per i casi di mancato rispetto delle quote di programmazione e di investimento.

Art. 6.
Abrogazioni

1. E' abrogato l'art. 8 del Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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