Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 7 gennaio 2013, n. 19
Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

e

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che apporta «Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa»;
Visto in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, di un apposito regolamento di attuazione, da emanare procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che adotta il «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 20 e 24;
Considerata la necessita' di riproporre la formulazione del regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, allo scopo di aderire a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11702/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre 2012;
Vista la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, il presente regolamento detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105
(Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali d'armamento, in
attuazione della direttiva 2009/43CE, che semplifica le
modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno
delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata
dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda
l'elenco di prodotti per la difesa) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 105, e' il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con
regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari
esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti
commissioni parlamentari, sono emanate le norme di
attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al
necessario coordinamento con le norme di esecuzione della
legge 9 luglio 1990, n. 185.».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione
della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per
il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140,
supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 105, si veda nella nota alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge»: la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;
b) «materiali»: i materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;
c) «elenco»: l'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;
d) «registro»: il registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;
e) «operatore» e «operatori»: i soggetti interessati a ottenere o che hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonche' i soggetti che effettuano le transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge;
f) «operazione» ed «operazioni»: esportazione e importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, delocalizzazione produttiva, trasferimento intangibile, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione o cessione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;
g) «comitato»: il comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge;
h) «Autorita' nazionale - UAMA»: l'Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento di cui all'articolo 7-bis della legge.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della
presente legge, sono materiali di armamento quei materiali
che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per
un prevalente uso militare o di corpi armati o di Polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono
classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e
relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso
militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente
costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti
appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di
quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e
fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti
per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite
per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle
armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per
uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere
nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con
riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato
alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni.
L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento
dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari
da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione
della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati
materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti
verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio
e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma
2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione,
trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea e
transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di
documentazione e d'informazione necessari alla
fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione
di licenze per la fabbricazione fuori del territorio
nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per
la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero,
quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al
trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta
esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purche'
costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente
autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e
materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di
proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero,
che comportino, per l'intervento di imprese italiane,
variazioni operative a fini bellici del mezzo o del
materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della
presente legge.».
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Il
Registro nazionale delle imprese e' disciplinato dall'art.
44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le
transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate
dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta
giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per
l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni
del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di
legge in materia valutaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e
successive modificazioni, fatta eccezione per le
disposizioni dell'art. 30 del citato testo. I provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono
emessi senza acquisire il parere della commissione
consultiva prevista dall'art. 32 del citato testo unico
delle norme di legge in materia valutaria.
4. La relazione al Parlamento di cui all'art. 5 deve
contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di
credito operanti nel territorio italiano concernente le
operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il
Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al
Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua
attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma
1».
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione,
l'importazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiale di
armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere
conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali
operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i
principi della Costituzione repubblicana che ripudia la
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il
trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei
materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonche' la
cessione delle relative licenze di produzione e la
delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni
e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare
la graduale differenziazione produttiva e la conversione a
fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione, transito e
intermediazione, sono consentite solo se effettuate con
Governi esteri o con imprese autorizzate dal Governo del
Paese destinatario. Le operazioni di trasferimento
intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al
capo IV, sezione I.
5. L'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati
quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli
impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi
concernenti la non proliferazione e con i fondamentali
interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro
il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con
altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla
definitiva destinazione dei materiali di armamento.
6. L'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento sono altresi' vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in
contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle
nazioni unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi
internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle
Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi
dell'art. 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato
l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da
parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea (UE) o da
parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE);
d) verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di
gravi violazioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti umani, accertate dai competenti organi
delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al
proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli
aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita'
naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri
anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'art. 3,
comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi
biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca
preordinata alla loro produzione o la cessione della
relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli
strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per
la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee
alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini
militari.
7-bis. La cessione all'estero delle licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di
armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui
all'art. 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto
di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui
mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei
relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre,
fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando
hanno a oggetto informazioni classificate.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente
dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per
la realizzazione dei programmi di armamento ed
equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia, che
possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3,
previa autorizzazione di cui all'art. 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da
soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di
cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento
in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione
all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale, previe le autorizzazioni di Polizia previste
dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese
straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre
ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del
Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta
del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o
per conto dell'Amministrazione dello Stato per la
realizzazione di propri programmi di armamento ed
equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette e i
trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di
assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di
equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati,
secondo la definizione della Convenzione sullo statuto
delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a
qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e
XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al
Trattato nord atlantico, ratificata con legge 30 novembre
1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9,
lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al
comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della
presente legge le armi sportive e da caccia e relative
munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi
luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche'
le armi corte da sparo purche' non automatiche; le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da
quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma
non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e
le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a
enti governativi o Forze armate o di Polizia.
11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni
comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e
2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni
e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati
attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di
informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater,
10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli
articoli 16 e 21.».
- Il testo dell'art. 9, comma 5, lettera a), della
citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente:
«5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione
e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti
autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non
erano contenute o siano scadute;».
- Il testo dell'art. 11, comma 2, lettera b), della
citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente:
«b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei
termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal
contratto medesimo, nonche' le condizioni per la
disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
di servizi di manutenzione o per la cessione di altri
servizi di assistenza;».
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonche' per
la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione
di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva.
Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari
esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
successivo art. 13.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro
degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a
Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e
del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei
Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e
dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i
supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di
segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del
Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di
due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo'
avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
designati di volta in volta dal presidente del Comitato
stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato e' validamente costituito con la
presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i
componenti possono essere confermati per una volta sola.».
- Il testo dell'art. 7-bis della citata legge n. 185
del 1990 e' il seguente:
«Art. 7-bis (Ministero degli affari esteri - Unita' per
le autorizzazioni dei materiali d'armamento - UAMA). - 1.
L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento
(UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata
quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle
autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento
e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per
gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente
legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera
diplomatica di grado non inferiore a Ministro
plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale di altre
Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale
militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato
al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30.
2. Restano ferme le competenze del Ministero della
difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui
all'art. 3.».
 
