Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 gennaio 2013
Modalita' attuative delle disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 30 settembre 1999 recante «Disposizioni concernenti le modalita' di pubblicita' dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti» ed in particolare la disposizione in base alla quale i prezzi esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori;
Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il secondo periodo che stabilisce l'obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo presso gli impianti di distribuzione di carburanti;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui chiunque ometta di indicare il prezzo secondo quanto previsto, anche, dal citato art. 15, e' soggetto alla sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» ed in particolare l'art. 23 rubricato «pubblicita' sulle strade e sui veicoli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato «miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti»;
Visto il comma 2 del citato art. 19 che prevede che con uno o piu' decreti del Ministero dello sviluppo economico siano definite le modalita' attuative dell'obbligo di esposizione dei prezzi visibili dalla carreggiata di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano;
Visto altresi' il secondo periodo del medesimo comma che dispone che in tale decreto si preveda che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente;
Visto il comma 3 del citato art. 19, che dispone che con il medesimo decreto si prevedono le modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto di vendita dei carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale», nonche' la delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69;
Considerata la generale necessita' di coniugare le esigenze di una migliore leggibilita' dei prezzi praticati per i carburanti e la conseguente migliore informazione per il consumatore con la sicurezza stradale e la sostenibilita' dell'adeguamento delle strutture di supporto alla pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto vendita di carburanti;

Decreta:

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a ciascun punto vendita di carburanti presente sul territorio nazionale e disciplina le modalita' di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione mediante cartellonistica di pubblicizzazione.
2. Il presente decreto non si applica agli strumenti di informazione dei prezzi di carburanti resi obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40, che rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni di cui alla Delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69.
 
Art. 2
Pubblicizzazione dei prezzi
visibile dalla carreggiata stradale

1. In attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per prezzi effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono i prezzi per modalita' di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i prezzi per modalita' di erogazione con servizio.
2. I prezzi, ove presente e attiva la modalita' non servito, devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalita' non servito non sia presente o nei momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalita' con servizio, segnalando la diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti GPL e metano possono essere esposti su cartelloni separati, purche' collocati in modo da mantenere l'ordine di esposizione di cui sopra.
3. Ove presente e attiva anche la modalita' di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati al pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo il medesimo ordine ed indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato e' direttamente indicato nella cartellonistica di cui al comma 2, specificando la modalita' di erogazione.
4. Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale, devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relative norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al comma 2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilita' in condizioni di sicurezza e assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri, salvo incompatibilita' derivante da altre disposizioni.
6. I prezzi devono essere esposti in euro per litro o, per il metano, in euro per chilogrammo, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosita' o risalto cromatico.
7. Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalita' di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica e' riferito alla modalita' con prezzo piu' basso di offerta al pubblico.
 
Art. 3
Pubblicizzazione dei prezzi
all'interno delle aree di rifornimento

1. All'interno delle aree di rifornimento i prezzi di gasolio, benzina, GPL e metano devono essere esposti secondo le disposizioni relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 2.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 il prezzo delle ulteriori modalita' di erogazione non servito e' esposto come prezzo effettivamente praticato.
3. In aggiunta al differenziale di cui al comma 3 dell'art. 2, esclusivamente nella cartellonistica posta all'interno delle aree di rifornimento, ed in particolare in prossimita' degli erogatori, deve essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalita' di erogazione con servizio, in modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalita' di erogazione non servito.
 
Art. 4
Pubblicizzazione dei prezzi
delle altre tipologie di carburanti speciali

1. Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalita' con servizio, che in modalita' non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli all'interno delle aree di rifornimento.
2. I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purche' esposti su cartelloni separati secondo le modalita' indicate nei commi 4 e 5 dell'art. 2. I prezzi devono essere riportati, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il formato di cui al comma 6 dell'art. 2 e, ove presenti differenti modalita' di rifornimento, il prezzo della modalita' con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella senza servizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2.
 
Art. 5
Decorrenza

1. Al fine di garantire la sostenibilita' tecnica ed economica dell'installazione di idonea cartellonistica recante i prezzi praticati al pubblico dei prodotti petroliferi erogati presso ogni punto vendita di carburanti, nonche' garantire l'effettivita' della tutela dei diritti dei consumatori, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano, secondo criteri di gradualita', a partire dai seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) dal quindicesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati ai consumatori, senza indicazioni sotto forma di sconti; eventuali campagne promozionali o di fidelizzazione possono essere indicate su cartellonistica integrativa interna all'area di servizio, e devono essere riferite comunque a prezzi esposti e agevolmente verificabili dal consumatore; campagne promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della decorrenza degli obblighi di cui al presente decreto non sono da ritenersi sospese per effetto dello stesso;
b) dal sessantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a) con minore evidenza della terza cifra decimale come previsto dall'art. 2, comma 6;
c) dal novantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a), secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonche' l'obbligo di adeguarsi alle restanti norme recate dal presente decreto, per tutti i nuovi impianti o nei casi in cui si proceda ad installare volontariamente nuova cartellonistica presso ogni punto vendita di carburanti;
d) per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento completo alle norme del presente decreto, sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica gia' esistente, l'obbligo relativo all'ordine di esposizione dei prezzi e alle restanti prescrizioni richiamate alla lettera c) decorre dopo un anno.
2. In ogni caso, il termine di adeguamento di cui al comma 1, lettera d), e' di due anni per gli impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 6
Sanzioni

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle presenti disposizioni e' soggetta alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
 
Art. 7
Pubblicazione

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

Roma, 17 gennaio 2013

Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 376
 
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