Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2012
Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, debba provvedere ad una riduzione, in misura non inferiore al venti per cento degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti di personale dirigenziale ad essi preposto, nonche' alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalita' previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10, individua quale modalita' provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 23074 del 24 settembre 2012 e la relazione tecnica ad essa allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23-quinquies, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Considerato che, nell'ambito degli interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati, contenuti nella normativa sopra citata, occorre tra l'altro conseguire i seguenti obiettivi: I) - riduzione in misura non inferiore al venti per cento delle dotazioni organiche del personale appartenne alle qualifiche di livello dirigenziale generale e non generale, II) - riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale sono state individuate, tra l'altro, n. 61 posizioni di livello dirigenziale generale a cui si aggiungono n. 11 posti in posizione di fuori ruolo istituzionale, di cui 10 presso gli Enti previdenziali e 1 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2012, supplemento ordinario n. 179, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti;
Visto l'art. 21, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell'ambito della soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e della conseguente attribuzione delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale, prevede, con riferimento ai posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'istituto soppresso, di qualifica dirigenziale di livello generale, che tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Tenuto conto della previsione di cui al comma 3, dell'art. 23-quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012, in merito alla trasformazione degli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, in posti di livello dirigenziale non generale e considerato che, a norma del medesimo comma, la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale sopra menzionata concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione imposta dal predetto comma 1 dello stesso art. 23-quinquies;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2012, concernente l'individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia nella misura di n. 712 unita' e di quello delle aree prima, seconda e terza per complessive n. 12.645 unita';
Visto che il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, ha provveduto, con proprio decreto del 9 agosto 2012, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, alla ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza, nei dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero;
Considerato che, ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 95 del 2012, restano escluse dall'applicazione del comma 1, le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle Commissioni tributarie che sono, pertanto, escluse dal computo delle posizioni dirigenziali su cui operare la riduzione in misura non inferiore del venti per cento, nonche' dal computo della spesa di personale su cui calcolare il dieci per cento di riduzione prevista dalla citata normativa;
Tenuto conto del processo di riorganizzazione previsto per il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale si dara' corso ai sensi del comma 5, dell'art. 23-quinquies citato, dei principi cui il medesimo dovra' uniformarsi e delle peculiari modalita' individuate a norma dell'art. 2, comma 10-ter, della legge n. 135 del 7 agosto 2012, al fine di semplificare ed accelerare il predetto riordino;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto richiesto dal Ministro del predetto Dicastero;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007;
Preso atto che della proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, cosi' come formulata dall'Amministrazione, sono state informate le organizzazioni sindacali;
Visto il parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota del 1° ottobre 2012, n. 82461 trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 25236 del 16 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, rispettivamente, in n. 59 e n. 573 e le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. In attuazione del comma 5, dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a definire, secondo l'ordinamento di competenza o della particolare modalita' descritta dall'art. 2, comma 10-ter, del medesimo decreto-legge, al fine di semplificare ed accelerare il predetto riordino, i propri assetti organizzativi secondo i principi indicati nello stesso comma 5 dell'art. 23-quinquies e nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale individuati dal presente provvedimento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, provvedera' alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione, oggetto anch'esse di rideterminazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.
4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
5. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 3 e 4 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 25 ottobre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 240
 
Tabella A

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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