Art. 3

Comunicazioni, domande e documentazioni

1. Le comunicazioni e domande di cui al presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente, e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio prevede una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' altresi' allegata la delega, in originale o copia conforme, quando non depositata presso il predetto ufficio.
2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulta la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata quando il testo originale e' redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 7, l'amministrazione competente e' tenuta a pronunciarsi sulle domande con provvedimento espresso entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
 
Art. 4

Pubblicita' e informazioni

1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante.
2. L'Autorita' nazionale - UAMA puo' richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.
 
Art. 5

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'

1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di Stato.
2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' e i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 21 (Seminari, soggiorni di studio e visite). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa
interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio
e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che
abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da
classifica di segretezza.».
 
Art. 6

Principi generali per le trattative contrattuali

1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonche', se l'operatore ne e' informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.
2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.
3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:
a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai rispettivi Governi;
b) prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;
c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto del medesimo articolo 2, comma 3, considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.
4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano i «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge
n. 185 del 1990 e' il seguente:
«2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
la prosecuzione della trattativa.».
«4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini
delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e
UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese
intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o
limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.».
- Per il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n.
185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 7

Autorizzazioni alle trattative contrattuali

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge e' presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministero degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministero della difesa.
2. Quando la legge attribuisce al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero della difesa trasmette al Ministero degli affari esteri il proprio assenso entro venticinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, senza che il Ministero degli affari esteri abbia rilasciato l'autorizzazione alle trattative o ne abbia vietato, condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge, per l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, da richiedere con immediatezza in presenza di informazioni classificate.
4. Quando la legge attribuisce al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero della difesa il proprio assenso nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge, senza che il Ministero della difesa si sia pronunciato, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge.
6. Il Ministero della difesa rilascia il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge.
7. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;
c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge o eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;
d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;
e) quantita' stimata o preventivata dei materiali, con relativa unita' di misura, e dei servizi, nonche' loro classifica di segretezza;
f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
h) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e il relativo livello;
i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, a esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;
l) estremi del bando della gara cui l'operatore intende eventualmente partecipare.
8. Tra le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.
9. Quando i Ministri degli affari esteri e della difesa intendono avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.
10. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
11. Se le variazioni di dati di cui al comma 10 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.
12. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 185
del 1990, si veda nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 9, comma 3, della citata legge n.
185 del 1990, e' il seguente:
«3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o
limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei
principi della presente legge e degli indirizzi di cui
all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 11-quater, della
citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art.
2.
- Per il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge
n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 9, comma 5, della citata legge n.
185 del 1990 e' il seguente:
«5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione
e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti
autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non
erano contenute o siano scadute;
b) di materiali gia' regolarmente esportati e che
debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente,
anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche
esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori
per difetti, inidoneita' e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea
esportazione o importazione per installazione, messa a
punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla
importazione od esportazione, ma senza che gli atti
relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni,
mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e
descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto
per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di
campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove
di valutazione.».
- Il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge n.
185 del 1990 e' il seguente:
«Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). -
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro
della difesa l'inizio di trattative contrattuali per
l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le
operazioni di cui all'art. 2, comma 5.».
- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese
esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento
intracomunitario verso altri Stati membri relative ai
materiali di armamento indicati nella presente legge, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a
trasmettere alla commissione di cui all'art. 4, con le
modalita' previste dal regolamento di attuazione, la lista
dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di
operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri
Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi,
dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente
apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero
sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri e
modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge
n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n.
185 del 1990, e' il seguente:
«6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per
le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi
del Comitato di cui all'art. 7.».
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 10 (Effetti e durata dell'autorizzazione alle
trattative). - 1. L'autorizzazione ad iniziare le
trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce
all'impresa il diritto di ottenere le successive
autorizzazioni di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta a
limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e
puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle
trattative.
2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca
ai sensi del successivo art. 15.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), e
comma 9, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990, si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 8

