Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2013 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 2
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Riduzione del numero dei deputati

1. Al primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. L'Assemblea regionale e' costituita di
settanta Deputati eletti nella Regione a suffragio
universale diretto e segreto, secondo la legge emanata
dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al
fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei
sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per
l'accesso alle consultazioni elettorali .
L'Assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni della nuova assemblea regionale sono
indette dal presidente della regione e potranno aver luogo
a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la
seconda domenica successiva al compimento del periodo di
cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno
antecedente la data stabilita per la votazione.
La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione.
L'ufficio di Deputato regionale e' incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio
regionale ovvero del Parlamento europeo.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:
a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, e' da intendere sessantadue;
b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, e' da intendere sette;
c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, e' da intendere quarantadue.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 2:
- La legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 reca:
«Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana».
 
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