Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 febbraio 2013
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 maggio 2012, n. 138, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, ai sensi del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 maggio 2012, n. 138 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare l'art. 3, comma 4, a norma del quale il termine per l'ultimazione del progetto formativo e per la trasmissione della rendicontazione dei costi sostenuti dall'ente di formazione e' stabilito per il 31 marzo 2013;
Considerato che le Associazioni di categoria hanno ripetutamente rappresentato l'eccessiva ristrettezza del termine di cui sopra, avuto riguardo alla quantita' di adempimenti richiesti dall'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 maggio 2012, n. 138, in relazione a corsi di formazione non ancora terminati, o terminati in tempi recenti;
Vista in particolare la nota di CONFTRASPORTO, che chiede una proroga di almeno un mese del suddetto termine per consentire agli enti di formazione di predisporre e trasmettere la documentazione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 138/2012;
Considerato che detto termine non e' ancora scaduto e che pertanto sussistono i presupposti formali per poter prevedere una proroga;
Considerato di dover ulteriormente spostare detto termine al 10 maggio, stante le festivita' del periodo coincidente con la fine del mese di aprile;
Ritenuto, dunque di poter aderire alla richiesta di proroga, anche considerata la mancanza di contro interessati;
Considerato, altresi', che lo stesso art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 138/2012, prevede che in sede di verifica dei costi sostenuti per lo svolgimento dei corsi, l'impresa istante comprovi la stipula di apposita garanzia fideiussoria "a prima richiesta" a favore dello Stato, per la copertura dei costi sostenuti dall'ente di formazione, nel caso le fatture non siano quietanziate;
Ritenuto di dover ulteriormente rafforzare il diritto degli enti di formazione di essere rimborsati dei costi sostenuti per l'organizzazione dei percorsi formativi, in considerazione dell'erogazione del beneficio direttamente alle imprese ammesse al contributo;
Considerata la natura di obbligazione autonoma della garanzia fideiussoria "a prima richiesta";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28.12.2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:
Articolo Unico

1. Per i motivi di cui alle premesse il termine dell'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 maggio 2012, n. 138, fissato per il completamento del progetto formativo, nonche' per la trasmissione della rendicontazione dei costi sostenuti, e' prorogato fino a tutto il 10 maggio 2013.
2. Qualora in esito alle verifiche effettuate in prossimita' della scadenza di validita' della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 maggio 2012, n. 138, risulti il mancato adempimento di quanto dovuto dall'impresa beneficiaria a favore dell'ente di formazione, l'Amministrazione procede, senza indugio, con l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.
3. Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito WEB dell'Amministrazione nella sezione dedicata all'autotrasporto di merci.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Vice Ministro: Ciaccia
 
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