Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2013 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 12 febbraio 2013
Rinegoziazione del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS (eparina calcica) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 164/2013).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);
Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";
Vista la determina con la quale la societa' ALMUS S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS;
Vista la domanda con la quale la ditta ALMUS S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2012;
Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;
Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;
Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Determina:

Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale EPARINA CALCICA ALMUS (eparina calcica) e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:
Confezione "12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033620028 (in base 10) 10201W (in base 32);
Classe di rimborsabilita': A;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80;
Validita' del contratto: 24 mesi.
 
Art. 2
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS (eparina calcica) e' la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
 
Art. 3
Condizioni e modalita' di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 
Art. 4
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: Pani
 
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