Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 febbraio 2013
Determinazione delle capacita' di stoccaggio di modulazione e delle modalita' di ripartizione e allocazione delle capacita' di stoccaggio.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito "decreto legislativo n. 93 del 2011" recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito "art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012";
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001;
Ritenuto necessario aggiornare quanto stabilito nel decreto ministeriale in data 9 maggio 2001 sopra citato, in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 93 del 2011;

Decreta:

Art. 1

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel seguito "Autorita'", fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto.
2. In prima applicazione del presente decreto, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente all'anno di stoccaggio 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, e' determinato in misura di circa 6.700 milioni di standard metri cubi, corrispondente alla differenza tra i seguenti due fattori:
il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;
il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo e al netto delle eventuali esportazioni.
3. Con successivo decreto saranno determinati, per gli anni di stoccaggio successivi, gli obblighi di modulazione per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011.
4. Lo stoccaggio di modulazione di cui al comma 2 e' assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio secondo procedure di asta competitiva per una parte pari a circa 2.500 milioni di standard metri cubi, determinata come valore medio delle giacenze registrate al 31 marzo, relative allo stoccaggio di modulazione allocato per le esigenze dei clienti di cui al comma 2 nei piu' recenti cinque esercizi contrattuali di stoccaggio, corrispondenti a quelli dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2012, non considerando quello comprendente il periodo invernale dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, nel corso del quale si e' verificata una situazione di emergenza che ha comportato una elevata erogazione.
5. La parte di stoccaggio di modulazione di circa 4.200 milioni di standard metri cubi, pari alla differenza tra il volume complessivo di cui al comma 2 e la giacenza media di cui al comma 4 e' allocata da tutte le imprese di stoccaggio, a decorrere dal 18 febbraio 2013, mediante le procedure di allocazione vigenti stabilite nei Codici di stoccaggio relative a tale tipologia di stoccaggio, ai soggetti che direttamente o indirettamente forniscono gas ai clienti di cui al comma 2.
6. Le ulteriori capacita' di stoccaggio, pari a circa 1.700 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2013 - 2014 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, unitamente alle capacita' non allocate per i servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di cui all'art. 14, comma 1 sopra citato, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000.
7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Erogazione di gas naturale
dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacita' erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2013 - 31 marzo 2014 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato 1.
2. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 6, sono allocate con profilo di utilizzo costante della capacita' erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, definito nel Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio.
3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato 1, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico, e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 3

Modalita' d'asta e disposizioni in materia di sicurezza
del Sistema nazionale del gas naturale

1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui all'art. 1, commi 4 e 6, sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, il massimo riempimento dello spazio di stoccaggio, e l'equilibrio economico e finanziario delle imprese di stoccaggio interessate, in tempo utile per il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, e' stabilito il limite massimo del 25% per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 6.
3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino inferiori a quelli indicati all'art. 1, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorita', puo' stabilire le modalita' per assicurare comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di stoccaggio e di vendita di gas naturale.
2. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e comunicato alle imprese di stoccaggio per la sua attuazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2013

Il Ministro: Passera
 
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