Domande di autorizzazione

1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge e' presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA, che provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) tipo di materiali oggetto dell'operazione, con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;
c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;
d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;
e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;
f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;
g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;
h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione» o il «certificato di uso finale» di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge.
2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che ha posto condizioni e limitazioni.
3. Quando le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 sono rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA.
5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-bis, della legge, e' presentata al Ministero degli affari esteri - UAMA e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa.
6. Nella domanda, redatta secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri, dovranno essere indicati anche i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) societa' estere che partecipano al programma;
c) descrizione del programma;
d) Paesi partecipanti al programma.
7. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'articolo 7 e' considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i
materiali assoggettati alle disposizioni della presente
legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione,
l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza
di produzione, la delocalizzazione produttiva, i
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,
nonche' il transito, deve essere presentata al Ministero
degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero della
difesa e al Ministero del commercio con l'estero. Tale
domanda dovra' essere sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto
dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno
essere indicati i tipi e le categorie dei materiali
identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei
termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal
contratto medesimo, nonche' le condizioni per la
disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
di servizi di manutenzione o per la cessione di altri
servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione
nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987,
n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero
eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione
intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorita'
governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per
diritti di proprieta' e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni
dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione
devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla
osta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura
o acquisto o trasporto per la parte inerente alle
condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il
contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve
essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle
autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi
che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo
reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2)
per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale"
rilasciato dalle autorita' governative del Paese
destinatario, attestante che il materiale viene importato
per proprio uso e che non verra' riesportato senza la
preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte
a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane
accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non e'
richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e
5.
5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di
cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia
dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i
programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere
indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con
indicazione del tipo di materiale di armamento che si
prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di
provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito
del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora
individuate, la loro identificazione successiva va
comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta
giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorita'
governative, enti pubblici o privati autorizzati)
nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione
non e' richiesta per le operazioni previste dall'art. 9,
commi 4 e 5.
5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione
all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro
Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una
autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni
all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi
attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se
previsto, il consenso dello Stato di origine.».
- Per il testo dell'art. 18 della legge n. 185 del
1990, si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 185
del 1990, si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n.
185 del 1990 e' il seguente:
«Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le
operazioni previste nella presente legge debbono essere
effettuate entro i termini indicati nelle relative
autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per
periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata
domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro
degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7,
ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5,
ovvero in caso di licenza globale di progetto.».
 
Art. 9

Domande di autorizzazione
al trasferimento intracomunitario

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento deve indicare:
a) Paese di destinazione comunitario;
b) identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
c) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta', di brevetto e simili;
d) eventuali impegni per compensazioni industriali;
e) eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti relativamente alla successiva esportazione o all'impiego finale;
f) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per l'esecuzione dell'operazione pattuita;
g) estremi di iscrizione nel registro;
h) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge e alla voce doganale corrispondente;
i) classifica di segretezza del materiale;
l) soggetti intermediari citati nel contratto;
m) modalita' di regolamento finanziario;
n) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;
o) su richiesta del Ministero degli affari esteri, il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge;
p) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale;
q) ammontare degli eventuali compensi di intermediazione;
r) Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale.
2. La domanda per il rilascio di una autorizzazione individuale di trasferimento deve indicare, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti:
a) valore del contratto;
b) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura.
3. La domanda per il rilascio della autorizzazione globale e individuale di trasferimento e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - II Reparto. L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9
luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della
legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.
 
