Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 novembre 2012, n. 265
Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, decreto che deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto determina, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.):
"Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e
va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto
periodo sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- La legge 24 marzo 2012 , n. 27 reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9 , comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012 n. 1, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo della legge 24 marzo 2012, n. 27, si
veda nelle note alle premesse.
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Tassa Archivio

1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volonta'. La tassa e' dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio.
2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.
 
Art. 3
Tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti

1. La tassa di iscrizione di cui all'articolo 10 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' dovuta dalle parti nella misura del venti per cento dell'importo fissato negli articoli 5 e 6 del presente decreto per ogni atto per il quale e' disposta l'iscrizione.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 25
maggio1981, n. 307 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione relativa alla istituzione di un sistema di
registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16
maggio 1972):
"Art. 10. - La presente Convenzione non pregiudica
norme, che in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano
la validita' dei testamenti e gli altri atti previsti dalla
presente Convenzione.".
 
Art. 4

Contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al
Consiglio Nazionale del Notariato

1. Il notaio e' tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220.
2. Il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato Euro 2 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 20 della
Legge 27 giugno 1991, n. 220 (Modificazioni all'ordinamento
della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del
Consiglio nazionale del notariato ):
"Art. 12. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla scadenza di un semestre dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il notaio e' tenuto
al versamento in favore della Cassa nazionale del
notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei
repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento
degli stessi.
2. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere
variata, su proposta del consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di
bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni
quattro anni con effetto dal 1° gennaio successivo. La
prima variazione puo' avvenire nel 1992 con effetto dal 1°
gennaio 1993.
3. La quota di onorario di cui al comma 1 e' liquidata
dal notaio sul totale complessivo degli onorari
repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo
redatto in sostituzione dell'indicazione prevista
dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n.
1666 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del
distretto, contemporaneamente alla presentazione degli
estratti mensili dei repertori.
4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni
per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20
del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le norme
in esso richiamate.
5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli
dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi
tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi
meccanografici ed informatici.".
"Art. 20. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla scadenza di un semestre dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio
nazionale del notariato provvede alle spese per il suo
funzionamento mediante contributi versati dai notai in
esercizio.
2. La misura dei contributi e' fissata con
deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura
ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti
soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto
stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al
2 per cento di detti onorari.".
 
Art. 5
Parametri per tasse e contributi determinati
in misura graduale

1. Per gli atti di valore determinato o determinabile il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente decreto e' costituito dagli importi risultanti dalla tabella allegato "A". Nel caso di riduzioni, gli importi risultanti dalle tabelle devono essere ridotti proporzionalmente e arrotondati all'Euro per eccesso, se la frazione decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.
2. Per gli atti indicati nella tabella allegato B l'importo di cui al primo comma e' determinato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.
 
Art. 6
Parametri per tasse e contributi determinati
in misura fissa

1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e' costituito dai seguenti importi:
a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo;
b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili);
c) Euro 91 per i seguenti atti:
1) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della societa' incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di societa'. E' dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono piu' d'una. L'importo in misura fissa e' utilizzabile solo quando non e' applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5;
2) costituzione di associazione e di consorzio sempreche' sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;
4) verbale di riunioni di organi collegiali;
5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;
6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera d) punto 1), che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale;
7) accertamento di avveramento della condizione;
8) testamento pubblico; testamento internazionale;
9) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi;
d) Euro 46 per i seguenti atti:
1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;
2) accettazione di eredita' (indipendentemente dal numero degli accettanti);
3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti);
4) ratifica;
5) convalida;
6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non e' convenuto un corrispettivo; se e' convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo e' quello previsto nella tabella allegato B);
7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono piu' di uno);
8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' di uno);
9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;
10) deposito di documento (verbale di);
11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);
12) ricevimento o ritiro di testamento segreto;
13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;
14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo;
e) Euro 23 per i seguenti atti:
1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno);
2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno);
f) Euro 12 per i seguenti atti:
1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;
2) vidimazione di libri e di registri;
g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprieta' o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A):
"Art. 17 (L) (Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione). - 1. Nei casi di edilizia abitativa
convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il
contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto
alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'art. 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima
abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i
requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonche' per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di
proprieta' dello Stato il contributo di costruzione e'
commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.".
"Art. 18 (L) (Convenzione-tipo). - 1. Ai fini del
rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi
di edilizia abitativa di cui all'art. 17, comma 1, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono
stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con
meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di
obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la
sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi dell'art. 16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo
delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
eccedente.".
 
