Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 25
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

 
 
Art. 3
Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento
in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico
considerato rifiuto

1. Chiunque, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.
 
Art. 4
Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, e
dall'articolo 6 del regolamento in materia di trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attivita' di smaltimento delle sostanze di cui all'articolo 2 del regolamento che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, nel termine stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o inesatti.
 
 
 
 
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