Art. 10

Principi generali per le autorizzazioni
ai trasferimenti intracomunitari

1. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi di materiali trasferiti dal territorio nazionale con autorizzazioni di trasferimento intracomunitario e' richiesto il consenso dell'Autorita' nazionale - UAMA.
2. Sono fatte salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni.
 
Art. 11

Requisiti e condizioni
di utilizzabilita' delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari sono rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro;
b) certificazione, laddove prevista dalla legge;
c) assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge.
2. E' fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni:
a) informare la controparte estera delle eventuali condizioni e limitazioni apposte dall'Autorita' nazionale - UAMA, ivi comprese quelle relative all'impiego finale o all'esportazione verso Stati terzi;
b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate;
c) informare l'Autorita' nazionale - UAMA delle eventuali variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
d) fornire, ove previsto, la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge all'Autorita' nazionale - UAMA e informarla dell'eventuale mancato utilizzo dell'autorizzazione rilasciata, nei termini di validita' ivi indicati;
e) attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
f) depositare l'autorizzazione presso l'ufficio doganale competente.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni). -
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-bis e 13
sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a
cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
1-bis. Il Ministero degli affari esteri puo'
provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato
membro, gli effetti della autorizzazione generale nei
riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro
che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione
generale medesima, nonche' per la tutela degli interessi
essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri
Stati membri e la commissione delle ragioni della misura di
salvaguardia accettata. La sospensione puo' essere revocata
quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui
all'art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della
difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui
agli articoli 10-bis e 13 sono disposte con decreto del
Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono
comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24
maggio 1977, n. 227, e' estesa ai casi di revoca,
sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui
agli articoli 10-bis e 13 non imputabili alla volonta'
dell'operatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di
cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo o
proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si
devono intendere, ai sensi dell'art. 14, numero 6, della
legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da
inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli
effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o
ritardata restituzione di cauzioni, depositi o
anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati
alla lettera m) dell'art. 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD puo' temporaneamente
vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art. 1,
comma 11, verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al
Ministero degli affari esteri, per i quali avra' ritenuto
opportuno adottare misure cautelative.
8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD solo
quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.».
- Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n.
185 del 1990 e' il seguente:
«Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni). - 1.
L'impresa autorizzata all'esportazione,
all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive,
alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti
intangibili di software e di tecnologia, o al transito di
materiali di armamento e' tenuta, ad eccezione delle
operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso
di licenza globale di progetto:
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli
affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle
operazioni autorizzate;
b) ad inviare entro centottanta giorni dalla
conclusione delle operazioni di esportazione e transito al
Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica
ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)
ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di
destinazione finale ovvero la documentazione di presa in
consegna da parte dell'ente importatore, ovvero
documentazione equipollente rilasciata dall'autorita'
governativa locale.».
 
