Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2013 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2013
Istruzioni applicative del Regolamento n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.


IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di creare l'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali;
Visto il Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il Regolamento (CE) n. 2560/2001;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto l'art. 10 del Regolamento n. 260/2012, che rimette alle autorita' competenti designate dagli Stati membri il compito di assicurare il rispetto del medesimo Regolamento;
Vista la designazione della Banca d'Italia quale autorita' competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 260/2012;
Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 260/2012, che fissano gli obblighi di raggiungibilita' dei prestatori di servizi di pagamento e di interoperabilita' tra i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea;
Visto l'art. 5 del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di addebito diretto e di bonifico nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento;
Visto l'art. 6 del Regolamento n. 260/2012, che fissa i termini entro i quali le operazioni di bonifico e di addebito diretto devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento;
Visto l'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorita' competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016, per le operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di addebito diretto;
Visto l'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale, in deroga all'art. 6, commi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle autorita' competenti di derogare fino al 1° febbraio 2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata;
Considerato che l'interoperabilita' fra i sistemi di pagamento al dettaglio operanti all'interno dell'Unione Europea e' fattore essenziale ai fini della realizzazione di un mercato dei pagamenti elettronici in euro;
Considerata l'opportunita' di minimizzare gli impatti per gli utenti dell'adeguamento di talune procedure di addebito diretto che presentano caratteristiche specifiche e che hanno una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale del servizio di pagamento corrispondente;
Considerato che il Regolamento n. 260/2012 definisce: a) il «bonifico» come il servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento eseguita a partire da un conto di pagamento del pagatore; b) il «pagatore» come la persona fisica o giuridica che autorizza un'operazione di pagamento sia a valere su un proprio conto di pagamento sia in assenza di esso; c) l'«operazione di pagamento» come l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento;
Considerato che, stanti le definizioni del Regolamento n. 260/2012 relative alla nozione di «bonifico», «pagatore» e «operazione di pagamento», il Regolamento medesimo deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire da conti, anche transitori, riferibili al pagatore;
Considerata l'opportunita' di consentire agli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata di disporre di un tempo adeguato per adattare le proprie procedure di pagamento ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012;
Considerato che il requisito di cui al punto 1, lett. b), dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 - che prevede l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di conformare la messaggistica relativa a operazioni di bonifico o addebito diretto allo standard ISO 20022 XML - non deve essere necessariamente applicato alle operazioni disposte tra sportelli dello stesso prestatore di servizi di pagamento;
Considerata l'opportunita' di assicurare la certezza del quadro normativo di riferimento anche in relazione a specifiche tematiche applicative in modo da assicurare il rispetto del termine ultimo del 1° febbraio 2014 per la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012;
Considerata l'opportunita' di promuovere la razionalizzazione complessiva dei servizi di incasso e pagamento, anche non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento n. 260/2012, al fine di facilitare lo sviluppo di modalita' elettroniche di pagamento nonche' di perseguire la maggiore uniformita' possibile degli schemi nazionali a quelli SEPA;
Considerata l'importanza di favorire modalita' di passaggio agli strumenti SEPA che non comportino aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento in generale e per i consumatori in particolare;
Considerata l'importanza di assicurare che la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012 avvenga in modo sicuro, efficiente e il piu' possibile semplice anche in considerazione degli interessi dei consumatori, delle imprese e degli enti della Pubblica Amministrazione in qualita' di utilizzatori dei servizi di bonifico e addebito diretto;

Emana
il seguente provvedimento:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) bollettino bancario: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore utilizzato da quest'ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalita' presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento ai fini dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
b) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore - con cui il pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario presso Poste Italiane S.p.A.;
c) bonifico per cassa: operazione di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale;
d) circuito postale: insieme di regole, procedure e infrastrutture che consentono l'effettuazione di operazioni di pagamento tra un pagatore e un beneficiario nell'ambito esclusivo della rete di Poste Italiane S.p.A.;
e) gestore di sistema di pagamento al dettaglio: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
f) MAV: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al pagatore che puo' effettuare il pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'operazione di pagamento e' gestita da un'apposita procedura interbancaria;
g) procedura interbancaria BON: procedura interbancaria per lo scambio attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati di informazioni contabili relative a bonifici nazionali;
h) procedura interbancaria RID: procedura interbancaria per la trasmissione attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati delle informazioni relative ad addebiti diretti preautorizzati nazionali, ivi incluse quelle relative all'allineamento elettronico degli archivi in essere presso il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
i) RAV (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su avviso inviato al pagatore per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di agenti della riscossione; il pagamento puo' essere effettuato presso un prestatore di servizi di pagamento e gestito da un'apposita procedura interbancaria;
j) Ri.Ba. (Ricevuta bancaria): ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura interbancaria via Sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
k) RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalita' di investimento la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID a importo fisso, e' inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;
l) RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID finanziari, e' inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;
m) servizi opzionali aggiuntivi: servizi ad adesione facoltativa complementari rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto.
 