Art. 7
Disposizioni comuni

1. Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti.
2. Il parametro per tasse e contributi e' determinato in misura graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in misura fissa per tutti gli altri atti.
3. Il notaio e capo dell'Archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell'atto il valore dello stesso quando esso e' determinato o determinabile.
4. Le tasse e i contributi degli atti iscritti nel repertorio sono liquidati dal notaio e dal capo dell'Archivio sul valore risultante dall'atto.
5. L'importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del repertorio degli atti di ultima volonta'.
6. L'importo determinato in misura graduale e' indicato anche se l'atto e' sottoposto a condizione.
7. Se l'atto contiene piu' negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi.
8. Quando l'atto comprende piu' disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, e' considerato come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo all'importo piu' favorevole all'Archivio notarile, alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
9. L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprieta' e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e da' luogo ad un solo importo in misura graduale.
10. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e' costituito dai seguenti importi:
a) se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, deve essere indicato nel repertorio, anche se le autenticazioni siano fatte da piu' notai, un solo importo ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente, nell'ambito della stessa parte, in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto importo non puo' essere inferiore a Euro 11 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'importo minimo di Euro 11, si applicano anche agli atti di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. g);
b) se l'atto e' autenticato in piu' originali, l'importo e' di Euro 11 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'articolo 6, comma 1, lett. g), per i cui originali, oltre il primo, l'importo e' di Euro 5;
c) per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, l'importo e' costituito da quello previsto in misura graduale o fissa corrispondente al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'importo e' quello graduale (con percentuale 50) o fisso corrispondente al contenuto della scrittura (in tale caso non e' dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. d), n. 10).
11. Le tasse e i contributi dovuti sulla differenza fra il maggior valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto sono liquidati dall'ufficio finanziario competente, che li riscuote e li versa secondo le modalita' previste dalla legge, trattenendo il 5 per cento.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 106, quarto comma,
della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili):
"Art. 106. - Nell'archivio notarile distrettuale sono
depositati e conservati:
1° - 3° (Omissis);
4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati
e delle scritture private autenticate in Stato estero prima
di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre
che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in
Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti
previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione
ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 342, per i
quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e
in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del D.L. 27 aprile
1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 26
giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il
reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto,
intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico
ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5°- 9°(Omissis).".
 
Art. 8
Diritti dovuti per copie, estratti, certificati

1. E' dovuto all'Archivio notarile per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di Euro 1.
2. Per la ricerca di un atto e' dovuto all'Archivio il diritto di Euro 5.
3. Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non e' richiesta la copia, l'estratto o il certificato, e' dovuto il diritto di Euro 4, oltre a quello stabilito nel comma precedente.
4. Lo stesso diritto e' dovuto per la collazione con l'originale di una copia gia' rilasciata.
5. Sono dovuti agli archivi, per il rilascio di copie eseguite su supporto informatico o cartaceo di atto redatto su originale cartaceo, il diritto fisso di Euro 18 per il rilascio della copia autentica e di Euro 27 per il rilascio della copia esecutiva. Il diritto per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'articolo 6, comma 1, lettera g) e' di Euro 10.
6. Per il rilascio di copia su supporto cartaceo di atto redatto su supporto informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5.
7. Per il rilascio di copia informatica di atto redatto su originale informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5 e non sono dovuti i diritti previsti dall'articolo 11.
8. Per l'estratto o il certificato di un atto, sono dovuti Euro 10.
9. Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione e' dovuto il diritto di copia di cui al comma 5.
10. Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono e' dovuto l'importo previsto nei precedenti commi.
 
Art. 9
Ricevimento di atti e altre operazioni

1. Per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio e soggetti ad iscrizione a repertorio sono dovuti all'Archivio notarile gli importi determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel repertorio ai sensi degli articoli del Capo II.
2. Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio e' dovuto il diritto di Euro 2.
3. Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione da eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile e per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti e' dovuto il diritto di Euro 18. Tale diritto e' dovuto per il solo primo originale delle note, istanze, moduli di cui sopra.
4. Per la presentazione, anche in via telematica, di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle Camere di Commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del verbale di pubblicazione di testamento al Tribunale spetta all'Archivio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 17.
5. Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti, non in misura fissa, eseguita dal capo dell'Archivio per obbligo di legge, spetta il diritto di Euro 50.
 
Art. 10
Somme e valori

1. Nel caso di deposito presso l'Archivio notarile, in occasione della consegna della scheda notarile, di somme o di valori affidati al notaio, e' dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'importo del 5 per mille. Detto importo non puo' essere inferiore a Euro 10, ne' superiore a Euro 70, per ciascun semestre o frazione di semestre.
 
Art. 11
Scritturazione

1. Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, e' dovuto il diritto di Euro 1,5 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto e' aumentato a Euro 3.
 
Art. 12
Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati

1. Non e' dovuto alcun importo per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano essere utilizzati in giudizi civili.
 
Art. 13
Opera di tecnici

1. Quando e' necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i diritti eventualmente stabiliti in materia civile.
2. Quando l'opera del tecnico e' richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della meta'.
 
Art. 14
Norma di interpretazione

1. Se gli importi che costituiscono parametro per la liquidazione di tasse e contributi previsti nel Capo II e se quelli previsti dal Capo III non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nel presente decreto che regolano casi simili o materie analoghe.
 
Art. 15
Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16
Revisione e aggiornamento

1. Le disposizioni del presente decreto sono soggette a revisione con le medesime modalita' previste per l'adozione del presente regolamento, per le modifiche o integrazioni che si ritenessero necessarie, anche ai fini della salvaguardia dell'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali e degli archivi notarili.
 
Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2012

Il Ministro della giustizia
Severino Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 registro n. 1, foglio n. 292
 
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