Art. 12

Certificazione delle imprese

1. Le imprese che intendono richiedere la certificazione ai sensi dell'articolo 10-sexies della legge devono disporre al momento della richiesta di un collegamento informatico con l'Autorita' nazionale - UAMA secondo le modalita' stabilite con direttive del Ministero degli affari esteri.
2. Le imprese che intendono richiedere la certificazione devono altresi' avere alle proprie dipendenze, al momento della richiesta, un dirigente responsabile dell'unita' competente per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento, della cui attivita' e' personalmente responsabile.
3. In attuazione dell'articolo 10-sexies della legge, l'istanza di certificazione di cui al comma 1 e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA e deve indicare:
a) gli estremi di iscrizione nel registro;
b) l'indicazione dell'ufficio informatico responsabile del collegamento di cui al comma 1;
c) l'indicazione del nominativo del dirigente responsabile dell'unita' per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento di cui al comma 2;
d) la descrizione dell'attivita' industriale svolta dall'azienda richiedente, con particolare riferimento alle attivita' di integrazione di sistemi o sottosistemi.
All'istanza devono essere allegati:
a) l'atto di nomina del dirigente di cui al comma 2;
b) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni relative all'uso finale e all'esportazione dei componenti o dei prodotti ricevuti;
c) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, a fornire, su richiesta dell'Autorita' nazionale - UAMA, le informazioni relative agli utilizzatori finali o all'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti;
d) la relazione sul programma interno di conformita' o sul sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa, firmata dal rappresentante legale e controfirmata dal dirigente di cui al comma 2. Nella relazione sono descritte le risorse umane, tecniche e organizzative impiegate, l'organigramma della struttura preposta alla gestione delle esportazioni e dei trasferimenti intracomunitari, le procedure di controllo interno, le relative procedure di formazione del personale e tutte le altre disposizioni inerenti le esportazioni e i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento.
4. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza degli assetti organizzativi e di responsabilita' dell'azienda ai criteri della normativa comunitaria e ne comunica gli esiti alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri dell'Unione europea.
5. L'Autorita' nazionale - UAMA richiede al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese l'assenso di cui all'articolo 10-sexies, comma 3, della legge. Il Segretariato generale della difesa comunica l'assenso nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di comunicazioni entro tale termine, l'assenso s'intende acquisito.
6. L'Autorita' nazionale - UAMA, sentito il Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese con le modalita' di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza:
a) rilascia l'attestato di certificazione, che deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 10-sexies, comma 4, della legge;
b) rigetta l'istanza con provvedimento motivato;
c) richiede l'integrazione dell'istanza se ritiene la documentazione incompleta. La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine.
7. Il Ministro degli affari esteri trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco delle imprese nazionali certificate, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 5 della legge.
8. Le imprese certificate e i loro fornitori hanno l'obbligo di conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri.
9. E' fatto comunque obbligo di comunicare attraverso il collegamento informatico di cui al comma 1 le informazioni relative alle singole spedizioni.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 10-sexies della citata legge n.
185 del 1990 e' il seguente:
«Art. 10-sexies (Certificazione delle imprese). - 1. La
certificazione stabilisce l'affidabilita' dell'impresa
destinataria, in particolare per quanto concerne la sua
capacita' di rispettare le restrizioni all'esportazione dei
materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro
usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.
2. L'affidabilita' deve essere valutata sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'esperienza comprovata in attivita' inerenti la
difesa, tenendo conto in particolare del livello di
osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione,
di eventuali decisioni giudiziarie in materia,
dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare
materiali di armamento e dell'impiego di personale
dirigente con esperienza;
b) l'attivita' industriale pertinente nel settore dei
materiali di armamento all'interno della Comunita', e in
particolare la capacita' di integrazione di sistemi o
sottosistemi;
c) la nomina di un dirigente di alto livello quale
soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei
trasferimenti e delle esportazioni;
d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal
dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le
misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le
condizioni particolari relative all'utilizzo finale e
all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti
ricevuti;
e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal
dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta
diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua
richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori
finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati,
trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una
autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;
f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui
alla lettera c), del programma interno di conformita' o del
sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni
messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le
risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla
gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena
delle responsabilita' nella struttura dell'impresa, le
procedure di controllo interno, le misure di
sensibilizzazione e di formazione del personale, le
disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la
tenuta dei registri e la tracciabilita' dei trasferimenti e
delle esportazioni.
3. Le imprese iscritte al registro di cui all'art. 3
richiedono la certificazione al Ministero degli affari
esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il
Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'istanza.
4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a) l'autorita' competente che rilascia il certificato;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario;
c) una dichiarazione di conformita' del destinatario ai
criteri di cui al comma 2;
d) la data di rilascio e la durata di validita' del
certificato.
5. La certificazione ha una durata di tre anni.
6. Nei casi di cui all'art. 10-quater, le imprese
iscritte al registro di cui all'art. 3 richiedono la
certificazione al Ministero degli affari esteri, che la
rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della
difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo.
7. Il Ministero degli affari esteri puo' adottare le
opportune misure, che possono consistere anche nella revoca
del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa,
qualora sia constatato che l'impresa titolare di un
certificato non risponde piu' ai criteri di cui al comma 2
e alle condizioni previste dal certificato. In caso di
revoca, il Ministero degli affari esteri informa la
commissione europea e gli altri Stati membri della propria
decisione.
8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni
rilasciate da altro Stato membro.
9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna
regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e
lo comunica alla commissione europea, al Parlamento europeo
e agli altri Stati membri.».
- Il testo dell'art. 5 della citata n. 185 del 1990 e'
il seguente:
«Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una
relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle
operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni
svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito
di concessione di licenza globale di progetto, di
autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione
generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo
governativo di riferire analiticamente alle commissioni
parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta
giorni dalla sua trasmissione.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della
difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del
commercio con l'estero, per quanto di rispettiva
competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui
alla presente legge al Presidente del Consiglio dei
Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al
Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere
indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori
monetari - degli oggetti concernenti le operazioni
contrattualmente definite indicandone gli stati di
avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e
transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di
servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni
previste dalla presente legge. La relazione dovra'
contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle
autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle
autorizzazioni stesse per violazione della clausola di
destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e
15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o
cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La
relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi
sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione
dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le
autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a
programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime
della licenza globale di progetto.
3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di
autorizzazione globale e generale di trasferimento
forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una
relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base
della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le
operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte
integrante della relazione di cui al comma 1.».
 