Allegato

A) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, rientrano tra i bonifici soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 260/2012 i bonifici eseguiti attraverso la procedura interbancaria BON.

B) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, rientrano tra gli addebiti diretti soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 260/2012 gli addebiti diretti eseguiti attraverso la procedura interbancaria RID e quelli gestiti nell'ambito del circuito postale.

C) Non sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 260/2012 i servizi diversi dai bonifici e dagli addebiti diretti tra i quali rientrano i bollettini bancari e di conto corrente postale, i MAV, i RAV, le Ri.Ba., che, a seconda dei casi, costituiscono servizi di versamento su conto, basati su supporto cartaceo, non scindibili da una componente integrata di finanziamento ovvero di avvisatura.
 
Art. 2
Ambito applicativo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento n. 260/2012, sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento i servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali tra i quali rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell'allegato al presente provvedimento.
2. I bonifici per cassa costituiscono bonifici ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento n. 260/2012.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento n. 260/2012, non sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento i servizi diversi dai bonifici e dagli addebiti diretti nazionali tra i quali rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell'allegato al presente provvedimento.
 
Art. 3
Deroghe

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, fino al 1° febbraio 2016 i RID finanziari e i RID a importo fisso sono esclusi dall'applicazione dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, alla disposizione o ricezione di singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata non si applica, fino al 1° febbraio 2016, il requisito dell'utilizzo dei formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 - stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. d) del medesimo Regolamento - che richiama lo standard ISO 20022 XML. I prestatori di servizi di pagamento soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del suddetto Regolamento se un utilizzatore di servizi di pagamento richiede tale servizio.
 
Art. 4
Interoperabilita'

Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del Regolamento n. 260/2012, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio rendono noti, attraverso i loro siti internet, i collegamenti attivati con altri sistemi di pagamento al dettaglio operanti all'interno dell'Unione Europea volti a facilitare la raggiungibilita' dei prestatori di servizi di pagamento secondo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento n. 260/2012.
 
Art. 5
Comunicazioni

1. Ferma restando la validita' dei mandati di cui all'art. 7 del Regolamento n. 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento - ai sensi dell'art. 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione degli addebiti diretti in conformita' con i requisiti del medesimo Regolamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento - ai sensi dell'art. 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei bonifici in conformita' con i requisiti del Regolamento n. 260/2012.
3. Il beneficiario di servizi di addebito diretto nazionali informa il pagatore dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 260/2012 con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
4. I prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono conservati mandati relativi a servizi di addebito diretto nazionali forniscono ai beneficiari degli addebiti medesimi le informazioni relative ai suddetti mandati al fine di consentire ai beneficiari di effettuare correttamente le operazioni di addebito diretto conformi a quanto previsto dal Regolamento n. 260/2012.
 
Art. 6
Conservazione dei mandati dell'addebito diretto

Tenuto conto di quanto previsto dall'art 5, comma 3, lett. a), punto ii), del Regolamento n. 260/2012, la conservazione dei mandati conferiti dal pagatore nell'ambito di un servizio di addebito diretto da parte del beneficiario o di un terzo non costituisce servizio di pagamento e non e' attivita' riservata a prestatori di servizi di pagamento.
 
Art. 7
BIC

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del Regolamento n. 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento adottano tempestivamente procedure idonee a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del divieto di richiedere agli utilizzatori di servizi di pagamento di indicare il BIC del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Gli enti aventi sede legale in Italia, che gestiscono archivi volti a consentire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano alla Banca d'Italia le caratteristiche di funzionamento del servizio offerto, avendo riguardo ai relativi profili di affidabilita', tempestivita', efficienza e completezza informativa.
 
Art. 8
Servizi opzionali aggiuntivi

I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, definiscono e rendono disponibili servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di servizio dei bonifici e degli addebiti diretti previsti dal Regolamento n. 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispondenti servizi nazionali.
 
Art. 9
Piani di migrazione

1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure organizzative e definiscono piani di migrazione, approvati dagli organi decisionali, volti a garantire la correttezza del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi gestite ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012.
2. Gli utilizzatori di servizi di pagamento diversi da consumatori e microimprese definiscono modalita' o piani idonei a consentire la regolarita' del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi effettuate ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012.
3. I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, individuano possibili linee di razionalizzazione dei servizi di incasso e pagamento da essi offerti non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento n. 260/2012.
 
Art. 10
Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2013

Il Governatore: Visco
 
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