Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 gennaio 2013
Comunicazione circa l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti, in applicazione del comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review).


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 6 dell'art. 16 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce per l'anno 2012 le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per il complessivo importo di 500 milioni di euro, da applicare ai comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna;
Visto il comma 6-bis del predetto art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 aggiunto dall'art. 8, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 in base al quale, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo dello stesso comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2012 con i relativi allegati A e B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, con il quale sono state ripartite le riduzioni ai predetti comuni non assoggettati alle regole del patto di stabilita' interno e determinati, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilita', gli importi da utilizzare esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;
Viste le modifiche al predetto comma 6-bis dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 apportate dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, secondo cui gli importi dei risparmi da realizzare sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti;
Visto il successivo decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013 con il quale sono stati rideterminati le riduzioni e gli importi di cui al predetto decreto 25 ottobre 2012, in conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1-quater, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, aggiunto dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha escluso dalle riduzioni il comune di Motteggiana per gli anni 2012 e 2013 e dell'emanazione del D.P.R. 12 novembre 2012, con il quale e' stato sciolto il Consiglio del comune di Isola delle Femmine (PA) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che, a seguito del nuovo status rientra tra gli enti destinatari della riduzione di cui all'allegato A;
Visto che, secondo la citata disposizione di cui al comma 6-bis, cosi' come risultante dalla ultime modifiche intervenute, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013, con le modalita' di cui al comma 6;
Visto il successivo periodo del medesimo comma 6-bis, che prevede che i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito;
Considerato che in caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012, disposta con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2012 come successivamente rideterminata con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013;
Stante l'esigenza di definire le modalita' con le quali i comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito;
Dato atto che le linee tecniche applicative del presente decreto sono state approfondite con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze al quale e' stato preventivamente comunicato il contenuto;

Decreta:

Art. 1

Modello di comunicazione delle informazioni finanziarie

1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, circa la comunicazione dell'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito in relazione a quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che va sottoscritto dal segretario, dal responsabile del servizi finanziari e dall'organo di revisione economico-finanziario del comune.
2. Per la validita' della comunicazione e' richiesta la sottoscrizione di tutti i soggetti a cio' tenuti, fermo restando che nel caso di organo di revisione economico-finanziario costituito in forma collegiale e' richiesta la sottoscrizione di almeno due dei componenti del collegio, sempreche' il regolamento di contabilita' non preveda la presenza di tutti e tre i componenti del collegio.
 
Modello A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Istruzioni e specifiche

1. Ai fini del presente decreto per l'estinzione o riduzione anticipata del debito non puo' essere considerato l'importo a titolo di rate di ammortamento del debito gia' stanziato nel bilancio dell'esercizio finanziario 2012, prima di avviare l'operazione di estinzione o riduzione anticipata, mentre si considera la somma a titolo di indennizzo che va, comunque, contabilizzata al titolo I della spesa come da istruzioni dei principi contabili dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali (principio contabile n. 2, quadro C, punto 22).
2. Il debito oggetto di estinzione o riduzione anticipata e' quello iscritto nel bilancio dell'amministrazione comunale - ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 76 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 - per il quale il comune assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia destinato ad una diversa amministrazione pubblica.
3. Il comune puo' computare anche l'importo destinato all'estinzione o riduzione anticipata, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti, di debito assistito da finanziamento di altre amministrazioni pubbliche, in assenza o per la parte eccedente il debito a carico dell'ente non assistito. In tale caso, il comune ne dovra' dare comunicazione all'amministrazione che assiste il debito stesso.
4. Non costituisce estinzione o riduzione anticipata di debito la chiusura di una linea di credito non utilizzata.
 
Art. 3

Condizioni per l'estinzione
o la riduzione anticipata del debito

1. L'estinzione o la riduzione anticipata del debito, ivi inclusi gli eventuali indennizzi dovuti, deve risultare da impegni di spesa effettuati entro il 31 dicembre 2012 e pagati entro la predetta data.
 
Art. 4

Trasmissione del modello

1. I comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, il modello di cui allegato A del presente decreto alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente la quale provvedera' a trasmettere, per via telematica, copia della certificazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della finanza locale, trattenendo gli originali ai propri atti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2013

Il Ministro: Cancellieri
 
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