Art. 13

Autorizzazione all'intermediazione

1. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione all'intermediazione deve indicare:
a) Paese di destinazione;
b) Paese di spedizione;
c) identificazione del destinatario e del mittente (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
d) estremi di iscrizione nel registro;
e) tipo dei materiali di cui all'articolo 2 della legge e voce doganale corrispondente;
f) classifica di segretezza del materiale;
g) modalita' di regolamento finanziario;
h) certificato di importazione o certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge;
i) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale;
l) ammontare dei compensi di intermediazione;
m) valore del contratto;
n) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura;
o) licenza di esportazione dal Paese di spedizione ovvero documentazione equipollente;
p) estremi dell'autorizzazione a trattare di cui all'articolo 9 della legge.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'intermediazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA e inviata per conoscenza al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della
legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 185 del
1990 e' il seguente:
«Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). -
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro
della difesa l'inizio di trattative contrattuali per
l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le
operazioni di cui all'art. 2, comma 5.
2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o
limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei
principi della presente legge e degli indirizzi di cui
all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE
ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese
intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o
limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione
e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti
autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non
erano contenute o siano scadute;
b) di materiali gia' regolarmente esportati e che
debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente,
anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche
esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori
per difetti, inidoneita' e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea
esportazione o importazione per installazione, messa a
punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla
importazione od esportazione, ma senza che gli atti
relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni,
mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e
descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto
per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di
campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove
di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le
attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del
Comitato di cui all'art. 7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche'
eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere
motivati e comunicati all'impresa interessata.
7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente
articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».
 
Art. 14

Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni

1. I procedimenti disciplinati agli articoli 7 e 8 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge
9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 15

Nulla-osta per prestazione di servizi

1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalita' indicate con direttive del Ministero della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, all'operazione;
c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalita' di esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza;
d) valore stimato o preventivo del contratto;
e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;
f) estremi dell'abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e relativo livello;
g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.
2. Il nulla-osta del Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno trasmettono al Ministero della difesa il proprio parere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge
9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 16

Autorizzazioni all'importazione in casi particolari

1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede a emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.
2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, e' rilasciata dal Ministero dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:
a) informazioni, requisiti e qualita' soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;
b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi;
c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;
d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;
e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;
f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2 sono emanate dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della difesa.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera a), della
citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera e), della
legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 17

Autorizzazione per le operazioni previste
dai programmi intergovernativi o industriali

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede a individuare:
a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge;
b) i programmi intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa se si tratta di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi.
3. L'individuazione dei programmi intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, e' valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti.
4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi industriali. I programmi intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.
Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), e
comma 9, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si
veda nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 9 luglio
1990, n. 185, e' il seguente:
«Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli
affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7,
autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione
produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di
tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle
finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o
temporanee, il transito dei materiali di armamento, la
cessione, all'estero delle licenze industriali di
produzione dello stesso materiale e la riesportazione da
parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto
dell'autorizzazione dovra' essere motivato.
L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza
globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando
riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali
di armamento da effettuare nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi o industriali di ricerca,
sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con
imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali
l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che
garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione
di materiali di armamento, il controllo delle operazioni
secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali
accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a
quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la
Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia
e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del
Nord relativo alle misure per facilitare la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per
la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la
stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere
autorizzata la fornitura di materiali di armamento,
sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai
suddetti Paesi per uso militare nazionale.».
- Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 9
luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11.
 
Art. 18

Trasferimenti intangibili

1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge.
2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, secondo le modalita' di cui all'articolo 11 della legge e secondo le direttive della medesima Autorita'.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, si veda nelle note all'art. 8.
 
Art. 19

Comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze

1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;
c) modalita' di regolamento finanziario;
d) Paese di destinazione e di provenienza di tali beni e servizi;
e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;
f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge;
g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.
2. Gli istituti e le aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, lettera f), secondo modalita' stabilite dai Ministeri stessi, la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:
a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta;
b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 27 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 9
luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 9, della legge 9 luglio 1990,
n. 185, si veda nelle note all'art. 13.
- Il testo dell'art. 10-ter della legge 9 luglio 1990,
n. 185, e' il seguente:
«Art. 10-ter (Autorizzazione generale di
trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri
approva con decreto le autorizzazioni generali di
trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che
autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel
territorio nazionale, che rispettano i termini e le
condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a
effettuare trasferimenti di materiali d'armamento
specificati nella autorizzazione stessa a una o piu'
categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3
devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al
Ministero della difesa la volonta' di utilizzare una
autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta
giorni prima dell'effettivo utilizzo.
3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono
pubblicate quando:
a) il destinatario fa parte delle Forze armate di uno
Stato membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice
nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso
esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;
b) il destinatario e' un'impresa certificata ai sensi
dell'art. 10-sexies;
c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni,
valutazioni ed esposizioni;
d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di
manutenzione e riparazione, se il destinatario e' il
fornitore originario dei prodotti per la difesa.
4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono
essere pubblicate:
a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati
membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di
cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la
produzione e l'uso di uno o piu' materiali di armamento,
quando il trasferimento e' necessario alla loro esecuzione;
b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione,
fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le
Forze armate di uno Stato membro.
5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad
oggetto materiali o categorie di materiali di armamento
classificati.».
- Il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio
1990, n. 185, e' il seguente:
«Art. 10-quater (Autorizzazione globale di
trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri
rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su
richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di
specifici materiali di armamento, senza limitazioni di
quantita' e valore, a destinatari autorizzati situati in
uno o piu' altri Stati membri.
2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo'
essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti
inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o
di Polizia nazionali.
3. L'autorizzazione globale di trasferimento e'
rilasciata per un periodo di tre anni che puo' essere
rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui
all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la
documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano
le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite
all'art. 20.».
- Il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9 luglio
1990, n. 185, e' il seguente:
«Art. 10-quinquies (Autorizzazione individuale di
trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri
rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del
singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica
quantita' e per uno specifico valore di determinati
materiali di armamento a uno specifico destinatario in una
o piu' spedizioni, quando:
a) la domanda di autorizzazione e' limitata a un solo
trasferimento;
b) e' necessario per la tutela degli interessi
essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;
c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli
impegni internazionali;
d) sussistono serie ragioni per ritenere che il
fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i termini
e le condizioni necessarie per il rilascio di una
autorizzazione globale di trasferimento.
2. Le imprese munite della certificazione di cui
all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la
documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b).
3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano
le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite
all'art. 20.».
- Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n.
185, e' il seguente:
«Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli
affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7,
autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione
produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di
tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle
finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o
temporanee, il transito dei materiali di armamento, la
cessione, all'estero delle licenze industriali di
produzione dello stesso materiale e la riesportazione da
parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto
dell'autorizzazione dovra' essere motivato.
L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza
globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando
riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali
di armamento da effettuare nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi o industriali di ricerca,
sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con
imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali
l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che
garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione
di materiali di armamento, il controllo delle operazioni
secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali
accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a
quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la
Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia
e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del
Nord relativo alle misure per facilitare la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per
la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la
stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere
autorizzata la fornitura di materiali di armamento,
sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai
suddetti Paesi per uso militare nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministro degli affari esteri senza il previo parere del
Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative
contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle
Amministrazioni interessate.
4.
5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso
di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione
di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il
Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli
elementi o la documentazione riscontrati carenti o
incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le
operazioni di esportazione di componenti specifici e parti
di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita'
governative del Paese primo importatore ad una propria
impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal
proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di
armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi
che non rilasciano un certificato di importazione, il
certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
 
Art. 20

Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce altresi' le modalita' di collegamento con l'Autorita' nazionale - UAMA, cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il parere del comitato.
2. L'Autorita' nazionale - UAMA verifica che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.
3. I rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, appartengono al personale di ruolo delle medesime amministrazioni.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio
1990, n. 185, e' il seguente:
«2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro
degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a
Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e
del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei
Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e
dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i
supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di
segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del
Ministero degli affari esteri.».
 
Art. 21

Autorita' nazionale - UAMA

1. L'Autorita' nazionale - UAMA:
a) esercita le competenze previste dalla legge, rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli;
b) provvede agli adempimenti di competenza, di cui agli articoli 10-sexies, comma 7, e 15, della legge;
c) adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo;
d) e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa;
e) conclude accordi, per le attivita' di istituto, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
f) esercita attivita' di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'articolo 20-ter della legge, anche mediante l'invio di propri funzionari;
g) se nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e controllo riscontra irregolarita' relative agli obblighi previsti dalla legge, procede ai sensi dell'articolo 25-bis della legge;
h) irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-bis, commi 1, 2 e 4 della legge, nonche', nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative accessorie; la sanzione di cui al comma 3 del medesimo articolo 25-bis e' irrogata dal Ministro della difesa con le modalita' di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Le sezioni responsabili della certificazione e dei controlli operanti presso l'Autorita' nazionale - UAMA sono competenti anche per i compiti connessi alle attivita' di istruttoria e irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25-bis della legge.
Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 10-sexies, comma 7, della
legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art.
12.
- Per il testo dell'art. 15 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, si veda nelle note all'art. 11.
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' il seguente:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.».
- Il testo dell'art. 20-ter della legge 9 luglio 1990,
n. 185, e' il seguente:
«Art. 20-ter (Poteri di vigilanza). - 1. Il Ministero
degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto
dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative,
nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel
certificato e con i criteri definiti all'art. 10-sexies,
effettua delle visite presso le aziende iscritte al
registro di cui all'art. 3, inviando gli ispettori
designati, i quali possono:
a) accedere a tutti i locali pertinenti;
b) esaminare e acquisire copie di registri, dati,
regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti
esportati, trasferiti o ricevuti in base a una
autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.».
- Il testo dell'art. 25-bis della legge 9 luglio 1990,
n. 185, e' il seguente:
«Art. 25-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai
destinatari le informazioni di cui all'art. 10-septies,
comma 1.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei
trasferimenti di cui all'art. 10-septies, comma 2, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si
applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui
all'art. 10-septies, comma 3.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai
commi 1 e 2, al fornitore si applica altresi' la sanzione
amministrativa della sospensione per due anni dal registro
di cui all'art. 3.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di
cui all'art. 3, che non invia al Ministero degli affari
esteri la documentazione di cui all'art. 20 entro
centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni,
secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte salve
le cause di giustificazione di cui all'art. 20, comma 3.
5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il
Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni
nel quadro delle attivita' del Comitato consultivo di cui
all'art. 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui
ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al
comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa,
secondo le modalita' di cui all'art. 44, comma 8, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non
previsto nel presente art. si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al
sistema penale) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 44, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente:
«8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7,
lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la
cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto
del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di
cui al comma 1.».
 
Art. 22

Lista dei materiali

1. Le imprese iscritte al registro trasmettono al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese, per il tramite dell'Autorita' nazionale - UAMA, la lista delle categorie dei materiali d'armamento oggetto di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva con l'indicazione dell'eventuale classifica di segretezza.
2. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua una verifica preliminare sulla lista di cui al comma 1, tenendo informato il Segretariato generale della difesa.
 
Art. 23

Organizzazione

1. Presso le amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unita' organizzative sono demandati altresi' compiti connessi alle predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.
 
Art. 24

Comunicazioni tra amministrazioni

1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta a iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 8, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonche' dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Note all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio
1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9
luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, si veda nelle note all'art. 19.
- Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 9 luglio
1990, n. 185, e' il seguente:
«2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe
immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate
nel Comitato di cui all'art. 7.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della
legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 25

Conferenze di servizi e accordi

1. Quando si ravvisa l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da parte delle unita' organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonche' altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:
a) la costituzione di un sistema informativo;
b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;
c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.
3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso.
4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.
5. Presso l'Autorita' nazionale - UAMA, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera c), della
citata legge n. 241 del 1990, e' il seguente:
«c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;».
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 241 del
1990 e' il seguente:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
 
Art. 26

Personale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri interessati, viene stabilito e aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.
3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 25, comma 5, e' a tutti gli effetti organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 30 della legge 9 luglio 1990, n.
185, e' il seguente:
«Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo
svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle
autorizzazioni previste dalla presente legge, nel
regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno
emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di
personale di altre amministrazioni.».
 
Art. 27

Disposizioni sulla posizione di comando del personale

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di comando entro quindici giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri.
2. La posizione di comando presso l'Autorita' nazionale - UAMA di ufficiali fino al grado di tenente colonnello e' considerato incarico equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Il testo dell'art. 1123, comma 1, lettera d), del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente:
«d) tenente colonnello: tre anni di servizio presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o
nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale
dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.».
 
Art. 28

Abrogazione

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, che e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 gennaio 2013

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant'Agata
Il Ministro della difesa
Di Paola
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 registro n. 2, foglio n. 161
 
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